Cassazione Penale, Sentenza n. 12639/2026 del 03/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva violazione dell'art. 99, terzo comma, cod. pen., sostenendo che alla pena base (correttamente determinata in mesi nove ed euro 300 di multa per il reato più grave) doveva applicarsi un aumento per recidiva specifica infra-quinquennale pari alla metà della pena base (mesi quattro e giorni quindici), mentre il Tribunale aveva applicato solo un aumento di un mese di reclusione ed euro 150 di multa
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso nel complesso infondato rispetto alla richiesta di modifica dell'entità dell'aumento, ma ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia, in diversa composizione, perché il giudice di merito aveva applicato una pena illegale. In particolare la Corte ha evidenziato che il Tribunale non ha considerato l'art. 99, comma sesto, cod. pen., che pone un limite assoluto all'aumento di pena per recidiva: l'aumento non può superare il cumulo delle pene risultanti dalle condanne precedenti. Dal casellario emergeva un'unica condanna precedente (per minaccia, pena di euro 400 di multa) che imponeva di valutare l'incremento per recidiva nel rispetto di tale limite. Poiché l'aumento concretamente applicato dal Tribunale (un mese ed euro 150 di multa) risultava comunque eccedere il limite previsto dal comma sesto dell'art. 99, la pena così determinata è stata dichiarata illegale e la determinazione del trattamento sanzionatorio è stata rimessa al nuovo giudizio
Norme richiamate
art. 99 cod. pen.
Il trattamento aumentativo per recidiva va calcolato rispetto alla pena base ma è soggetto al limite assoluto previsto dal comma sesto: l'aumento non può superare il cumulo delle pene risultanti dalle condanne precedenti; va dunque considerato il contenuto concreto delle condanne pregresse nel casellario giudiziale
art. 99, terzo comma, cod. pen.
Il ricorrente invocava l'applicazione dell'aumento previsto per la recidiva specifica infra-quinquennale (metà della pena base), ma la Corte ha richiamato la prevalenza del limite imposto dal comma sesto nella determinazione quantitativa dell'aumento
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato a indicare i limiti dei motivi di ricorso per cassazione proposti dall'ufficio requirente, che ha formulato le censure nei limiti richiesti dalla norma
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 21426 del 15/03/2023
Richiamata per il principio secondo cui costituisce pena illegale l'incremento per recidiva che eccede il cumulo delle pene derivanti da precedenti condanne, poiché l'art. 99, comma sesto, pone un limite assoluto e inderogabile
Massime di principio
- Quando si applica la recidiva (specifica e infra-quinquennale), l'aumento teorico (es. metà della pena base) deve essere commisurato anche al limite previsto dall'art. 99, comma sesto: non può superare il cumulo delle pene risultanti dalle condanne precedenti
- Per determinare l'entità massima dell'aumento per recidiva il giudice deve consultare il casellario giudiziale e prendere in considerazione le condanne effettivamente inflitte in concreto (non solo la rilevanza astratta della recidiva)
- Se le condanne anteriori consistono in sanzioni pecuniarie o in pena di entità modesta, l'incremento per recidiva non può essere tale da tradursi in una pena che ecceda il limite assoluto stabilito dal comma sesto dell'art. 99
- L'applicazione di un aumento che ecceda il limite di cui al comma sesto integra il vizio di "pena illegale" e comporta l'annullamento limitato al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio
- In sede di impugnazione per cassazione è opportuno formulare censure specifiche sul calcolo dell'aumento per recidiva e richiamare espressamente eventuale contraddizione con i dati del casellario giudiziale
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