Cassazione Penale, Sentenza n. 06872/2026 del 20/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 30/10/2024 che li aveva condannati per reati connessi al narcotraffico (associazione di tipo finalizzata al traffico di stupefacenti ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e reati fine ex art. 73), reati in materia di armi, tentata estorsione e danneggiamento seguito da incendio. Le censure principali: inesistenza o difetto degli elementi costitutivi dell'associazione; mancata riqualificazione di alcuni reati come di lieve entità (art. 73, comma 5); errata qualificazione dell'associazione (art. 74, comma 6); vizio di ruolo (contestazione della qualifica di organizzatore/promotore per alcuni imputati); insufficienza o inaffidabilità delle intercettazioni come prova soprattutto per i delitti di armi; travisamento delle intercettazioni; mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e contestata eccessività della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, ritenendo che le doglianze mirassero a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio già adeguatamente valutato dai giudici di merito, senza indicare vizi di motivazione interni e essenziali. Quanto ai punti di merito, la sentenza di appello è stata ritenuta correttamente motivata: era accertata l'esistenza di una organizzazione stabile con base logistica nel magazzino di via Torre (stoccaggio, raffinazione, pianificazione, cassa comune), e vi erano elementi univoci tratti dalle intercettazioni e video che consentivano di qualificare l'associazione ex art. 74 DPR 309/1990 e di escludere la fattispecie di lieve entità. Le qualifiche di "organizzatori" (in particolare per Domenico G. Bonali e Antonio Pagliuso) sono state ritenute fondate sulla prova investigativa; le doglianze sulle prove consistenti in intercettazioni e sulla mancanza di sequestro/ritrovamenti materiali sono state rigettate perché la valutazione delle intercettazioni è questione di fatto rimessa ai giudici di merito. Le doglianze relative alle aggravanti (metodo mafioso) e alla qualificazione di taluni reati (incendio aggravato, tentata estorsione) sono state respinte come fondate su diversa interpretazione dei fatti; il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è stato ritenuto adeguatamente motivato. In sintesi: tutti i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili o manifestamente infondati e le condanne sono rimaste confermate.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309/1990, art. 74
La Corte ha interpretato l'art. 74 come richiesto: per configurare l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è necessario il vincolo associativo più l'esistenza di un'organizzazione idonea a realizzare il programma criminoso; nel caso concreto la prova raccolta (intercettazioni, video, magazzino, cassa comune, ruoli definiti) ha ritenuto soddisfare tali requisiti
d.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 5
La Corte ha ritenuto non applicabile la fattispecie di lieve entità per i reati contestati, dando rilievo ai quantitativi, alla continuità, alla stabilità e alla professionalità dell'attività di traffico; le transazioni ricorrenti e i rilevanti quantitativi ostano alla riqualificazione come lieve entità
d.P.R. n. 309/1990, art. 74, comma 6
La norma non è stata ritenuta applicabile in favore degli imputati in quanto l'attività associativa non era limitata a fatti di lieve entità e presentava modalità operative incompatibili con la previsione di cui al comma 6
codice penale, art. 62-bis
La Corte ha confermato che l'applicazione delle attenuanti generiche richiede elementi positivi da valutare; nel caso concreto l'assenza di tali elementi e la gravità della condotta hanno giustificato il diniego
legge n. 110/1974
Riferita alla normativa sulle armi: la Corte ha ritenuto che conversazioni chiare e univoche possano integrare prova di detenzione/porto di armi quando valutate congruamente dal giudice di merito
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
La Corte ha ricordato il principio per cui il vizio di motivazione deducibile in cassazione deve risultare 'interno' alla sentenza impugnata; non è ammessa la mera richiesta di riconsiderazione critica del materiale probatorio
codice penale, art. 424
Riguardo al reato di danneggiamento seguito da incendio (e sue aggravanti), la Corte ha ritenuto che le modalità e lo scopo intimidatorio potessero giustificare l'applicazione dell'aggravante del metodo mafioso ove dimostrata la valenza intimidatoria e di controllo territoriale
codice penale, art. 416-bis
La normativa è richiamata nel contesto delle valutazioni sulle modalità intimidatorie e sul metodo mafioso; la Corte ha confermato che atti intimidatori finalizzati al controllo e all'imposizione costituiscono elementi idonei a fondare aggravanti di natura mafiosa
codice di procedura penale, art. 417
Richiamato in relazione ai requisiti di determinazione dell'imputazione; la Corte ha ritenuto che i capi di imputazione fossero sufficientemente determinati e che, in ogni caso, il rito abbreviato potesse sanare ipotetiche carenze non idonee a pregiudicare il diritto di difesa
Massime di principio
- In cassazione non è ammessa la semplice richiesta di riconsiderazione del materiale probatorio: bisogna individuare vizi di motivazione 'interni' e essenziali alla sentenza impugnata per ottenere ammissibilità
- La valutazione del contenuto delle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito; la Suprema Corte sindaca soltanto per manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione
- Per l'art. 74 DPR 309/1990 è fondamentale dimostrare non solo l'accordo criminoso ma anche l'esistenza di una organizzazione strutturata (base logistica, ruoli, cassa comune, coordinamento, continuità) per distinguere il semplice concorso di persone dall'associazione
- La riqualificazione dei reati in materia di stupefacenti come 'di lieve entità' (art. 73, comma 5) è ostata da elementi quali quantitativi trattati, ripetitività, stabilità delle transazioni e capacità di procurarsi rilevanti partite di droga
- Conversazioni intercettate chiare e univoche, specialmente se avvenute in luoghi ritenuti 'inviolabili' dagli indagati e riscontrate da altri elementi investigativi, possono essere ritenute prova sufficiente anche in assenza di ritrovamenti materiali
- La qualificazione come organizzatore richiede l'accertamento di funzioni di coordinamento e di indispensabilità del contributo all'attività del sodalizio; non basta la mera partecipazione o occasionalità
- Per ottenere le attenuanti generiche è necessario che emergano elementi positivi concreti (es. comportamento processuale collaborativo, assenza di gravi precedenti); la sola scelta del rito abbreviato o la presunta incensuratezza possono non essere sufficienti
- Le contestazioni sulla genericità o indeterminatezza dell'imputazione devono essere specifiche: eccezioni vaghe o generiche sono spesso respinte se non dimostrano un concreto pregiudizio al diritto di difesa
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