Sentenza del 06/02/2019 n. 1382 - Comm. Trib. Prov. Catania
Notifica ricorso introduttivo tramite posta privata - Inesistenza della notifica - Costituzione in giudizio dell'Ente impositore - Sanatoria della notifica - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notifica del ricorso è stata ritenuta inesistente. La successiva costituzione in giudizio dell'Ente impositore non ha sanato il vizio, poiché la sanatoria per raggiungimento dello scopo non opera quando manca del tutto una valida notificazione dell'atto. Il ricorso, pertanto, non ha prodotto validamente gli effetti processuali propri della notifica.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la validità della notifica del ricorso introduttivo effettuata mediante raccomandata affidata a un servizio di posta privata. Secondo il principio richiamato, gli invii relativi a procedimenti amministrativi e giudiziari, se eseguiti tramite operatori privati non autorizzati o comunque privi della funzione probatoria riconosciuta al servizio postale, non beneficiano della presunzione legale prevista dall'art. 1 del d.lgs. n. 261 del 1999. La notifica deve quindi essere considerata inesistente e non semplicemente nulla.
Norme richiamate
D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 1
La funzione probatoria e gli effetti legali riconosciuti agli invii postali relativi a procedimenti amministrativi e giudiziari spettano al servizio postale abilitato secondo la disciplina normativa, non automaticamente ai servizi di posta privata.
D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 4, comma 5
La disposizione è richiamata nel quadro della disciplina dei servizi postali e delle attività riservate o soggette ad autorizzazione; l'utilizzo di un operatore privato privo dei requisiti necessari non attribuisce all'invio la presunzione legale propria del servizio postale autorizzato.
Direttiva 97/67/CE
La direttiva costituisce il quadro europeo di riferimento per la disciplina dei servizi postali e per la distinzione tra servizi liberalizzati e attività soggette a specifici requisiti e garanzie.
Massime di principio
- Per notificare validamente atti giudiziari o amministrativi tramite posta, occorre utilizzare un canale previsto e abilitato dalla legge; una raccomandata privata non equivale automaticamente a una notificazione postale legalmente valida.
- L'invio tramite operatore privato privo della necessaria abilitazione può determinare l'inesistenza della notifica, con conseguenze più gravi rispetto alla semplice nullità.
- La costituzione in giudizio della controparte non sana necessariamente l'inesistenza della notifica: la sanatoria presuppone almeno l'esistenza di un'attività notificatoria riconoscibile e non la totale mancanza del procedimento notificatorio.
- Prima di notificare un ricorso è opportuno verificare sia il mezzo utilizzato sia l'abilitazione dell'operatore postale, conservando ricevute e documentazione idonee a dimostrare la regolarità della notifica.
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