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Sentenza

Sentenza del 05/10/2016 n. 8482 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

I contribuenti hanno impugnato gli avvisi di accertamento relativi al 2008, con cui l'Agenzia aveva determinato maggiori ricavi per euro 15.267,01 applicando una percentuale di ricarico del 207%, invece del 167,08% dichiarato, con conseguenti recuperi di IRAP e IVA e imputazione del maggior reddito ai soci. Hanno contestato l'assenza di presunzioni gravi, precise e concordanti, l'utilizzo degli studi di settore e della percentuale media di ricarico, la mancata considerazione della peculiarità dell'attività e dei prodotti venduti a prezzo imposto, nonché la mancata attivazione del contraddittorio preventivo.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello e annullato l'avviso di accertamento notificato alla società, nonché, per conseguenza, quelli notificati ai soci. La CTR ha ritenuto che l'accertamento fosse sostanzialmente fondato sugli studi di settore e che, in tale ipotesi, fosse obbligatorio il contraddittorio preventivo ai sensi dell'art. 10, comma 3-bis, della legge n. 146/1998. Il contraddittorio non era stato attivato e i contribuenti avevano indicato concretamente quali elementi avrebbero potuto fornire, tra cui l'incidenza dei prodotti a prezzo fisso e la posizione del locale. Inoltre, la differenza tra le percentuali di ricarico non era stata ritenuta abnorme o irragionevole e l'omissione degli scontrini non costituiva un indizio preciso della maggiore percentuale di ricarico. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/1973

    Accertamento analitico-induttivo fondato anche su presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.

    La norma consente di ricostruire maggiori ricavi mediante presunzioni, ma l'Ufficio deve fornire elementi logicamente idonei a collegare i fatti noti ai maggiori ricavi contestati.

  • Art. 54, comma 2, D.P.R. n. 633/1972

    Accertamento ai fini IVA sulla base di elementi presuntivi.

    La disciplina IVA è stata utilizzata insieme all'art. 39 del D.P.R. n. 600/1973 per la rettifica dei ricavi e dell'imposta dovuta.

  • Art. 62-sexies, comma 3, D.L. n. 331/1993, convertito dalla legge n. 427/1993

    Gli accertamenti possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche dell'attività o dagli studi di settore.

    Gli studi di settore possono costituire la base presuntiva o lo spunto per un accertamento analitico-induttivo, ma la loro applicazione richiede il confronto con la concreta realtà economica del contribuente.

  • Art. 10, comma 3-bis, legge n. 146/1998

    Nelle ipotesi previste dalla legge l'Ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento, invita il contribuente a comparire.

    Quando l'accertamento utilizza parametri o studi di settore, il contraddittorio preventivo costituisce un passaggio obbligatorio del procedimento.

  • Art. 115 c.p.c.

    La mancata contestazione da parte dell'Ufficio dell'assenza del contraddittorio è stata valutata come elemento per ritenere tale circostanza incontestata.

  • Art. 3, commi 181 e 184, legge n. 549/1995

    La disposizione è richiamata quale fonte dei parametri utilizzabili per la determinazione presuntiva dei ricavi.

Massime di principio

  • Quando l'accertamento è fondato concretamente su studi di settore o parametri, l'Amministrazione deve instaurare preventivamente il contraddittorio con il contribuente; la sua omissione può determinare l'illegittimità dell'atto.
  • Il contribuente deve indicare in modo concreto quali elementi avrebbe potuto fornire nel contraddittorio e dimostrare che tali elementi avrebbero potuto incidere sulla stima dei ricavi; una contestazione meramente formale può non essere sufficiente.
  • La percentuale media di ricarico del settore non giustifica automaticamente l'accertamento: la differenza rispetto alla percentuale dichiarata deve raggiungere livelli di abnormità o irragionevolezza e deve essere valutata considerando la specifica realtà aziendale.
  • La mancata emissione di scontrini fiscali può dimostrare una violazione degli obblighi fiscali, ma non prova automaticamente l'applicazione di prezzi maggiori o una specifica percentuale di ricarico.
  • Gli studi di settore possono essere un indice o uno strumento presuntivo, ma non sostituiscono l'analisi delle caratteristiche concrete dell'attività, dei prodotti venduti, della concorrenza, della posizione dell'esercizio e delle condizioni economiche effettive.
  • L'annullamento dell'accertamento societario comporta normalmente, per effetto consequenziale, l'annullamento degli accertamenti emessi nei confronti dei soci per il reddito imputato per trasparenza.

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