Sentenza del 05/10/2016 n. 8482 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I contribuenti hanno impugnato gli avvisi di accertamento relativi al 2008, con cui l'Agenzia aveva determinato maggiori ricavi per euro 15.267,01 applicando una percentuale di ricarico del 207%, invece del 167,08% dichiarato, con conseguenti recuperi di IRAP e IVA e imputazione del maggior reddito ai soci. Hanno contestato l'assenza di presunzioni gravi, precise e concordanti, l'utilizzo degli studi di settore e della percentuale media di ricarico, la mancata considerazione della peculiarità dell'attività e dei prodotti venduti a prezzo imposto, nonché la mancata attivazione del contraddittorio preventivo.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello e annullato l'avviso di accertamento notificato alla società, nonché, per conseguenza, quelli notificati ai soci. La CTR ha ritenuto che l'accertamento fosse sostanzialmente fondato sugli studi di settore e che, in tale ipotesi, fosse obbligatorio il contraddittorio preventivo ai sensi dell'art. 10, comma 3-bis, della legge n. 146/1998. Il contraddittorio non era stato attivato e i contribuenti avevano indicato concretamente quali elementi avrebbero potuto fornire, tra cui l'incidenza dei prodotti a prezzo fisso e la posizione del locale. Inoltre, la differenza tra le percentuali di ricarico non era stata ritenuta abnorme o irragionevole e l'omissione degli scontrini non costituiva un indizio preciso della maggiore percentuale di ricarico. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/1973
Accertamento analitico-induttivo fondato anche su presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
La norma consente di ricostruire maggiori ricavi mediante presunzioni, ma l'Ufficio deve fornire elementi logicamente idonei a collegare i fatti noti ai maggiori ricavi contestati.
Art. 54, comma 2, D.P.R. n. 633/1972
Accertamento ai fini IVA sulla base di elementi presuntivi.
La disciplina IVA è stata utilizzata insieme all'art. 39 del D.P.R. n. 600/1973 per la rettifica dei ricavi e dell'imposta dovuta.
Art. 62-sexies, comma 3, D.L. n. 331/1993, convertito dalla legge n. 427/1993
Gli accertamenti possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche dell'attività o dagli studi di settore.
Gli studi di settore possono costituire la base presuntiva o lo spunto per un accertamento analitico-induttivo, ma la loro applicazione richiede il confronto con la concreta realtà economica del contribuente.
Art. 10, comma 3-bis, legge n. 146/1998
Nelle ipotesi previste dalla legge l'Ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento, invita il contribuente a comparire.
Quando l'accertamento utilizza parametri o studi di settore, il contraddittorio preventivo costituisce un passaggio obbligatorio del procedimento.
Art. 115 c.p.c.
La mancata contestazione da parte dell'Ufficio dell'assenza del contraddittorio è stata valutata come elemento per ritenere tale circostanza incontestata.
Art. 3, commi 181 e 184, legge n. 549/1995
La disposizione è richiamata quale fonte dei parametri utilizzabili per la determinazione presuntiva dei ricavi.
Massime di principio
- Quando l'accertamento è fondato concretamente su studi di settore o parametri, l'Amministrazione deve instaurare preventivamente il contraddittorio con il contribuente; la sua omissione può determinare l'illegittimità dell'atto.
- Il contribuente deve indicare in modo concreto quali elementi avrebbe potuto fornire nel contraddittorio e dimostrare che tali elementi avrebbero potuto incidere sulla stima dei ricavi; una contestazione meramente formale può non essere sufficiente.
- La percentuale media di ricarico del settore non giustifica automaticamente l'accertamento: la differenza rispetto alla percentuale dichiarata deve raggiungere livelli di abnormità o irragionevolezza e deve essere valutata considerando la specifica realtà aziendale.
- La mancata emissione di scontrini fiscali può dimostrare una violazione degli obblighi fiscali, ma non prova automaticamente l'applicazione di prezzi maggiori o una specifica percentuale di ricarico.
- Gli studi di settore possono essere un indice o uno strumento presuntivo, ma non sostituiscono l'analisi delle caratteristiche concrete dell'attività, dei prodotti venduti, della concorrenza, della posizione dell'esercizio e delle condizioni economiche effettive.
- L'annullamento dell'accertamento societario comporta normalmente, per effetto consequenziale, l'annullamento degli accertamenti emessi nei confronti dei soci per il reddito imputato per trasparenza.
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