Sentenza del 19/02/2016 n. 904 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro - Rettifica valore immobile - Criteri - Perizia di parte - Valore probatorio - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa perizia di parte è stata ritenuta priva di autonomo valore probatorio, poiché il CTU aveva fondato la propria stima su criteri normativamente rilevanti e su dati OMI. Ne consegue che, in presenza di una valutazione tecnica del CTU adeguatamente motivata e conforme ai criteri dell'art. 51 del d.P.R. n. 131/1986, le mere conclusioni della perizia di parte non sono sufficienti a contestarla o a dimostrare un diverso valore dell'immobile.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la rettifica del valore di un immobile e, in particolare, il valore probatorio di una perizia di parte contrapposta alla valutazione effettuata dal CTU nominato dal giudice. È stato sostenuto che la perizia di parte non potesse prevalere sulla valutazione tecnica del CTU, il quale aveva applicato i criteri previsti dall'art. 51 del d.P.R. n. 131/1986, considerando anche i valori dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI).
Norme richiamate
d.P.R. n. 131/1986, art. 51
La determinazione del valore dell'immobile ai fini dell'imposta di registro deve basarsi su criteri oggettivi e verificabili. Il richiamo ai valori OMI può concorrere alla stima, purché inserito in una valutazione tecnica complessiva e adeguatamente motivata.
Massime di principio
- Una perizia di parte, essendo una valutazione proveniente da un soggetto incaricato da una delle parti, non ha di regola efficacia probatoria privilegiata e deve essere supportata da elementi oggettivi e verificabili.
- La valutazione del CTU può prevalere sulla perizia di parte quando è motivata, applica i criteri previsti dalla legge e considera dati di mercato pertinenti, inclusi i valori OMI.
- I valori OMI costituiscono elementi di riferimento e non determinano automaticamente il valore dell'immobile: devono essere utilizzati nell'ambito di una valutazione concreta delle caratteristiche del bene.
- Per superare una stima del CTU non è sufficiente produrre una diversa valutazione; occorre evidenziare errori metodologici, dati erronei o carenze motivazionali specifiche.
- In caso di rettifica del valore immobiliare, la parte che contesta la stima dovrebbe fornire una perizia dettagliata, comparabili attendibili e critiche tecniche puntuali rispetto ai criteri utilizzati dal CTU.
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