Cassazione Penale, Sentenza n. 25460/2026 del 07/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ivrea, aveva sostituito la pena detentiva con la detenzione domiciliare, confermando però la condanna per concorso in tentata rapina e lesioni. L'imputato ricorreva per cassazione deducendo, in sintesi: 1) violazione degli artt. 40 e 110 c.p. e dell'art. 2048 c.c., oltre a vizio di motivazione, per l'erronea affermazione di una responsabilità concorsuale fondata su una condotta al più connivente e su una inesistente posizione di garanzia verso il figlio maggiorenne; 2) violazione degli artt. 42, 43 e 110 c.p. e 125 c.p.p., con carenza di motivazione, per l'insussistenza del dolo di concorso, poiché la sua condotta sarebbe stata meramente passiva e successiva all'inizio dell'azione criminosa; 3) violazione dell'art. 114 c.p. e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della minima partecipazione; 4) violazione degli artt. 62-bis e 69 c.p. e vizio di motivazione sul bilanciamento delle circostanze, lamentando il regime di equivalenza senza considerare la sua mancata utilizzazione personale delle armi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente ai primi due motivi, ritenuti assorbenti, relativi alla configurabilità del concorso nei reati di tentata rapina e lesioni e alla motivazione della sentenza d'appello. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse costruito una motivazione meramente apparente, non sovrapponibile a quella di primo grado, e basata su elementi non decisivi o giuridicamente inconferenti, soprattutto quanto alla pretesa partecipazione concorsuale tramite una condotta descritta, in parte, come inerte e priva di una posizione di garanzia. La sentenza impugnata è stata quindi annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino. I motivi terzo e quarto sono rimasti assorbiti.
Norme richiamate
art. 628 c.p.
Norma incriminatrice della rapina, richiamata come reato contestato in concorso.
art. 582 c.p.
Norma incriminatrice delle lesioni personali, richiamata come reato contestato in concorso.
art. 110 c.p.
Richiamato per la disciplina del concorso di persone nel reato; la Corte ribadisce che il concorso richiede un contributo positivo, materiale o morale, e non una mera presenza o connivenza passiva.
art. 40, secondo comma, c.p.
Richiamato dalla difesa e valutato come inconferente perché, in assenza di una posizione di garanzia, non era configurabile una responsabilità omissiva.
art. 2048 c.c.
Citato dalla difesa, ma non assume rilievo decisivo nella motivazione della Corte.
art. 42 c.p.
Richiamato nei motivi di ricorso in relazione all'elemento soggettivo.
art. 43 c.p.
Richiamato nei motivi di ricorso in relazione al dolo di concorso.
art. 125 c.p.p.
Richiamato per il vizio di motivazione denunciato dalla difesa.
art. 114 c.p.
Richiamato per il mancato riconoscimento della minima partecipazione.
art. 62-bis c.p.
Richiamato con riferimento alle circostanze attenuanti generiche.
art. 69 c.p.
Richiamato con riferimento al giudizio di bilanciamento tra circostanze.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiamato nella parte riepilogativa dei motivi come criterio di sintesi del ricorso.
Massime di principio
- La distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato richiede che il concorso sia sorretto da un contributo partecipativo positivo, materiale o morale, idoneo ad agevolare la realizzazione del fatto; la mera presenza sul luogo o un atteggiamento passivo non bastano.
- La responsabilità concorsuale non può essere costruita mediante il ricorso alla disciplina della responsabilità omissiva quando manchi una specifica posizione di garanzia nei confronti della persona offesa o dell'autore materiale.
- Quando l'appello non si salda realmente con la sentenza di primo grado, ma propone una ricostruzione fattuale e giuridica non sovrapponibile, non si è in presenza di una vera doppia conforme e la motivazione deve confrontarsi in modo effettivo con i motivi di gravame.
- La motivazione è solo apparente quando la sentenza d'appello omette di spiegare l'infondatezza delle censure difensive e si limita ad affermazioni adesive o a proposizioni prive di concreta efficacia dimostrativa.
- Il dolo di concorso non può essere affermato in modo apodittico: occorre un accertamento specifico dell'adesione del singolo alla comune finalità criminosa e del contributo da lui effettivamente prestato.
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