Sentenza del 04/03/2015 n. 4295 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha contestato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata che aveva dichiarato illegittimo il recupero parziale, pari al 50%, del credito d'imposta previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 8, per l'acquisto di due autoveicoli immatricolati come autocarri e utilizzati per il trasporto promiscuo di persone e cose. Secondo l'Agenzia, l'agevolazione integrale spettava soltanto se i veicoli fossero stati dimostrati esclusivamente strumentali all'attività d'impresa, senza che fosse sufficiente la loro formale immatricolazione come autocarri.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle entrate e ha ritenuto erronea la decisione del giudice d'appello. Ha stabilito che l'acquisto di un veicolo è agevolabile per l'intero costo solo quando il contribuente dimostri l'esclusiva strumentalità del mezzo all'esercizio dell'impresa, secondo il principio di inerenza fiscale. La mera classificazione o immatricolazione del veicolo non è decisiva. Gli ulteriori motivi relativi alla motivazione sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Basilicata, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Legge n. 388 del 2000, art. 8
Per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni di beni strumentali nuovi [...] destinati a strutture produttive già esistenti o che vengano impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 1.
Il credito d'imposta per gli investimenti in aree svantaggiate riguarda beni nuovi effettivamente strumentali e destinati durevolmente all'attività d'impresa. Per i veicoli, il beneficio integrale richiede l'esclusiva strumentalità del bene.
D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 109 e 164 (già artt. 75 e 121-bis del T.U.I.R.)
Le spese e gli altri componenti negativi sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa.
Il principio di inerenza impone un collegamento effettivo tra il bene e l'attività produttiva. Per i veicoli, la deducibilità integrale dei costi è ammessa soltanto quando essi siano esclusivamente strumentali all'attività propria dell'impresa; altrimenti opera una limitazione.
D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 54
La classificazione normativa degli autoveicoli non è sufficiente, da sola, a dimostrare la loro esclusiva strumentalità ai fini fiscali.
Direttiva europea n. 98/14/CE del 6 febbraio 1998 e D.M. 4 agosto 1998
Le disposizioni sulla classificazione e omologazione dei veicoli non prevalgono sulla verifica sostanziale richiesta dalla normativa tributaria in merito all'effettivo utilizzo del mezzo.
Massime di principio
- Per ottenere un'agevolazione fiscale sugli investimenti, non è sufficiente la qualificazione formale del bene o la sua immatricolazione: occorre dimostrarne l'effettivo e specifico impiego nell'attività d'impresa.
- Quando la legge richiede la strumentalità del bene, il contribuente deve provare che il bene è utilizzato esclusivamente o concretamente per l'attività produttiva, soprattutto se si tratta di veicoli potenzialmente destinabili anche a usi personali o promiscui.
- L'onere della prova dei presupposti dell'agevolazione grava sul contribuente che intende beneficiarne.
- In presenza di uso promiscuo o di una destinazione non esclusivamente aziendale, il beneficio integrale può essere negato o limitato secondo le percentuali previste dalla disciplina fiscale applicabile.
- Il giudice deve valutare l'utilizzo sostanziale del bene e il rapporto di inerenza con i ricavi dell'impresa, non soltanto i dati risultanti dal libretto di circolazione o dai documenti amministrativi.
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