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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10323/2026 del 18/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo non specifico e meramente riproduttivo delle doglianze già esaminate in appello, oltre che volto a sollecitare una rilettura del fatto e delle prove preclusa al giudice di legittimità. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 23/04/2025, che aveva confermato la sua responsabilità per ricettazione. L'unico motivo dedotto lamentava contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla responsabilità penale. La Corte rileva però che la censura si limita a riproporre, in modo sostanzialmente pedissequo, le doglianze già svolte in appello e già disattese dal giudice di merito, senza una critica argomentata specifica della sentenza impugnata; inoltre, il motivo mira a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, operazione non consentita in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    La Corte considera integrata la fattispecie di ricettazione sulla base della motivazione della sentenza di merito e richiama il reato contestato al ricorrente.

  • art. 606 c.p.p.

    Pur non essendo espressamente indicato, il richiamo alla contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione attiene al sindacato di legittimità sui vizi motivazionali.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944

    Le Sezioni Unite sono richiamate per ribadire che alla Corte di cassazione è preclusa una nuova valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, riservata al giudice di merito.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito proporre censure che si risolvano nella mera ripetizione di motivi già dedotti in appello e già confutati dal giudice di merito: tali doglianze difettano di specificità e sono solo apparenti.
  • Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione deve confrontarsi in modo puntuale con la sentenza impugnata; non è sufficiente prospettare una diversa lettura del compendio probatorio o una ricostruzione alternativa dei fatti.
  • La Corte di cassazione non può procedere a una rivalutazione del materiale istruttorio né sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito, al quale spetta in via esclusiva la valutazione delle prove.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicettazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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