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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14877/2026 del 24/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva riformato la sentenza di primo grado rideterminando pene e riconoscendo concordati per alcuni imputati. Le censure principali: declaratoria di prescrizione (prescrizione) del reato di partecipazione ad associazione per delinquere (capo 1) e di taluni delitti di corruzione; vizio di motivazione circa la prova dell'affectio societatis per il delitto associativo; richiesta di riclassificazione di alcune condotte da peculato a peculato d'uso; errori nel calcolo e nella determinazione della pena (omessa espunzione dei reati prescritti, eccessività degli aumenti per continuazione, mancato riconoscimento delle attenuanti nella loro massima estensione). I ricorrenti hanno sostenuto calcoli diversi dei termini di prescrizione e hanno dedotto profili di illegittimità nella determinazione del quantum della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i motivi relativi alla prescrizione: - Per Giovanni Marino, Enrico Di Donato e Salvatore Vitone la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato di partecipazione all'associazione per delinquere (capo 1) si è estinto per prescrizione (termine calcolato in sette anni e mezzo dalla cessazione della permanenza dell'associazione, con l'aggiunta dei 262 giorni di sospensione). - Per Vincenzo Lieto la Corte ha annullato senza rinvio la parte relativa ai capi 1), 3) e 7) per prescrizione; ha inoltre disposto la rideterminazione della pena residua: pena finale ridotta a anni quattro e mesi nove di reclusione, ottenuta sottraendo dalla pena irrogata l'entità degli aumenti riferibili ai reati estinti (complessivi giorni quarantacinque). Le restanti censure (tra cui la richiesta di riqualificazione in peculato d'uso e le doglianze sul trattamento sanzionatorio residuo) sono state dichiarate manifestamente infondate o assorbite dall'accoglimento dei motivi sulla prescrizione. Non sono state disposte pronunce di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art.129, comma 2 c.p.p., per mancanza di elementi probatori tali da giustificarle.

Norme richiamate

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Principio secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice di legittimità non è chiamato a sindacare vizi di motivazione della sentenza impugnata quando la declaratoria dell'estinzione precluserebbe l'ulteriore esame; la pronuncia di proscioglimento di merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, è possibile solo se esistono elementi probatori chiari e sufficienti.

  • art. 416 cod. pen. (associazione per delinquere)

    Usata per individuare la fattispecie contestata al capo 1), la pena massima (5 anni) e dunque il termine massimo di prescrizione (sette anni e mezzo dalla cessazione della permanenza dell'associazione, secondo la disciplina applicabile).

  • art. 319 cod. pen. e disciplina temporalmente rilevante

    Richiamata nella valutazione dei delitti di corruzione e nella determinazione del termine prescrizionale a seconda della pena massima applicabile ratione temporis (si è tenuto conto delle modifiche legislative intercorrenti per stabilire la pena massima applicabile a specifici episodi).

  • art. 314, secondo comma, cod. pen. (peculato d'uso)

    La Corte ha ritenuto inammissibile la riqualificazione delle condotte contestate in peculato d'uso: il meccanismo illecito (consegna di carte di credito e loro utilizzo per prelievi che non risultano restituiti) è incompatibile con l'idea di utilizzo momentaneo e transitorio prevista dalla fattispecie del peculato d'uso.

  • art. 599-bis cod. proc. pen. (concordato in appello)

    Il concordato applicato in appello ha portato alla rideterminazione della pena per alcuni imputati, ma la Corte ha precisato che la presenza di un concordato non equivale in automatico a rinuncia alla prescrizione; la prescrizione va comunque valutata e dichiarata quando presente.

  • Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)

    Principio secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in cassazione vizi di motivazione della sentenza impugnata nella parte che sarebbe comunque travolta dalla declaratoria dell'estinzione; il giudice del rinvio sarebbe obbligato a procedere alla declaratoria della causa estintiva.

  • Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016 (Aiello)

    Principio dell'autonomia delle singole posizioni processuali per reati distinti: quando si forma giudicato parziale su alcuni capi (per esempio per inammissibilità dell'impugnazione), non è possibile fare valere in Cassazione la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello su quei capi per i quali è sorto il giudicato parziale.

  • Leggi modificate nel tempo (legge 27/05/2015 n.69; legge 23/06/2017 n.103; legge 9/01/2019 n.3)

    Richiamate per determinare la disciplina tempus regit applicabile ai singoli episodi di corruzione e, quindi, la pena massima da assumere ai fini del computo del termine prescrizionale per i vari capi.

Massime di principio

  • Il termine di prescrizione deve essere calcolato in relazione alla pena massima applicabile ratione temporis: quando la permanenza dell'associazione è cessata si calcolano gli anni massimi previsti per il reato (es. 5 anni per assoc. = prescrizione in 7 anni e mezzo) e si aggiungono eventuali giorni di sospensione riconosciuti; se il termine scade prima della pronuncia di appello il reato è estinto per prescrizione.
  • Quando la Cassazione accoglie la censura sulla prescrizione per un reato principale (es. associazione), non procede necessariamente all'esame di censure correlate sulla prova o sulla determinazione della pena, perché la declaratoria di estinzione rende superfluo l'approfondimento (applicazione del principio delle Sez. Unite).
  • In ipotesi di sentenze cumulativa per più reati, non è sempre possibile rilevare d'ufficio la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello per i capi rispetto ai quali si è formato un giudicato parziale per inammissibilità dell'impugnazione (principio di autonomia delle singole posizioni processuali).
  • La richiesta di riqualificazione in peculato d'uso richiede prova di un utilizzo meramente temporaneo e della restituzione dell'identico bene: la sottrazione destinata ad essere utilizzata e da cui deriva una sottrazione patrimoniale permanente è incompatibile con il peculato d'uso e configura il peculato ordinario.
  • La presenza di un concordato (accordo in appello) non implica automaticamente rinuncia alla prescrizione: la dichiarazione di prescrizione va verificata ed eventualmente pronunciata anche se vi è stato un concordato, salvo espressa rinuncia da parte dell'imputato.
  • Se alcuni capi vengono dichiarati estinti per prescrizione, nella rideterminazione della pena devono essere sottratti gli aumenti o le quote di pena riferibili ai reati estinti (compreso l'effetto degli aumenti per continuazione), procedendo a una ricalibrazione coerente del cumulo.
  • Per impugnare efficacemente la determinazione dei termini prescrizionali in sede di legittimità è necessario proporre calcoli chiari e confrontarsi con la disciplina temporale applicabile (mutamenti di legge) e con ogni sospensione o interruzione dei termini riconosciuta nei gradi di merito.

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