Circolare n. 20 del 4/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce istruzioni operative sull'applicazione delle novità introdotte dal d.lgs. 27 dicembre 2023, n. 209 in materia di residenza fiscale di persone fisiche, società ed enti. Le modifiche mirano ad allineare la disciplina nazionale alla prassi internazionale e alle Convenzioni, privilegiando criteri sostanziali (es. presenza fisica, sede di direzione effettiva, gestione ordinaria) e rimodulando valenza probatoria di elementi formali (es. iscrizione anagrafica, trust). Le nuove norme si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024 e richiedono valutazioni fattuali caso per caso e coordinamento con le tie-breaker rules convenzionali.
Istruzioni operative agli uffici in materia di residenza fiscale delle persone fisiche e delle società ed enti a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209
Punti principali
Ambito e finalità
Aggiornamento delle regole di residenza fiscale per garantire maggior coerenza con OCSE/UE e Convenzioni internazionali, ridurre contenziosi e privilegiare la sostanza rispetto alla forma.
Nuova definizione per le persone fisiche
Residono in Italia le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno la residenza civilistica, il domicilio (definito sul piano delle relazioni personali e familiari) o sono presenti nel territorio; inoltre l'iscrizione anagrafica vale come presunzione relativa.
Definizione di domicilio
Il domicilio è ora inteso come il luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari, privilegiando i legami affettivi/sociali rispetto a quelli economici e richiedendo valutazione fattuale caso per caso.
Presenza fisica come criterio autonomo
Introdotto un criterio oggettivo: la presenza fisica nel territorio italiano per la maggior parte del periodo d'imposta (conteggio anche per frazioni di giorno) determina la residenza fiscale, indipendentemente da residenza civile, domicilio o iscrizione anagrafica.
Lavoro agile (smart working)
La permanenza in Italia per 183/184 giorni del lavoratore in smart working determina comunque la residenza fiscale italiana; per chi lavora dall'estero valgono gli altri criteri (residenza, domicilio o iscrizione).
Iscrizione anagrafica: presunzione relativa
L'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente non costituisce più presunzione assoluta ma relativa: il contribuente può provare con elementi oggettivi che non sussistono residenza civilistica, domicilio né presenza fisica per la maggior parte del periodo.
Presunzione speciale per trasferimenti in Stati privilegiati
Rimane vigente la presunzione legale relativa per i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi e trasferiti in Stati/territori a regime fiscale privilegiato (decreto Mef 4 maggio 1999 e aggiornamenti).
Entrata in vigore e regime transitorio
Le nuove regole si applicano dal 1° gennaio 2024; per i periodi d'imposta fino al 2023 resta vigente la disciplina previgente, compresa la precedente presunzione anagrafica assoluta.
Impatto sui regimi agevolativi
Il requisito di non essere stati residenti in Italia nei periodi precedenti per accedere a regimi agevolativi (es. impatriati, opzioni sostitutive) deve essere valutato secondo la nuova definizione di residenza a partire dal 2024; per periodi fino al 2023 si applicano i criteri anteriori.
Nuova definizione per società ed enti
Per società e enti la residenza si radica se per la maggior parte del periodo hanno la sede legale, la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale nel territorio dello Stato; viene eliminato il criterio dell'oggetto principale.
Sede di direzione effettiva
Definita come la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società/ente nel suo complesso; decisioni dei soci rilevano solo se aventi contenuto gestionale.
Gestione ordinaria in via principale
Definita come il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti l'ente nel suo complesso; la nozione distingue la residenza della persona giuridica dalla stabile organizzazione.
Trust e presunzione modificata
La presunzione di residenza in Italia per alcuni trust è convertita da assoluta a relativa: il trust può provare la propria residenza estera nonostante attribuzioni immobiliari effettuate da soggetti residenti in Italia.
Rapporti con le Convenzioni internazionali (tie-breaker)
La normativa interna va coordinata con le Convenzioni contro le doppie imposizioni: in caso di doppia residenza si applicano le tie-breaker rules (abitazione permanente, centro degli interessi vitali, soggiorno abituale, nazionalità); possibilità di frazionamento dell'anno (split year clause) in alcuni trattati.
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