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Circolare

Circolare n. 21 del 7/11/2024

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce la nuova disciplina dell'autotutela tributaria introdotta dal d.lgs. n. 219/2023 e provvedimenti collegati, distinguendo l'autotutela obbligatoria (per vizi manifesti tassativamente elencati) da quella facoltativa, illustrando modalità di presentazione delle istanze, svolgimento dell'istruttoria, termini di risposta e impugnazione, effetti della sospensione e dell'autotutela parziale (con possibilità di definizione agevolata delle sanzioni ex art.17‑bis), nonché la limitazione della responsabilità amministrativo‑contabile agli eventuali casi di dolo.

Istruzioni operative agli Uffici in materia di autotutela tributaria a seguito delle novità introdotte dagli artt. 10‑quater e 10‑quinquies dello Statuto del contribuente

Punti principali

Quadro normativo

Norme richiamate: artt. 10‑quater e 10‑quinquies dello Statuto del contribuente (d.lgs. n. 219/2023), integrazioni al contenzioso (d.lgs. n. 220/2023) e art.17‑bis nel d.lgs. n. 472/1997 (d.lgs. n. 87/2024); sono abrogate le precedenti norme (es. art. 2‑quater D.L. n. 564/1994 e DM 37/1997) e inserite nuove ipotesi impugnabili (lett. g‑bis e g‑ter art.19 d.lgs. 546/1992).

Distinzione tra autotutela obbligatoria e facoltativa

Autotutela obbligatoria: l'Ufficio deve procedere d'ufficio quando ricorrono vizi manifesti tassativi indicati nell'art.10‑quater. Autotutela facoltativa: l'Amministrazione può intervenire anche al di fuori di quei casi, ma rimane potere discrezionale non soggetto a silenzio‑impugnabile.

Casi tassativi di autotutela obbligatoria

I vizi tassativi (art.10‑quater comma 1): a) errore di persona; b) errore di calcolo; c) errore sull'individuazione del tributo; d) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall'Ufficio; e) errore sul presupposto d'imposta; f) mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti; g) mancanza di documentazione successivamente sanata nei termini. Devono essere casi di manifesta illegittimità rilevabili ictu oculi.

Termini di risposta e impugnazione

L'Ufficio deve rispondere all'istanza di autotutela obbligatoria entro 90 giorni. Il ricorso per rifiuto tacito dell'autotutela obbligatoria può essere proposto dopo 90 giorni dalla domanda; il termine ordinario per impugnare atti espressi è 60 giorni dalla notifica. L'obbligo di autotutela obbligatoria è escluso se è intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione o è decorso un anno dalla definitività dell'atto, salvo istanza presentata prima del termine annuale.

Modalità di presentazione e competenza

La richiesta va indirizzata all'Ufficio che ha emesso l'atto; uffici incompetenti devono trasmetterla tempestivamente al competente e informare il contribuente. L'istanza deve contenere dati identificativi, domicili digitali/PEC, estremi dell'atto, motivi, documentazione e sottoscrizione; è preferibile l'invio tramite canali telematici certificati.

Istruttoria e decisione

L'Ufficio svolge un'istruttoria trasparente, richiedendo se necessario documenti e potendo acquisire pareri regionali per casi complessi o di valore elevato. Il provvedimento di accoglimento o diniego va motivato (anche per relationem); è possibile l'autotutela sostitutiva (riemissione dell'atto corretto) se non sono scaduti i termini di accertamento.

Sospensione amministrativa dell'esecuzione

L'Ufficio può sospendere amministrativamente gli effetti dell'atto nell'ambito dell'autotutela (facoltativa o obbligatoria) per evitare danni al contribuente; la sospensione non interrompe i termini processuali e l'atto resta legittimo fino ad eventuale annullamento.

Autotutela parziale e definizione agevolata delle sanzioni (art.17‑bis)

Se l'autotutela è parziale, il contribuente può accedere, a determinate condizioni, alle definizioni agevolate delle sanzioni (artt.15 d.lgs. 218/1997 e 16 d.lgs. 472/1997) purché rinunci al ricorso e l'atto non sia definitivo. La definizione deve perfezionarsi entro il termine per proporre ricorso (o entro 60 giorni dalla notifica del provv. di autotutela parziale) e le condizioni sono quelle vigenti alla data di notifica dell'atto originario.

Divieto di bis in idem e limiti alla riemissione degli atti

Il principio di unicità dell'azione accertativa (art.9‑bis) permette l'emendazione di vizi formali/procedurali ma limita la possibilità di aumentare la pretesa impositiva salvo specifiche norme (es. art.41‑bis, art.43 c.3 d.P.R. 600/73). L'autotutela non può intervenire se l'atto è divenuto definitivo per definizione o giudicato sostanziale favorevole all'Amministrazione.

Responsabilità amministrativo‑contabile

La responsabilità dei funzionari per le valutazioni di fatto connesse all'autotutela è limitata al dolo; la colpa grave non integra responsabilità se l'autotutela è stata esercitata. Tale regime si applica anche all'autotutela facoltativa per le valutazioni di fatto.

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