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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20117/2026 del 01/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Bologna che aveva dichiarato inammissibile l'appello per carenza di specificità dei motivi ai sensi dell'art. 581 c.p.p. Con unico motivo deduceva errata applicazione della legge penale e vizio di motivazione, sostenendo di aver contestato la qualificazione giuridica del fatto alla luce dell'art. 49 c.p. e il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62, comma 1, n. 4) c.p., per cui, a suo avviso, l'appello sarebbe comunque dovuto essere dichiarato non fondato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha confermato che la Corte d'Appello ha correttamente applicato il principio della specificità dei motivi d'appello: l'appellante aveva riproposto censure già svolte in primo grado senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni decisive del Tribunale. La Corte ha inoltre osservato che la decisione di merito aveva spiegato le ragioni relative alla qualificazione del fatto (richiamando la giurisprudenza secondo cui, se la condotta è interamente vista dai sorveglianti, assume rilevanza il tentativo ai sensi dell'art. 49 c.p.) e quelle relative all'esclusione dell'attenuante per speciale tenuità, essendo il valore della merce pari a circa 240 euro non compatibile con la riconoscibilità della tenuità del danno. Per l'inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, valutata colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Richiede che i motivi di appello siano specifici: l'appellante deve enunciare e argomentare i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata; l'onere è proporzionale alla specificità delle ragioni esposte nel provvedimento impugnato.

  • art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla censura del ricorrente in relazione alla motivazione; la Corte ha ritenuto che non sussista vizio di motivazione sufficiente a rendere ammissibile il gravame quando le censure non affrontano specificamente le argomentazioni decisive del giudice di merito.

  • art. 49 cod. pen.

    Riguarda il tentativo: la Corte territoriale e la Cassazione hanno ritenuto correttamente trattata la qualificazione del fatto, richiamando la giurisprudenza secondo cui, se l'azione delittuosa è stata integralmente vista dai sorveglianti (es. riprese video), il fatto va qualificato come tentato.

  • art. 62, primo comma, n. 4) cod. pen.

    La circostanza attenuante del danno di speciale tenuità è applicabile solo quando, anche nell'ipotesi di reato tentato, si possa desumere con certezza che il danno patrimoniale sarebbe stato di rilevante minima entità; la somma di circa 240 euro è risultata incompatibile con tale requisito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la comminazione di una somma alla Cassa delle ammende in presenza di colpa nella proposizione del ricorso; la Corte ha valutato che sussistevano profili di colpa e ha condannato il ricorrente a versare euro 3.000.

  • Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli)

    Richiamata per il principio secondo cui l'onere di specificità dell'impugnante è proporzionale alla specificità delle ragioni esposte nel provvedimento impugnato.

  • Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014 (Prevete)

    Giurisprudenza citata in tema di qualificazione del furto come tentato quando l'azione è integralmente vista dai sorveglianti/ripresa da telecamere.

  • Sez. 5, n. 2910 del 07/12/2023 (Kakhaber)

    Richiama il principio sulla applicabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità anche al tentativo solo se è possibile desumere con certezza, dalle modalità del fatto, che il danno sarebbe stato di minima rilevanza.

Massime di principio

  • Per evitare inammissibilità, l'appello deve contenere motivi specifici: non basta riproporre le stesse difese già svolte in primo grado senza confrontarsi puntualmente con le argomentazioni decisive della sentenza impugnata.
  • Il grado di dettaglio richiesto nei motivi è proporzionale alla specificità delle ragioni esposte dal giudice di merito: più articolata è la motivazione impugnata, più specifiche devono essere le censure.
  • La qualificazione del fatto (es. tentato vs consumato) va discussa con riferimento alle argomentazioni probatorie utilizzate dal giudice di merito (es. riprese video, dichiarazioni dei sorveglianti); mancare questo confronto può portare all'inammissibilità.
  • L'attenuante del danno di speciale tenuità richiede che il danno, anche in caso di tentato reato, sia desumibile come di minima rilevanza: valori monetari non trascurabili (es. alcune centinaia di euro) difficilmente consentono il riconoscimento dell'attenuante.
  • La proposizione di ricorsi manifestamente infondati o carenti per negligenza può comportare condanne alle spese e la comminazione di somme alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.; è quindi necessaria valutazione preventiva della fondatezza giuridica.

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