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Sentenza

Sentenza n. 4457/2026 - Napoli, Sezione 6

per l’annullamento, previa adozione di misure cautelari, a) della determinazione n. 664 del 30.03.2026 del Dirigente della Direzione 5 del Comune di Pozzuoli, avente ad oggetto: “Contributo per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno conseguenti agli eventi sismici del maggio 2024 e marzo 2025 - art. 9 novies d.l. 76/24 convertito, con modificazioni, con l. 111/24 e d.l. 65/25 convertito, con modificazioni, con l. 101/25 e Decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto col Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 13.12.24 rubricato ‘misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili’ (pubb. G.U. nr. 6 del 09.01.25) – approvazione graduatoria delle istanze pervenute”, con la quale esprime l’esito ‘positivo parziale’ per la domanda prat. n. 024/2025/CRI (prot. n. 92228 del 17.09.2025) escludendo l’unità della ricorrente dall’allegata graduatoria complessiva; b) del provvedimento del Dirigente della Direzione 5 del Comune di Pozzuoli n. 51225 del 13.04.2026, con il quale è stata rigettata l’istanza di ammissione al contributo per il sub 124 prat. n. 024/2025/CRI (prot. n. 92228 del 17.09.2025) indicata nell’allegata graduatoria complessiva, formulata dalla ricorrente ex art. 9 novies del D.L. n. 76/24, così come modificato dalla l. 111/24 ed integrato dal D.L. n. 65/25 conv. con L. 101/25; c) della nota prot. n. 56763 del 23.04.2025, resa in riscontro all’istanza di accesso formulata in data 17.04.2026, con la quale si dichiara l’istanza della ricorrente non idonea ad accedere al contributo indicato sub “a” e si trasmette la documentazione istruttoria; d) in subordine ed in parte qua del Decreto Interministeriale emanato in data 13.12.2024 dal Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, rubricato “Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili”, nella parte in cui non prevede l’autonoma erogazione del contributo per la riparazione delle parti comuni degli edifici condominiali, previa verifica dello stato legittimo del fabbricato ex art. 9 bis del DPR 380/2001, rispetto al contributo previsto per le unità immobiliari di proprietà privata. e) di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso, conseguente e collegato; nonché per la declaratoria del diritto della ricorrente ad ottenere il contributo ex art. 9 novies del D.L. n. 76/24, così come modificato dalla l. 111/24 ed integrato dal D.L. n. 65/25 conv. con L. 101/25 o, in subordine, del diritto ad ottenere il contributo per la riparazione delle parti comuni dell’edificio condominiale;

Giustizia amministrativa202603783

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego e mancato riconoscimento, totale o parziale, del contributo per la riparazione e riqualificazione sismica di un'unità immobiliare e delle parti comuni dell'edificio

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione concedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato gli atti con cui il Comune di Pozzuoli ha ritenuto solo parzialmente positiva la domanda e ha negato l'ammissione al contributo previsto per gli interventi di riparazione e riqualificazione sismica conseguenti agli eventi del 2024 e del 2025. Il diniego è stato motivato dalla mancata dimostrazione dello stato legittimo dell'immobile ai sensi dell'art. 9-bis del d.P.R. n. 380/2001. I ricorrenti hanno dedotto di avere prodotto documentazione idonea a dimostrare lo stato legittimo delle unità immobiliari, lamentando difetto di istruttoria e insufficienza della motivazione. In via subordinata, hanno sostenuto che il contributo avrebbe dovuto essere riconosciuto almeno per le parti comuni dell'edificio, il cui stato legittimo sarebbe stato dimostrato. Hanno inoltre contestato, in via subordinata, la legittimità del decreto interministeriale del 13 dicembre 2024 nella parte in cui non consentirebbe il contributo per immobili con difformità sanabili e non prevederebbe l'autonoma erogazione del contributo per le parti comuni degli edifici condominiali. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, subordinatamente, l'infondatezza del ricorso; le amministrazioni statali costituite hanno dedotto il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze e chiesto il rigetto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, ritenendo competente il giudice ordinario. La controversia riguarda l'accertamento della spettanza di un contributo disciplinato da una fattispecie legale tipica e vincolata: la normativa individua puntualmente beneficiari, requisiti, interventi ammissibili, stato legittimo dell'immobile, documentazione, criteri di calcolo e procedimento. Il Comune deve quindi compiere meri accertamenti dei presupposti, senza esercitare discrezionalità amministrativa mediante comparazione di interessi. La formazione della graduatoria e la limitatezza delle risorse non trasformano la posizione in interesse legittimo, poiché la graduatoria applica criteri predeterminati e costituisce una modalità seriale di attuazione di diritti omogenei; la disponibilità finanziaria può operare come elemento costitutivo del diritto, non come limite esterno a un potere discrezionale. La controversia non rientra neppure nella giurisdizione esclusiva in materia edilizia e urbanistica: l'oggetto immediato è il riconoscimento di una provvidenza economica post-sismica, mentre la verifica dello stato legittimo è soltanto un presupposto del contributo e non attiene direttamente all'uso o all'assetto del territorio. Anche l'impugnazione subordinata del decreto interministeriale resta strumentale all'ottenimento del contributo e non costituisce una controversia autonoma su un atto normativo. Il giudizio può essere riassunto dinanzi al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 9-novies d.l. 76/2024, convertito dalla l. 111/2024

    Costituisce la base legislativa del contributo per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili.

  • Decreto interministeriale 13 dicembre 2024

    Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili

    Configura una fattispecie legale tipica e vincolata, disciplinando beneficiari, requisiti, interventi, stato legittimo, documentazione, criteri di calcolo, graduatoria e termini procedimentali.

  • art. 9-bis d.P.R. 380/2001

    Individua il parametro normativo per la verifica dello stato legittimo dell'immobile, configurato nella controversia come requisito del contributo e non come oggetto immediato di una controversia urbanistico-edilizia.

  • art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.

    La giurisdizione esclusiva in materia urbanistico-edilizia non si applica alla controversia sul contributo post-sismico, poiché essa non riguarda direttamente l'uso o l'assetto del territorio.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    Consente la riassunzione della causa dinanzi al giudice ordinario munito di giurisdizione.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

  • art. 103 Cost.

    La giurisdizione esclusiva amministrativa nelle particolari materie è rimessa a una scelta legislativa e non può attrarre, in assenza di una previsione espressa, controversie patrimoniali riservate al giudice ordinario.

Massime di principio

  • Quando la concessione di un contributo pubblico è disciplinata da una fattispecie legale tipica e vincolata e l'amministrazione deve soltanto verificare requisiti e documentazione predeterminati, la posizione del richiedente è di diritto soggettivo e la controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria.
  • La formazione di una graduatoria non comporta di per sé la sussistenza di un interesse legittimo: quando la graduazione applica criteri oggettivi e predeterminati, senza selezione qualitativa o comparazione discrezionale degli interessi, essa costituisce una modalità di attuazione seriale di diritti omogenei.
  • Nei benefici economici finanziati entro un plafond, la disponibilità delle risorse può costituire un elemento della fattispecie costitutiva del diritto e non necessariamente un limite esterno all'esercizio di un potere discrezionale; la scarsità dei fondi non degrada, da sola, il diritto soggettivo a interesse legittimo.
  • La controversia sul riconoscimento di contributi post-sismici non rientra nella giurisdizione esclusiva urbanistico-edilizia quando l'oggetto immediato è una provvidenza economica e la verifica dello stato legittimo dell'immobile costituisce soltanto un requisito del beneficio, non una questione direttamente attinente all'uso o all'assetto del territorio.
  • L'impugnazione subordinata di un atto generale o regolamentare, proposta esclusivamente per rimuovere l'ostacolo normativo al riconoscimento di una provvidenza economica, resta strumentale alla pretesa patrimoniale e non muta il riparto di giurisdizione fondato sulla natura di diritto soggettivo della posizione azionata.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieGiurisdizione e riparto
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizionePrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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