Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2089/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600189

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento del Comune sull’istanza di ripianificazione e riclassificazione urbanistica di un lotto divenuto privo di destinazione a seguito della decadenza dei vincoli preordinati all’esproprio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, proprietaria di un lotto sito nel territorio comunale, precedentemente classificato in parte come Z.T.O. C4 e in parte come zona F per attrezzature scolastiche e parcheggi pubblici, ha dedotto che l’area risultava ormai priva di disciplina urbanistica per effetto della decadenza dei vincoli preordinati all’esproprio. Dopo il rigetto di una domanda di permesso di costruire, motivato dal permanere della classificazione a zona F, il Comune aveva sollecitato la presentazione di un’istanza di variante al PRG quale presupposto per la riclassificazione dell’area e per il rilascio del titolo edilizio. La ricorrente ha quindi presentato, il 9 settembre 2025, una diffida e istanza diretta alla ripianificazione/riqualificazione del lotto, chiedendo l’attribuzione della destinazione ZTO C4. Non avendo il Comune adottato alcun provvedimento espresso, ha proposto azione avverso il silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e dell’obbligo di provvedere.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile l’azione avverso il silenzio anche quando l’istanza riguarda la pianificazione urbanistica e la destinazione di zone bianche, poiché il proprietario è titolare di una posizione differenziata e qualificata rispetto all’obbligo dell’amministrazione di esaminare l’istanza. Ai sensi dell’art. 2 l. 241/1990, il Comune era tenuto a concludere il procedimento avviato su istanza di parte con un provvedimento espresso; tale termine era decorso senza che l’amministrazione si pronunciasse. Il giudice ha quindi dichiarato l’illegittimità del silenzio e condannato il Comune ad adottare un provvedimento espresso entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, senza predeterminare il contenuto della decisione urbanistica. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il dirigente generale pro tempore del Dipartimento Urbanistica dell’Assessorato regionale Territorio e Ambiente, con facoltà di delega, incaricato di provvedere nei successivi sessanta giorni su istanza di parte. Le spese di lite sono state poste a carico del Comune e liquidate in euro 1.500, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 241/1990

    L’amministrazione è tenuta a concludere con un provvedimento espresso i procedimenti amministrativi avviati su istanza di parte.

  • art. 31 c.p.a.

    Decorso il termine per la conclusione del procedimento, chi vi ha interesse può chiedere al giudice amministrativo l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere, entro il termine previsto dalla disposizione.

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina l’azione avverso il silenzio e consente al giudice di ordinare all’amministrazione di provvedere, nominando eventualmente un commissario ad acta per l’ulteriore inerzia.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Regola la determinazione e la liquidazione del compenso del commissario ad acta, nonché i termini per la presentazione della relativa parcella, ai sensi dell’art. 71.

Massime di principio

  • L’azione avverso il silenzio è ammissibile anche quando l’istanza del proprietario riguarda la ripianificazione urbanistica o l’attribuzione di una destinazione a una zona priva di disciplina urbanistica, purché sussista uno specifico interesse qualificato alla definizione del procedimento.
  • Quando un procedimento amministrativo è avviato su istanza di parte, l’amministrazione deve concluderlo con un provvedimento espresso entro il termine applicabile, anche se l’esito della valutazione rientra nella discrezionalità amministrativa.
  • Il decorso del termine procedimentale senza l’adozione di alcun provvedimento rende illegittimo il silenzio e consente al soggetto interessato di ottenere dal giudice l’ordine di provvedere, senza che il giudice possa sostituirsi all’amministrazione nella scelta del contenuto della pianificazione.
  • In caso di persistente inerzia successiva all’ordine giudiziale di provvedere, il giudice può nominare un commissario ad acta, automaticamente abilitato a subentrare all’amministrazione inadempiente secondo i termini e le modalità stabiliti nella sentenza.

Come è indicizzato

MaterieVincoli urbanisticiPiani regolatori e variantiTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.