Cassazione Civile, Ordinanza n. 12717/2026 del 05/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un pagamento di euro 4.000,00 eseguito da un terzo debitore della società poi fallita, in favore di un creditore che aveva agito in executivis per soddisfare crediti di lavoro maturati in epoca anteriore alla crisi e al fallimento. Il Tribunale aveva dichiarato inefficace il pagamento ex art. 67 l.fall. e condannato il beneficiario alla restituzione; la Corte d'appello ha invece escluso la revocabilità ritenendo applicabile l'esenzione per i pagamenti dei corrispettivi di prestazioni di lavoro di cui all'art. 67, comma 3, lett. f), l.fall., anche se effettuati in momento successivo alla prestazione e alla cessazione del rapporto. La curatela ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi: 1) violazione dell'art. 67, comma 3, lett. f), l.fall., sostenendo che l'esenzione varrebbe solo per pagamenti contestuali o quasi contestuali alla prestazione, funzionali alla continuità aziendale; 2) nullità della sentenza ex art. 132 n. 4 c.p.c. e art. 111 Cost. per violazione della norma fallimentare; 3) mancanza di motivazione o motivazione apparente; 4) omesso esame del fatto decisivo che il credito riguardava prestazioni svolte tra il 2011 e il 2013, mentre il pagamento era avvenuto nel 2017, dopo la cessazione del rapporto di lavoro nel 2014; 5) conseguente censura sulle spese di lite. Il resistente ha contestato anche l'interesse ad agire della curatela, sostenendo che si trattasse di credito privilegiato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi quattro motivi, affermando che l'esenzione dall'azione revocatoria prevista dall'art. 67, comma 3, lett. f), l.fall. tutela direttamente il diritto alla retribuzione dei lavoratori e dei collaboratori, anche non subordinati, quale valore costituzionalmente rilevante, e solo indirettamente la continuità aziendale. Ne consegue che la norma non richiede una specifica contiguità temporale tra prestazione e pagamento, sicché l'esenzione opera anche per pagamenti effettuati in sede esecutiva e dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Il quinto motivo è stato assorbito. È stata altresì respinta l'eccezione del controricorrente sull'asserita carenza di interesse della curatela, poiché il pagamento di un credito privilegiato può comunque ledere la par condicio creditorum. La parte ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 67, comma 3, lett. f), l. fall.
"Non sono soggetti all'azione revocatoria: ... f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito"
L'esenzione tutela direttamente il diritto alla retribuzione dei lavoratori e collaboratori, anche non subordinati, quale valore costituzionalmente rilevante; non è subordinata a contestualità temporale tra prestazione e pagamento e può operare anche per pagamenti successivi o in sede esecutiva.
art. 36 Cost.
La retribuzione è protetta come mezzo per garantire al lavoratore e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
art. 1 Cost.
Richiamato insieme agli artt. 35 e 36 Cost. per qualificare il lavoro come valore costituzionalmente protetto.
art. 35 Cost.
Richiamato per la tutela del lavoro in tutte le sue forme.
art. 2751 bis, n. 1, c.c.
Indicata come tutela parallela e simmetrica rispetto all'esenzione revocatoria, a presidio dei crediti di lavoro nel riparto dell'attivo fallimentare.
art. 132 n. 4 c.p.c.
Invocato come parametro per denunciare nullità della sentenza per difetto di motivazione; la censura è stata ritenuta infondata.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato a sostegno della denuncia di difetto di motivazione; la Corte non ha ravvisato alcuna nullità.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge, rigettato.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Parametro dei motivi di nullità della sentenza per asserita mancanza o apparenza di motivazione, non accolti.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Parametro del motivo per omesso esame di un fatto decisivo, ritenuto infondato.
art. 91 c.p.c.
Richiamato con riferimento alla condanna alle spese, poi assorbita dal rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale base del contributo unificato cui si riferisce l'ulteriore importo dovuto.
Massime di principio
- L'esenzione dall'azione revocatoria per i pagamenti dei corrispettivi di prestazioni di lavoro tutela direttamente il credito retributivo come posizione costituzionalmente protetta, non la sola funzionalità dell'impresa.
- Per l'art. 67, comma 3, lett. f), l.fall. non è richiesto che il pagamento sia contestuale o quasi contestuale alla prestazione lavorativa: l'esenzione può operare anche se il pagamento interviene dopo la cessazione del rapporto o in sede esecutiva.
- Le eccezioni alla revocabilità fallimentare vanno interpretate in modo stretto e in coerenza con la specifica ratio di ciascuna ipotesi di esenzione; non è consentita un'interpretazione estensiva/additiva che introduca requisiti non espressamente previsti dalla norma.
- Il pagamento di un credito assistito da privilegio non esclude automaticamente l'interesse del curatore ad agire in revocatoria, poiché la lesione della par condicio va valutata rispetto alla massa e agli altri creditori anche privilegiati.
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