Sentenza del 08/03/2017 n. 411 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Aliquote fiscali su rendimenti derivanti da fondi di previdenza e/o da TFR - L. 212/2000: principi di collaborazione e di reciproco affidamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava l'applicazione dell'aliquota fiscale alle somme provenienti da un fondo di previdenza, sostenendo che, per le somme riferibili al rendimento maturato, dovesse applicarsi l'aliquota del 12,50% prevista dall'art. 6 della legge n. 482/1985. La questione riguardava un'iscrizione al fondo anteriore al 28 aprile 1993 e un'erogazione avvenuta prima del 2000. Doveva inoltre essere distinta la componente costituita dal rendimento del fondo, soggetta all'aliquota del 12,50%, dalla componente derivante dagli accantonamenti effettuati dal datore di lavoro e dal lavoratore, soggetta alla tassazione separata prevista dagli artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 del TUIR. Il contribuente contestava anche l'eventuale richiesta di produrre certificazioni specifiche non più facilmente reperibili, invocando i principi di collaborazione e di reciproco affidamento della legge n. 212/2000.
La decisione
La pretesa del contribuente è stata accolta, almeno nei limiti della corretta distinzione tra le diverse componenti delle somme erogate. Il rendimento maturato dal fondo deve essere tassato con l'aliquota del 12,50% prevista dall'art. 6 della legge n. 482/1985, mentre gli accantonamenti contributivi devono essere assoggettati alla tassazione separata applicabile alle indennità derivanti dalla cessazione del rapporto di lavoro. È stato inoltre riconosciuto che, in base ai principi di collaborazione e reciproco affidamento, non può essere imposta al contribuente la produzione di certificazioni particolari quando siano riferibili ad accordi risalenti nel tempo e a una pluralità di soggetti, se egli ha comunque fornito elementi valutabili e coerenti con la sostanza del rapporto tributario.
Norme richiamate
Art. 6 della legge n. 482/1985
La norma è stata ritenuta applicabile alla componente delle somme derivante dal rendimento finanziario maturato dal fondo di previdenza, quando ricorrono i presupposti temporali indicati.
Art. 16, comma 1, lettera a), del TUIR
La disposizione disciplina la tassazione separata delle somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, con riferimento alla componente costituita dagli accantonamenti.
Art. 17 del TUIR
La norma è richiamata per individuare il regime di tassazione separata applicabile alle somme derivanti dagli accantonamenti effettuati dal datore di lavoro e dal lavoratore.
Legge n. 212/2000, Statuto dei diritti del contribuente
Principi di collaborazione e reciproco affidamento
L'Amministrazione deve cooperare con il contribuente e non può pretendere adempimenti documentali sproporzionati o difficilmente eseguibili, soprattutto quando la documentazione riguarda rapporti risalenti e una pluralità di soggetti. È sufficiente che il contribuente produca elementi di valutazione attendibili e compatibili con la sostanza del processo tributario.
Massime di principio
- Quando una prestazione previdenziale comprende sia il rendimento finanziario del fondo sia somme derivanti da accantonamenti, le due componenti devono essere individuate separatamente e assoggettate ai rispettivi regimi fiscali.
- Per le posizioni previdenziali anteriori al 28 aprile 1993 e liquidate prima del 2000, il rendimento del fondo può beneficiare dell'aliquota del 12,50% prevista dalla legge n. 482/1985, mentre gli accantonamenti collegati alla cessazione del rapporto seguono la tassazione separata del TUIR.
- Nel processo tributario conta la sostanza degli elementi probatori: l'assenza di una certificazione specifica non dovrebbe penalizzare il contribuente quando la documentazione è oggettivamente difficile da reperire e sono stati forniti altri elementi coerenti e verificabili.
- I principi di collaborazione e reciproco affidamento impongono all'Amministrazione finanziaria di evitare richieste documentali sproporzionate, specialmente per rapporti molto risalenti nel tempo o gestiti mediante accordi collettivi.
- Il contribuente deve comunque dimostrare, anche mediante documentazione alternativa, la composizione delle somme ricevute e il periodo di iscrizione al fondo; la sola affermazione dell'applicazione dell'aliquota agevolata non è sufficiente.
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