Sentenza del 30/07/2020 n. 16370 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo alla rettifica del valore Invim di cespiti immobiliari a Napoli (Via Piedigrotta), con contestazione della maggiorazione del valore finale operata dall'ufficio; dedotta nullità/vizio di motivazione dell'atto impositivo e censura della metodologia comparativa adottata dall'ufficio. Procedimento: accoglimento parziale in primo grado (riduzione 20%), ulteriore riduzione in appello (10%), rigetto del ricorso alla Commissione Tributaria Centrale per insufficienza delle censure e ritenuta idoneità della motivazione dell'atto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il motivo volto a rimettere in discussione la valutazione estimativa dei cespiti perché, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 636/1972, art. 26, le questioni di fatto relative a valutazioni estimative sono sottratte alla cognizione della Commissione Tributaria Centrale; di conseguenza la Corte ha cassato senza rinvio la parte della sentenza della CTC che aveva invece esaminato il merito estimativo, con effetto che la sentenza della Commissione Tributaria di secondo grado è passata in giudicato e ha legittimato l'accertamento. Quanto al vizio di motivazione dedotto, la Corte ha escluso che ricorra una carenza o contraddittorietà tale da integrare i limitati parametri di sindacato previsti dalla riforma del 2012 (art. 360 c.p.c., n. 5): il controllo di legittimità sulla motivazione è ora possibile solo in caso di assoluta mancanza, illogicità manifesta o omesso esame di fatto decisivo emergente dagli atti; nella fattispecie non ricorrevano tali profili. Condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa sulla stabilità 2013.
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica n. 914 del 1977 (modificativo del DPR n. 634/1972)
Riferimento formale ai criteri di valutazione catastale/estimativa richiamati dalla ricorrente; utilizzato come contesto normativo per la contestazione del criterio comparativo adottato dall'ufficio.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 1972, articolo 26
Principale norma interpretativa richiamata dalla Corte per escludere la cognizione della Commissione Tributaria Centrale sulle questioni di fatto relative a valutazioni estimative: tali questioni non sono oggetto di sindacato di legittimità in cassazione.
Articolo 2697 c.c. (onus probandi)
Riferimento al principio dell'onere della prova; contestualmente alla decisione si considera che la valutazione degli elementi probatori circa il valore è materia di merito e non riconsiderabile in Cassazione.
Articolo 360 c.p.c. (comma 1, nn. 3, 4 e 5)
Norma procedurale che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la riforma (n.5) ha ristretto il sindacato sulla motivazione, consentendo la revisione solo per mancanza, manifesta illogicità o omesso esame di fatto decisivo.
Legge delega n. 828 del 1971, articolo 10
Richiamata per il quadro normativo storico relativo alla sottrazione di talune materie (valutazioni estimative) alla cognizione della cassazione o della CTC.
Sentenze delle Sezioni Unite (fra cui n. 8053 del 7/4/2014 e n. 19881 del 22/9/2014)
Interpretazione giurisprudenziale che chiarisce l'ambito del sindacato sulla motivazione dopo la riforma del 2012: il controllo è ridotto al 'minimo costituzionale' e riguarda solo omissioni o difetti tali da integrare violazione di legge.
Articolo 132 c.p.c., n. 4
Parametro richiamato per definire quando la mancanza di motivazione integra nullità della sentenza (assenza totale o motivazione formalmente presente ma inintelligibile/contraddittoria).
Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater
Norma che prevede l'ulteriore obbligo di versamento del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, richiamata per l'applicazione del contributo aggiuntivo alla ricorrente.
Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), articolo 1, comma 17
Ha introdotto la disposizione che obbliga al versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso proposto dopo una certa data; la Corte ha dato atto della sua applicazione.
Massime di principio
- Le censure dirette a rimettere in discussione valutazioni estimative (es. valore di cespiti immobiliari) sono di norma questioni di fatto e, ai sensi del DPR n. 636/1972, art. 26, non sono riconsiderabili in sede di Cassazione: il giudizio di legittimità non sostituisce il giudizio di merito su stime e valutazioni tecniche.
- Dopo la riforma processuale del 2012 (art. 360 c.p.c., n. 5) la Corte di Cassazione sindaca la motivazione delle sentenze solo nei casi di assoluta mancanza, manifesta illogicità/contraddittorietà o omesso esame di un fatto storico decisivo emergente dagli atti; le critiche meramente di sufficienza argomentativa non sono più idonee a fondare la cassazione.
- Per contestare efficacemente in sede di legittimità una sentenza tributaria è necessario indicare con precisione il fatto storico omesso (testuale o dagli atti), provare che è stato oggetto di discussione e dimostrare la sua decisività, ai sensi dei requisiti procedurali (art. 366 e 369 c.p.c.).
- In sede amministrativa e contenziosa il contribuente dovrebbe fornire elementi concreti e circostanziati (documentazione, confronti oggettivi, dati di mercato) quando impugna valori catastali o dichiarati; la generica opposizione non è sufficiente e può portare al rigetto per carenza di elementi probatori.
- Se la Commissione Tributaria Centrale ha esaminato il merito di una questione che essa non poteva decidere per incompetenza su questioni estimative, la Cassazione può cassare senza rinvio la parte di decisione che impropriamente ha riebamminato il merito, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado.
- Attenzione agli effetti economici del rigetto: la normativa sulla contribuzione unificata (modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2013) può comportare l'obbligo di versare un ulteriore importo in caso di rigetto del ricorso presentato dopo la data di riferimento.
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