Cassazione Civile, Ordinanza n. 18620/2026 del 08/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditori)
La controversia
La controversia nasce da una sequenza di esecuzioni presso terzi e di opposizioni ex art. 615 c.p.c. relative al soddisfacimento di un credito vantato nei confronti di un istituto di credito. Dopo una prima esecuzione, una parte creditrice otteneva un'ordinanza di assegnazione nei confronti del terzo pignorato; l'istituto di credito eseguiva poi il pagamento e sosteneva di avere integralmente adempiuto. In una successiva esecuzione la creditrice insisteva per una somma ulteriore; l'istituto proponeva opposizione all'esecuzione eccependo anche la compensazione con un proprio credito. Nel giudizio di merito instaurato dagli opponenti, veniva chiesto: da un lato, il rigetto dell'opposizione e dell'eccezione di compensazione; dall'altro, l'accertamento di un credito degli stessi opponenti verso la banca per importo superiore a euro 5.100,00. Il Tribunale di Roma dichiarava però la propria incompetenza per valore ritenendo che la causa dovesse essere devoluta al Giudice di pace, parametrando il valore all'importo dell'esecuzione. Con il regolamento di competenza i ricorrenti censuravano tale decisione, sostenendo che la domanda di accertamento del loro credito, avendo natura riconvenzionale, dovesse entrare nel computo del valore ai sensi degli artt. 7, 10 e 35 c.p.c., con conseguente competenza del Tribunale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il regolamento di competenza. Ha ritenuto fondato il motivo con cui si denunciava l'erronea declaratoria di incompetenza per valore del Tribunale, affermando che nelle cause di opposizione all'esecuzione, quando il creditore opposto proponga una domanda riconvenzionale, opera la regola generale di cui all'art. 10 c.p.c. e il valore della causa va determinato tenendo conto anche di tale domanda. Ne è conseguita la cassazione dell'ordinanza impugnata e la dichiarazione della competenza del Tribunale di Roma, dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di legge. La banca resistente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di regolamento.
Norme richiamate
art. 86 c.p.c.
richiamato per la qualità di parte che agisce in proprio
art. 547 c.p.c.
richiamato per la dichiarazione del terzo pignorato nella procedura esecutiva presso terzi
art. 615, comma II, c.p.c.
richiamato come base dell'opposizione all'esecuzione con successivo giudizio di merito
art. 7 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso per la competenza per valore del giudice di pace
art. 10 c.p.c.
ritenuto norma generale applicabile anche quando l'opposto proponga domanda riconvenzionale nell'opposizione all'esecuzione
art. 35 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso sul criterio di determinazione della competenza per valore
art. 17 c.p.c.
indicato dalla Corte come criterio di competenza per valore nelle cause di opposizione all'esecuzione forzata
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
indicato come vizio di violazione di legge dedotto con il motivo accolto
art. 118, primo comma, ultimo inciso, disp. att. c.p.c.
utilizzato per rinviare integralmente ai precedenti conformi
art. 2697 c.c.
Massime di principio
- Nelle cause di opposizione all'esecuzione forzata la competenza per valore si determina secondo il criterio proprio di tale rito; se il creditore opposto introduce una domanda riconvenzionale, il valore della controversia va computato applicando la regola generale di cui all'art. 10 c.p.c., con possibile attrazione della causa nella competenza del tribunale.
- Ai fini della competenza per valore, non è corretto limitarsi all'importo oggetto della procedura esecutiva quando nel giudizio di opposizione sia stata proposta una autonoma domanda di accertamento di credito, se tale domanda ha natura riconvenzionale e incide sul valore complessivo della lite.
- Quando esistono domande contrapposte nel giudizio di opposizione all'esecuzione, il giudice deve valutare unitariamente l'oggetto della controversia ai fini della competenza, senza isolare solo la pretesa azionata in executivis.
- In sede di regolamento di competenza, la Corte può richiamare per relationem un orientamento consolidato a sostegno della decisione quando il caso concreto sia sovrapponibile a precedenti recenti e conformi.
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