Sentenza del 12/06/2017 n. 3382 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Società di comodo - Soggetto contribuente - Situazioni oggettive straordinarie - Onere probatorio - Compiuto assolvimento - Soglia operatività - Mancato raggiungimento - Non rileva - Reddito minimo - Mancato raggiungimento - Non rileva - Test operatività - Mancato rispetto - Non rileva - Ente impositore - Illegittimità accertamento - Consegue
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’accertamento è stato ritenuto illegittimo perché l’ente impositore non ha considerato l’impossibilità oggettiva e straordinaria rappresentata dal contribuente di realizzare l’oggetto sociale e di rispettare i parametri previsti dalla normativa sulle società di comodo. L’Amministrazione deve valutare concretamente tali circostanze prima di applicare la disciplina presuntiva.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la legittimità dell’accertamento sostenendo di non aver potuto conseguire l’oggetto sociale né raggiungere la soglia di operatività e il reddito minimo previsti dalla disciplina sulle società di comodo a causa di situazioni oggettive e straordinarie. Tali circostanze, secondo la decisione, avrebbero dovuto essere previamente esaminate dall’ente impositore. Il mancato superamento del test di operatività o del reddito minimo, considerato isolatamente, non era sufficiente a giustificare l’accertamento.
Norme richiamate
Art. 30, legge 23 dicembre 1994, n. 724
La disciplina sulle società di comodo e il relativo test di operatività non possono essere applicati automaticamente quando il contribuente dimostra l’esistenza di situazioni oggettive e straordinarie che hanno impedito il conseguimento dei ricavi o del reddito minimo richiesti.
Art. 2697 del Codice civile
La parte che intende far valere un diritto deve provare i fatti costitutivi, mentre chi eccepisce fatti impeditivi o modificativi deve dimostrarli. Nel caso concreto, il contribuente deve fornire elementi idonei a provare le circostanze straordinarie e oggettive che hanno impedito l’operatività.
Cassazione, sentenza n. 8218/2017
Il precedente conferma che la disciplina delle società di comodo richiede una valutazione effettiva delle circostanze oggettive che impediscono il raggiungimento dei ricavi o del reddito minimo, non essendo sufficiente il solo mancato superamento dei parametri.
Massime di principio
- La normativa sulle società di comodo non deve essere applicata in modo meramente automatico sulla base del mancato raggiungimento della soglia di operatività o del reddito minimo.
- Il contribuente deve allegare e documentare in modo concreto le situazioni oggettive, straordinarie e non imputabili che hanno impedito lo svolgimento dell’attività o il conseguimento dei ricavi attesi.
- L’Amministrazione finanziaria deve esaminare preventivamente tali circostanze e motivare adeguatamente l’eventuale loro irrilevanza; in mancanza, l’accertamento può essere annullato.
- Le difficoltà ordinarie, generiche o non documentate dell’attività non sono necessariamente sufficienti: occorre dimostrare un impedimento concreto, specifico e causalmente collegato al mancato superamento del test.
- In situazioni analoghe, è essenziale conservare documentazione idonea a dimostrare l’evento straordinario, la sua durata, l’incidenza sull’attività e l’impossibilità di conseguire i ricavi o il reddito minimo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 12 giu 2017Sentenza del 12/06/2017 n. 2111 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
- Sentenza · 12 giu 2017Sentenza del 12/06/2017 n. 65 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 12 giu 2017Sentenza del 12/06/2017 n. 130 - Comm. Trib. Prov. Lecco
- Sentenza · 12 giu 2017Sentenza del 12/06/2017 n. 327 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 12 giu 2017Sentenza del 12/06/2017 n. 549 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 12 giu 2017Sentenza del 12/06/2017 n. 555 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →