Sentenza n. 7531/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per le Marche, Sez. I, n. 1066 del 2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Marche, Sez. I, n. 1066 del 2025, che aveva annullato il diniego comunale di agibilità ex art. 80 TULPS per l’attività danzante di discoteca
Esito
Favorevole al resistente (società esercenti)
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha appellato la sentenza del TAR Marche che aveva accolto il ricorso contro il diniego del 24 aprile 2025 relativo alla richiesta della società titolare di un diritto di superficie trentennale di esercitare attività di sala da ballo e discoteca nell’area esterna pertinenziale di una struttura ricettiva, già autorizzata nel 2023 per pubblico spettacolo e dotata di licenza di agibilità per una capienza di 1.460 persone. Con il primo motivo il Comune ha dedotto la violazione degli artt. 27 e 64 delle NTA del PRG: a suo avviso la discoteca, ricondotta alla categoria catastale D3 anziché all’attuale D2, sarebbe incompatibile con la destinazione dell’area, sia per il divieto delle attività produttive rumorose sia per le finalità di tutela del paesaggio naturale. Con il secondo motivo ha contestato la valutazione dell’impatto acustico, sostenendo che fosse necessaria una nuova valutazione previsionale e richiamando i superamenti dei limiti di emissione rilevati in più occasioni da ARPAM. Con il terzo motivo ha censurato il rilievo del TAR sulla mancata attivazione del soccorso istruttorio, osservando di avere già comunicato il preavviso di rigetto il 1° aprile 2025 ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Le società appellate hanno chiesto il rigetto dell’appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello. Il primo motivo è stato ritenuto infondato, e in parte anche inammissibile per carenza d’interesse: l’art. 27 delle NTA, nella parte in cui esclude le attività produttive che producono inquinamento acustico e atmosferico, va inteso restrittivamente come riferito alle attività produttive in senso proprio, quali industrie e impianti di trattamento dei rifiuti; la discoteca non è una specifica categoria urbanistica e deve rispettare i limiti acustici comunali. La licenza ex art. 80 TULPS non costituisce titolo edilizio e prescinde dalla classificazione catastale, riguardando la solidità e sicurezza dell’edificio e l’idoneità delle uscite. La preesistente autorizzazione per pubblico spettacolo e la licenza di agibilità del 2023, tuttora vigenti, rendevano inoltre dubbia l’incompatibilità urbanistica prospettata. Il secondo motivo è stato respinto: la domanda indicava che sarebbe stato usato lo stesso impianto musicale già valutato nel procedimento del 2023; soprattutto, la verifica dell’impatto acustico e dei presupposti tecnici spettava alla Commissione di vigilanza, che il Comune non aveva convocato nel procedimento originario. Tale incompletezza procedimentale è stata superata dopo la sentenza di primo grado, quando la Commissione ha espresso parere positivo e il Comune ha rilasciato, il 16 aprile 2026, la licenza ex art. 80 e l’autorizzazione ex art. 68 TULPS. Il terzo motivo è stato giudicato privo d’interesse alla luce di tale omissione e comunque infondato: il preavviso di rigetto non coincide funzionalmente con il soccorso istruttorio; se la documentazione integrativa presentata dopo il preavviso risulta carente, l’amministrazione deve attivare il soccorso istruttorio in coerenza con buona fede e leale collaborazione. Spese compensate per la complessità, prevalentemente fattuale, delle questioni.
Norme richiamate
artt. 27 e 64 delle NTA del PRG
In ogni caso, in linea generale, appare condivisibile l’assunto del primo giudice secondo cui la prescrizione dell’art. 27 delle NTA, laddove prevede come destinazioni d’uso escluse le “attività produttive che producono inquinamenti acustici ed atmosferici” vada intesa in senso restrittivo, come riferita alle attività produttive vere e proprie (industrie, impianti per lo smaltimento e/o il recupero dei rifiuti), con conseguente inapplicabilità all’attività di discoteca, che non costituisce una categoria urbanistica specifica.
Il divieto delle NTA per attività produttive che producono inquinamento acustico o atmosferico va interpretato restrittivamente e riguarda le attività produttive in senso proprio; non si estende, in quanto tale, all’attività di discoteca.
art. 80 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)
La licenza di agibilità per attività danzante ai sensi dell’art. 80 del t.u.l.p.s. (di cui al r.d. 18 giugno 1931, n. 773) prescinde dalla classificazione catastale, in quanto non ha valore di titolo edilizio, avendo riguardo alla solidità e alla sicurezza dell’edificio, nonché all’esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo nel caso di incendio.
La licenza di agibilità prevista dall’art. 80 TULPS non è un titolo edilizio e non dipende dalla categoria catastale: attiene alla solidità e sicurezza dell’edificio e all’idoneità delle vie di uscita in caso d’incendio.
art. 68 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)
Tale incompletezza procedimentale è stata superata dopo la sentenza di primo grado, quando la Commissione ha espresso parere positivo e il Comune ha rilasciato, il 16 aprile 2026, la licenza ex art. 80 e l’autorizzazione ex art. 68 TULPS.
L’autorizzazione ex art. 68 TULPS è stata rilasciata dopo il parere positivo della Commissione di vigilanza; la decisione non enuncia ulteriori criteri interpretativi autonomi sulla norma.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
Il motivo è carente di interesse alla luce di quanto da ultimo osservato in tema di omessa convocazione in sede procedimentale della Commissione di vigilanza. In ogni caso la censura è anche infondata, non potendosi postulare una totale identità funzionale tra preavviso di rigetto e soccorso istruttorio;
Il preavviso di rigetto non è funzionalmente equivalente al soccorso istruttorio; la sua adozione non esclude l’obbligo di attivare quest’ultimo quando la documentazione integrativa depositata risulti carente.
soccorso istruttorio, in relazione ai principi di buona fede e leale collaborazione
Infatti, nel caso in cui l’amministrazione rilevi carenza della documentazione integrativa depositata a seguito della comunicazione del preavviso di rigetto, è comunque tenuta, in coerenza con i principi di buona fede e leale collaborazione, ad attivare il soccorso istruttorio (in termini Cons. Stato, VII, 17 novembre 2025, n. 8959).
Quando l’amministrazione rileva l’insufficienza della documentazione integrativa presentata dopo il preavviso di rigetto, deve attivare il soccorso istruttorio in attuazione dei principi di buona fede e leale collaborazione.
Massime di principio
- La prescrizione urbanistica che esclude le attività produttive fonte di inquinamento acustico o atmosferico va interpretata restrittivamente quando il testo e il contesto normativo la riferiscono alle attività produttive in senso proprio; l’attività di discoteca, che non costituisce una specifica categoria urbanistica, non ricade automaticamente in tale divieto e resta assoggettata ai limiti acustici applicabili alla zona.
- La licenza di agibilità per locali di pubblico spettacolo prevista dall’art. 80 TULPS non è un titolo edilizio e prescinde dalla classificazione catastale, avendo ad oggetto la solidità e la sicurezza dell’edificio e l’idoneità delle uscite per l’evacuazione in caso d’incendio.
- Quando l’amministrazione rileva carenze nella documentazione integrativa prodotta dopo il preavviso di rigetto, deve attivare il soccorso istruttorio secondo buona fede e leale collaborazione; il preavviso di rigetto e il soccorso istruttorio non sono strumenti funzionalmente equivalenti.
- La valutazione dei presupposti tecnici inerenti alla sicurezza e all’impatto acustico di un’attività di pubblico spettacolo deve seguire il percorso di verifica demandato alla Commissione di vigilanza; la mancata convocazione della Commissione nel procedimento determina incompletezza procedimentale.
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