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Interpello

Risposta n. 340 del 13/05/2021

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Interpello art.11, c.1, lett.a) L.212/2000 - Note di variazione ex art.26 DPR 633/1972 in relazione ad accordi di ristrutturazione dei debiti (art.182-bis L.F.)

Il quesito

Quattro dubbi: 1) qual è il dies a quo da cui i creditori possono emettere la nota di variazione per lo stralcio del credito; 2) l'omologa dell'accordo esonera il debitore (cessionario) dall'obbligo di versamento dell'IVA risultante dalle note ricevute; 3) il debitore può astenersi dalla registrazione delle note emesse prima del dies a quo o oltre il termine di cui all'art.19 DPR 633/1972; 4) come recuperare l'IVA già portata a debito in liquidazioni periodiche se poi sussiste la dispensa dal versamento.

Soluzione prospettata dal contribuente

Il contribuente sostiene che: 1) il dies a quo coincida con la data in cui il singolo creditore ha incassato integralmente l'ultima rata prevista dall'accordo (cioè quando il credito è effettivamente saldato secondo la rimodulazione); 2) l'omologa rende l'accordo equiparabile a procedura concorsuale e quindi il debitore non sarebbe obbligato a riversare l'IVA delle note di variazione; 3) il debitore non dovrebbe registrare le note emesse al di fuori dell'intervallo tra il dies a quo e il termine di cui all'art.19; 4) eventuale IVA erroneamente inclusa nelle liquidazioni può essere recuperata con una dichiarazione IVA integrativa 'a favore'.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia ricorda che l'art.26 DPR 633/1972 consente la variazione ai creditori anche in caso di accordo di ristrutturazione omologato, ma precisa che: 1) il dies a quo per l'emissione legittima della nota di variazione è la data di omologa dell'accordo; 2) il cessionario/committente, ricevuta una nota di variazione validamente emessa, non solo deve registrarla ma è tenuto anche a riversare l'IVA all'Erario; 3) il cessionario è invece esonerato dalla registrazione delle note solo se queste risultano emesse prima del dies a quo o oltre il termine previsto dall'art.19, salvo altre ipotesi dell'art.26; 4) nel caso concreto, avendo l'istante già adottato comportamento prudente registrando e versando l'imposta, non vi è IVA da recuperare.

Testo integrale

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