Risposta n. 340 del 13/05/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeInterpello art.11, c.1, lett.a) L.212/2000 - Note di variazione ex art.26 DPR 633/1972 in relazione ad accordi di ristrutturazione dei debiti (art.182-bis L.F.)
Il quesito
Quattro dubbi: 1) qual è il dies a quo da cui i creditori possono emettere la nota di variazione per lo stralcio del credito; 2) l'omologa dell'accordo esonera il debitore (cessionario) dall'obbligo di versamento dell'IVA risultante dalle note ricevute; 3) il debitore può astenersi dalla registrazione delle note emesse prima del dies a quo o oltre il termine di cui all'art.19 DPR 633/1972; 4) come recuperare l'IVA già portata a debito in liquidazioni periodiche se poi sussiste la dispensa dal versamento.
Soluzione prospettata dal contribuente
Il contribuente sostiene che: 1) il dies a quo coincida con la data in cui il singolo creditore ha incassato integralmente l'ultima rata prevista dall'accordo (cioè quando il credito è effettivamente saldato secondo la rimodulazione); 2) l'omologa rende l'accordo equiparabile a procedura concorsuale e quindi il debitore non sarebbe obbligato a riversare l'IVA delle note di variazione; 3) il debitore non dovrebbe registrare le note emesse al di fuori dell'intervallo tra il dies a quo e il termine di cui all'art.19; 4) eventuale IVA erroneamente inclusa nelle liquidazioni può essere recuperata con una dichiarazione IVA integrativa 'a favore'.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ricorda che l'art.26 DPR 633/1972 consente la variazione ai creditori anche in caso di accordo di ristrutturazione omologato, ma precisa che: 1) il dies a quo per l'emissione legittima della nota di variazione è la data di omologa dell'accordo; 2) il cessionario/committente, ricevuta una nota di variazione validamente emessa, non solo deve registrarla ma è tenuto anche a riversare l'IVA all'Erario; 3) il cessionario è invece esonerato dalla registrazione delle note solo se queste risultano emesse prima del dies a quo o oltre il termine previsto dall'art.19, salvo altre ipotesi dell'art.26; 4) nel caso concreto, avendo l'istante già adottato comportamento prudente registrando e versando l'imposta, non vi è IVA da recuperare.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Interpello · 13 mag 2021Risposta n. 341 del 13/05/2021
- Interpello · 13 mag 2021Risposta n. 342 del 13/05/2021
- Interpello · 13 mag 2021Risposta n. 343 del 13/05/2021
- Interpello · 12 mag 2021Risposta n. 336 del 12/05/2021
- Interpello · 12 mag 2021Risposta n. 337 del 12/05/2021
- Interpello · 12 mag 2021Risposta n. 338 del 12/05/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →