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Interpello

Risposta n. 338 del 12/05/2021

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'Istante sostiene che il "Cashback" sia uno sconto commerciale indiretto assimilabile allo sconto praticato contestualmente all'acquisto e, quindi, non costituisca reddito imponibile né dia luogo a ritenute da parte della Società.

Importi corrisposti a titolo di Cashback - trattamento tributario

Il quesito

La Società chiede se gli importi corrisposti agli utenti come "Cashback" siano imponibili ai fini delle imposte sui redditi e se sussistano obblighi di ritenuta a carico della Società.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia, assumendo la veridicità della rappresentazione, ritiene che il "Cashback" sia la restituzione di una parte della spesa (sconto indiretto) e non rientri nelle categorie reddituali dell'art. 6 del TUIR, pertanto non è assoggettabile a imposizione. Diversamente, somme erogate per incentivi tipo "porta un amico" costituirebbero reddito diverso ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera l) del TUIR. La risposta è fornita in termini generali e non si pronuncia su profili di tutela del consumatore.

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