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Interpello

Risposta n. 343 del 13/05/2021

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La società sostiene che il costo aziendale sostenuto per la formazione sia computabile ai fini del credito d'imposta una volta effettuato il deposito del contratto collettivo territoriale.

Art. 1, commi 46-56 L. 27/12/2017 n.205 - credito d'imposta per la formazione del personale nelle tecnologie del Piano Nazionale Impresa 4.0

Il quesito

La società ha svolto formazione 4.0 nel 2019 ma ha depositato telematicamente l'accordo collettivo territoriale solo nel 2020; chiede se può comunque fruire del credito d'imposta a seguito del tardivo deposito entro il termine di invio della dichiarazione dei redditi 2020.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia delle Entrate rileva che, per i periodi d'imposta antecedenti al 2020, il deposito telematico del contratto entro il 31/12/2019 era condizione di ammissibilità: essendo il deposito avvenuto tardivamente nel 2020, l'istante non può beneficiare del credito per le spese del 2019. La modifica normativa che elimina l'obbligo di deposito si applica solo dal periodo d'imposta 2020.

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