Cassazione Civile, Ordinanza n. 02224/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un precedente giudizio di legittimità nel quale la Corte di cassazione aveva rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate e dichiarato assorbito il ricorso incidentale dei contribuenti, condannando l'Agenzia alla rifusione delle spese. Dopo tale ordinanza, il difensore della parte contribuente ha chiesto la correzione di un asserito errore materiale sostenendo che nella decisione non fosse stata disposta la distrazione delle spese in suo favore quale antistatario. La questione dipendeva dal fatto che, nel corso del giudizio, alla originaria difesa tecnica composta da un solo avvocato si erano aggiunti altri due difensori. Il ricorrente in correzione sosteneva che fosse necessario emendare l'ordinanza per attribuire le spese al difensore antistatario; l'Agenzia delle Entrate si è rimessa alla Corte.
La decisione
La Corte ha negato la correzione richiesta. Ha rilevato che, quando la parte è assistita da più difensori, la distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. richiede una attestazione riferita all'intero collegio difensivo circa il mancato pagamento degli onorari dovuti; tale esigenza sussiste anche se i ulteriori difensori siano stati nominati solo dopo la dichiarazione iniziale di antistatarietà, perché rileva la situazione esistente al momento della decisione e non è escluso che uno dei difensori abbia già riscosso parte degli onorari. Mancando agli atti tale attestazione, il preteso errore non era evidente e non poteva essere corretto ai sensi degli artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c. Nessuna statuizione sulle spese del procedimento di correzione, ritenuto di natura amministrativa.
Norme richiamate
art. 93 c.p.c.
distrazione delle spese processuali
la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario, quando la parte è assistita da più difensori, presuppone un'attestazione riferita all'intero collegio difensivo circa la mancata riscossione degli onorari
artt. 287 e 288 c.p.c.
disciplinano il procedimento di correzione degli errori materiali e di calcolo nei provvedimenti del giudice
art. 391-bis, comma 1, c.p.c.
consente di attivare il procedimento per correggere errori materiali o di calcolo della decisione di legittimità
Massime di principio
- Quando una parte è assistita da più difensori, la richiesta di distrazione delle spese a favore dell'antistatario richiede una dichiarazione che copra tutti i difensori attivi nella difesa tecnica al momento della decisione.
- L'attestazione sull'antistatario deve essere attuale rispetto al momento della decisione e non può limitarsi alla sola fase in cui era presente un unico difensore, se successivamente si sono aggiunti altri professionisti al difensore originario.
- In difetto di una attestazione completa e riferita all'intero collegio difensivo, non si configura un errore materiale evidente emendabile con il procedimento di correzione ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c.
- Il procedimento di correzione degli errori materiali non può essere utilizzato per introdurre statuizioni sulle spese che non emergano chiaramente dal provvedimento originario.
- Nel procedimento ex art. 391-bis c.p.c. non si dà luogo a regolazione delle spese, trattandosi di procedimento di natura amministrativa e non contenziosa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 02210/2026 del 03/02/2026
- ordinanza_civile · 3 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 02211/2026 del 03/02/2026
- ordinanza_civile · 3 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 02212/2026 del 03/02/2026
- ordinanza_civile · 3 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 02213/2026 del 03/02/2026
- ordinanza_civile · 3 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 02214/2026 del 03/02/2026
- ordinanza_civile · 3 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 02215/2026 del 03/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →