L.R. Emilia-Romagna 28/2007
DISPOSIZIONI PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per Regione Emilia-Romagna, programmi, procedure, responsabilità, verifiche e durata dei contratti per l’acquisizione di beni e servizi da parte di Regione, enti strumentali e, in parte, del SSR. Si applica agli affidamenti regionali; contiene norme transitorie per procedure e contratti già in corso al 2007, ma è oggi in larga parte superata dal sistema dei contratti pubblici successivo.
Acquisizione di beni e servizi nella Regione Emilia-Romagna
Acquisizione di beni e servizi nella Regione Emilia-Romagna
La legge disciplina l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di acquisizione di beni e servizi da parte delle amministrazioni regionali dell’Emilia-Romagna, nel rispetto della normativa comunitaria e dei principi del d.lgs. 163/2006 allora vigente. L’obiettivo è razionalizzare la spesa, semplificare i procedimenti e favorire acquisti a minore impatto ambientale.
Ambito soggettivo e rapporto con il sistema regionale di acquisto
Le disposizioni si applicano alla Regione, alle agenzie, agli enti pubblici non economici e alle aziende pubbliche dipendenti dalla Regione. Si applicano anche alle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale, con esclusione dell’articolo 14, che agiscono singolarmente o preferibilmente in forma associata, anche di area vasta. I soggetti sono indicati come amministrazioni aggiudicatrici e operano secondo i rispettivi ordinamenti.
Programmazione degli acquisti
L’acquisizione di beni e servizi deve avvenire sulla base di programmi adottati da ciascuna amministrazione aggiudicatrice. I programmi individuano fabbisogni, obiettivi dell’esercizio e risorse necessarie, potendo anche fissare priorità, criteri, indirizzi e strutture destinatarie. Devono essere pubblicati sul profilo di committente e costituiscono base per gli avvisi di preinformazione. I dirigenti danno attuazione ai programmi e possono disporre acquisizioni non programmate ma urgenti quando necessarie a non compromettere la funzionalità dei servizi.
Strumenti organizzativi: elenco fornitori e responsabile del procedimento
Le amministrazioni possono istituire un elenco dei fornitori, disciplinandone organizzazione, aggiornamento e conservazione, oppure utilizzare quello gestito dall’Agenzia Intercent-ER. Nell’elenco confluiscono operatori economici dotati dei requisiti di specializzazione, tecnici, organizzativi ed economici richiesti per partecipare alle procedure di affidamento. Sono inoltre previste regole sulla pubblicità dei requisiti e delle modalità di iscrizione.
Per ciascuna fase di progettazione, affidamento ed esecuzione, le amministrazioni individuano un responsabile del procedimento. Se l’acquisto avviene tramite centrali di committenza o tramite stazione appaltante delegata, l’amministrazione interessata può comunque nominare un responsabile per le fasi di propria competenza. Fino alla nomina, la funzione ricade sul dirigente competente per la singola fase. Il responsabile cura impulso procedimentale, pubblicità, comunicazioni, accesso e informa i dirigenti in caso di irregolarità, nullità, annullamento, inadempimenti o ritardi.
Trattamento dei dati
Le amministrazioni possono trattare, nel rispetto della disciplina sulla privacy, i dati relativi a elenchi fornitori, procedure di affidamento, soggetti invitati e partecipanti, contraenti, importi, contratti, esecuzione, varianti e inadempimenti. I dati possono essere diffusi in forma aggregata.
Scelta del contraente e procedure di affidamento
Per l’acquisizione di beni e servizi si applicano le procedure di scelta del contraente previste dal d.lgs. 163/2006, nei casi e con le modalità ivi stabiliti. L’affidamento avviene con il criterio del prezzo più basso oppure con quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa quando si valutano anche elementi diversi dal prezzo.
La procedura negoziata è ammessa nei casi previsti dalla normativa vigente. È regolata la nozione di mancanza di offerte appropriate, l’eventuale riformulazione dell’oggetto di gara in presenza di offerte parzialmente migliorative e l’affidamento di ulteriori forniture o servizi al medesimo operatore nei casi consentiti dal codice dei contratti. È ammessa anche la ripetizione di servizi analoghi alle condizioni di legge.
Acquisizioni in economia
Le acquisizioni in economia sono ammesse per beni e servizi di importo stimato inferiore alla soglia comunitaria, quando ragioni di economicità, efficacia e tempestività rendano sproporzionato o inadeguato il ricorso ad altre procedure. Sono inoltre consentite nelle ipotesi previste dal d.lgs. 163/2006. Le amministrazioni definiscono tipologie, limiti di importo e modalità semplificate; per la Regione tali adempimenti, per le strutture della Giunta, sono adottati con deliberazione della Giunta stessa.
Valutazione delle offerte e controlli sui requisiti
Con il criterio del prezzo più basso, la gara è presieduta dal dirigente competente o da un delegato, con due testimoni e, se necessario, l’ufficiale rogante. Con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa opera una commissione giudicatrice nominata ai sensi del codice dei contratti, di norma presieduta da un dirigente o, in mancanza, da un funzionario apicale. La commissione valuta le offerte tecniche in seduta riservata e poi apre le offerte economiche in seduta pubblica. Il soggetto che presiede la gara dispone le verifiche sulle offerte anormalmente basse, redige la graduatoria e dichiara l’aggiudicazione provvisoria; può essere prevista l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse nei casi consentiti.
La verifica dei requisiti dichiarati è obbligatoria, in via ordinaria, solo sul concorrente prescelto. Negli affidamenti diretti in economia, può essere svolta a campione o in presenza di dubbi fondati. In caso di esito negativo o dichiarazioni non conformi, gli atti già adottati sono annullati e si può procedere sul concorrente successivo. Sono sempre possibili chiarimenti, integrazioni e accertamenti d’ufficio. Per l’offerta economicamente più vantaggiosa, il bando o l’invito possono prevedere verifiche anticipante dei requisiti per ragioni di economia procedimentale.
Aggiudicazione, stipula e ufficiale rogante
La procedura si conclude con aggiudicazione provvisoria e poi definitiva, che diviene efficace dopo il controllo dei requisiti. Le amministrazioni disciplinano le modalità di comunicazione delle informazioni previste dal codice dei contratti. Il contratto è stipulato nelle forme del d.lgs. 163/2006; il dirigente competente può rifiutare la stipula solo per vizi di legittimità o gravi motivi di interesse pubblico, esercitando l’autotutela.
Per i contratti in forma pubblica amministrativa interviene l’ufficiale rogante, che riceve gli atti, presenzia alla gara, redige i verbali, cura gli adempimenti connessi alla stipula e la registrazione fiscale. Le amministrazioni definiscono i criteri di nomina e la tenuta del repertorio, potendo stipulare polizze assicurative a copertura dei rischi derivanti dall’incarico.
Durata, rinnovo e proroga dei contratti
I contratti devono avere durata certa e non possono essere tacitamente rinnovati. Per forniture e servizi ricorrenti e pluriennali la durata massima è di nove anni. La proroga è consentita solo se espressamente prevista nel bando o nell’invito, anche quanto a durata massima, e incide sul calcolo dell’importo stimato del contratto originario. È inoltre ammessa una proroga motivata e limitata al tempo strettamente necessario per garantire continuità del servizio, solo nelle more della nuova procedura; per le aziende e gli enti del SSR è prevista anche nelle more dei nuovi rapporti di accreditamento. In ogni caso la proroga deve essere disposta prima della scadenza e alle medesime condizioni economiche del contratto originario, senza compensi aggiuntivi.
Verifica di conformità
L’accettazione, totale o parziale, di forniture e servizi avviene solo dopo la verifica di conformità rispetto alle prescrizioni tecniche e contrattuali. Per prestazioni con particolari contenuti tecnici, il dirigente nomina da uno a tre tecnici esperti; incarichi esterni sono ammessi solo in mancanza di personale interno idoneo.
Assetto organizzativo e poteri regionali
Le amministrazioni adeguano il proprio assetto organizzativo alla legge, individuano le strutture competenti per gli acquisti e disciplinano modalità operative e poteri di spesa. Per la Regione, gli adempimenti organizzativi e procedimentali riferiti alle strutture della Giunta sono demandati a deliberazione della Giunta stessa, nel rispetto delle attribuzioni statutarie degli organi regionali.
Abrogazioni e disciplina transitoria
Sono abrogate la previgente legge regionale sulle forniture e servizi del 2000, alcune disposizioni finanziarie e sanitarie connesse e il regolamento regionale n. 6 del 2001, salve le disposizioni transitorie. Fino all’approvazione degli atti attuativi previsti per le acquisizioni in economia continuano ad applicarsi alcune norme della legge regionale n. 9/2000 e della legge finanziaria 2004, nel rispetto del codice dei contratti. Per la Regione continuano ad applicarsi, nei limiti di compatibilità, parti del regolamento regionale n. 6/2001 fino ai nuovi atti della Giunta. Le procedure di gara o affidamento già in corso alla data di entrata in vigore restano regolate dalla disciplina vigente al momento della pubblicazione del bando o dell’invio della lettera di invito; i contratti già in esecuzione restano soggetti alla disciplina vigente al momento della conclusione.
Entrata in vigore
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, quindi dal 2007. In quanto disciplina riferita al previgente codice dei contratti e a procedure ormai esaurite o sostituite, risulta oggi in larga misura superata e non più di reale applicazione operativa.
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