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Regolamento

R.R. Emilia-Romagna 2/2007

Regolamento per le operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali diversi da quelli di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679 di titolarità della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura, dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, dell'Agenzia regionale Intercent-Er, dei Commissari delegati alla gestione delle emergenze nel territorio regionale e dell’Agenzia regionale per il lavoro

Normativa regionaleR.R. Emilia-Romagna 2/2007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Regolamento Emilia-Romagna sulle comunicazioni e diffusioni di dati personali comuni da parte di Giunta, Assemblea legislativa, agenzie regionali e commissari delegati, nel rispetto di GDPR e Codice privacy. Disciplina pubblicazioni, trasparenza, rapporti tra enti, settore lavoro, agricoltura, sanità, turismo, protezione civile e ricostruzione sisma 2012. Alcune disposizioni risultano abrogate; il regolamento è ancora formalmente richiamato ma in larga parte operativo.

Comunicazione e diffusione di dati personali da parte di Giunta, Assemblea e altri enti regionali emiliano-romagnoli

Comunicazione e diffusione di dati personali da parte dei titolari regionali emiliano-romagnoli

Il regolamento disciplina, per la Regione Emilia-Romagna, le operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali diversi da quelli particolari e giudiziari, quando il trattamento è effettuato da Giunta, Assemblea legislativa, agenzie regionali e commissari delegati. La disciplina si coordina con GDPR e Codice privacy e resta ferma per i soli ambiti espressamente indicati.

Ambito di applicazione, esclusioni e principi generali

Il provvedimento riguarda i dati personali comuni non già puntualmente disciplinati dall’art. 2-ter del Codice privacy. Sono esclusi i dati di cui agli articoli 9 e 10 GDPR. Non si applica all’attività giornalistica svolta dalle strutture di Giunta e Assemblea, per la quale vale il codice deontologico dei giornalisti. Restano salvi gli obblighi di pubblicazione previsti dalle norme sulla trasparenza.

Le comunicazioni e diffusioni devono rispettare i principi del GDPR, in particolare la minimizzazione dei dati, e i titolari devono adottare misure tecniche e organizzative adeguate al rischio.

Comunicazioni istituzionali tra organi regionali e verso i cittadini

La Giunta e l’Assemblea legislativa possono scambiarsi i dati necessari allo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, incluse le attività previste da Statuto, leggi regionali, regolamenti interni e regolamenti regionali in materia di dati sensibili e giudiziari. Tra i dati comunicabili rientrano verbali, atti amministrativi, dati sulle nomine, sul personale e sui collaboratori, sugli amministratori e consiglieri e quelli necessari per rispondere al sindacato ispettivo assembleare; questi ultimi possono essere comunicati alla Giunta anche dagli altri titolari regionali.

I titolari possono inoltre comunicare all’ente pubblico interessato i nominativi e i recapiti dei soggetti che abbiano chiesto informazioni presso URP o altri uffici. La pubblicazione degli atti sul BURERT comprende anche la pubblicazione telematica sui siti istituzionali; i dati comuni contenuti negli atti pubblicati possono essere ridiffusi sul sito per comunicazione istituzionale e trasparenza.

Graduatorie, selezioni e procedure comparative

È consentita la pubblicazione nel BURERT e sui siti istituzionali delle graduatorie adottate nelle materie di competenza e formate a seguito di procedure comparative per incarichi. La diffusione deve limitarsi a idonei e vincitori e ai dati essenziali, di regola cognome e nome, luogo di esercizio dell’attività e punteggio. Per le graduatorie regionali di medici di medicina generale e pediatri di libera scelta sono previsti dati ulteriori specifici, tra cui punteggio, titolo specifico, comune di residenza e priorità in caso di pari merito. In caso di omonimia può essere aggiunto il numero di protocollo o altro elemento distintivo.

Formazione, eventi, ricerca, cultura e valorizzazione del patrimonio

I titolari possono comunicare e diffondere dati relativi a eventi, convegni, corsi di formazione, anche ECM, con nominativi e qualifiche di relatori e docenti, nonché indirizzi telematici se destinati alla promozione dell’offerta formativa e istituzionale. Possono essere diffuse anche immagini dei partecipanti, se acquisite nel rispetto della legge sul diritto d’autore e delle regole deontologiche giornalistiche.

È ammessa la comunicazione a enti pubblici e privati di nominativi e indirizzi di soggetti interessati a iniziative culturali, se collegati a newsletter, mailing list o a precedenti convegni, nonché la comunicazione e diffusione di dati su attività di studio, ricerca e documentazione, con riferimento a studiosi, ricercatori e referenti. La Giunta può inoltre comunicare al Ministero competente e al Corpo forestale dello Stato i nominativi dei partecipanti ai corsi antincendio boschivo.

Per la valorizzazione dei beni artistici, culturali e naturali, la Giunta può diffondere dati sui beni e sugli eventi connessi, comprese immagini, costi e recapiti dei referenti.

Dati relativi a enti, collaboratori e soggetti privati

I dati di componenti di gruppi di lavoro, commissioni e comitati tecnico-scientifici possono essere comunicati e diffusi con i relativi recapiti istituzionali per favorire rintracciabilità e comunicazione. Giunta e Assemblea possono diffondere i dati di amministratori e consiglieri regionali, inclusi indirizzi d’ufficio, numeri telefonici, indirizzi telematici, curriculum vitae e foto, se forniti dagli interessati.

Più in generale, i titolari possono diffondere dati relativi ai propri organi, ai dirigenti, al personale di riferimento e ai collaboratori, compresi curriculum e recapiti istituzionali, anche inserendo link a siti di altri enti pubblici o, se necessario a integrare le informazioni istituzionali, di soggetti privati. Sono anche previsti scambi con i Ministeri per i candidati a progetti di gemellaggio amministrativo (Twinning).

Per soggetti privati, la Giunta può diffondere dati degli amministratori o referenti di persone giuridiche iscritti nel registro delle persone giuridiche; possono inoltre essere diffusi i dati di amministratori o rappresentanti di associazioni, centri e organismi privati, ordini professionali, ONG, ATC e altri soggetti accreditati o operanti in settori di interesse pubblico, al fine di facilitarne la rintracciabilità e il servizio ai cittadini. I dati diffondibili comprendono, in via ordinaria, nominativi, anagrafica essenziale in caso di omonimia, recapiti e codici identificativi; possono essere integrati con elementi settoriali specifici.

Contributi, sovvenzioni e aiuti economici

I titolari possono comunicare e diffondere, per trasparenza amministrativa, i dati relativi a contributi, sovvenzioni e benefici assegnati o assegnabili, includendo nominativo o denominazione del richiedente/beneficiario, comune di residenza, partita IVA, denominazione ed entità del contributo, ragione dell’erogazione e, se necessario, punteggio o valutazione. La motivazione di non ammissibilità che attenga alla sfera personale va di norma comunicata solo all’interessato.

Sono previsti anche flussi informativi verso soggetti pubblici o privati coinvolti nell’erogazione dei contributi, nonché verso Ministeri ed enti italiani o europei per certificazione, rendicontazione e monitoraggio. Una specifica disposizione relativa alle comunicazioni al certificatore risulta abrogata.

Sistema catastale, agricolo e anagrafe aziende agricole

Nell’ambito del SIGMATER la Giunta rende disponibili agli enti pubblici del territorio regionale, mediante interconnessione, i dati del catasto terreni e fabbricati, compresi i nominativi dei proprietari; la Giunta si limita a garantire l’interconnessione tecnica.

Per il settore agricolo, il SIAR e l’anagrafe delle aziende agricole sono utilizzati per semplificare i rapporti tra imprese e pubblica amministrazione e come supporto alle attività amministrative del comparto. La Giunta può comunicare i dati dell’anagrafe, tra cui denominazione, codice fiscale, partita IVA, recapiti, gestore del fascicolo, ruoli aziendali e dati dei terreni, a molteplici soggetti pubblici e privati per finalità di semplificazione, controllo, programmazione, riscossione di oneri, monitoraggi fiscali, previdenziali, ambientali e sanitari.

Sono previsti, tra gli altri, scambi con Comuni, Province, Unioni, consorzi di bonifica e fitosanitari, ARPAE, AGEA e AGREA, Unione europea, Ministeri, INPS, INAIL, enti parco, ASL, infocamere, Camere di commercio, Uffici territoriali di governo e Commissari delegati. I dati possono essere comunicati anche a organizzazioni di produttori, cantine cooperative, organismi privati di controllo, organismi di garanzia e difesa del settore agricolo. La Giunta può inoltre trasmettere alle Province e ai CAA dati utili alla gestione delle agevolazioni fiscali sui carburanti agricoli.

Attività venatoria, turismo e sanità

In materia venatoria la Giunta può comunicare a Province, Comuni e ATC i dati necessari per tesserino regionale, iscrizioni, accesso agli ATC, attività dei cacciatori, sanzioni e danni alle attività agricole, nei limiti delle rispettive competenze.

In materia turistica la Giunta può comunicare e diffondere dati su strutture ricettive, ristorazione, agenzie immobiliari e servizi di pubblica utilità nelle località turistiche, nonché sui professionisti del turismo, includendo recapiti telefonici necessari alla rintracciabilità.

In sanità la Giunta può comunicare alle aziende sanitarie e alle altre Regioni l’elenco dei dirigenti del SSR per commissioni di concorso; può comunicare a aziende sanitarie e strutture private accreditate i dati dell’assistito necessari alle attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione; può comunicare dati su assegnazione dei ricettari ai prescrittori per controllo della spesa e verifiche di qualità; può inoltre trasmettere a università ed enti di ricerca nominativi e recapiti postali di campioni di popolazione per finalità di ricerca.

Lavoro, formazione, certificazione delle competenze e politiche attive

L’Agenzia regionale per il lavoro e la Giunta possono comunicare numerosi dati a INPS, Ministeri, Province, Città metropolitana di Bologna, uffici giudiziari, enti di formazione, università, autonomie scolastiche e soggetti autorizzati, per finalità di gestione della cassa integrazione, ammortizzatori sociali in deroga, Garanzia Giovani, tirocini, monitoraggio e certificazione della spesa, ricollocazione dei dirigenti, formalizzazione e certificazione delle competenze, nonché per la gestione di voucher e servizi ad accesso individuale.

I dati comprendono, a seconda dei casi, nominativi, codice fiscale, luogo e data di nascita, cittadinanza, indirizzo, recapiti telefonici, condizione occupazionale, rapporto di lavoro, azienda di appartenenza o provenienza, settore produttivo, titolo di studio, qualifiche, dati curriculari, codici identificativi e dati relativi a progetti formativi e tirocini. La Giunta può anche diffondere i dati dei referenti di offerte orientative e formative approvate per favorire l’accesso dei potenziali destinatari e comunicare ai Comuni e alle Unioni i dati degli aderenti alla YoungERcard o ad altre iniziative regionali per i giovani.

AGREA, protezione civile, Intercent-ER e ricostruzione post-sisma

AGREA può comunicare ad AGEA, alla Giunta, ad altri organismi pagatori e ad altri enti pubblici e privati i dati relativi a aiuti, contributi, premi, pagamenti, irregolarità e controlli nel settore agricolo, compresi dati identificativi, importi pagati o recuperati e riferimenti dei recuperi.

L’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile può comunicare ai componenti istituzionali e alle strutture operative i dati necessari per previsione, prevenzione, pianificazione e gestione delle emergenze, incluse le informazioni sui cittadini interessati da situazioni di pericolo e i dati di referenti e funzionari coinvolti.

Intercent-ER può comunicare all’ente richiedente la gara i dati necessari per lo svolgimento delle procedure di acquisizione di servizi e forniture e per la stipula dei contratti, di regola contenuti nell’atto di aggiudicazione, nelle offerte e nei verbali tecnici. Le previsioni sull’IBACN risultano abrogate.

Per il commissario delegato alla ricostruzione sisma 2012, è consentita la diffusione telematica dei dati relativi ai contributi assegnati o assegnabili per la ricostruzione del patrimonio edilizio privato danneggiato, con finalità di vigilanza, prevenzione della criminalità e monitoraggio dell’efficacia della ricostruzione. Possono essere pubblicati nominativi o ragione sociale dei beneficiari, ubicazione dell’immobile, professionisti e imprese, importi dei progetti e dei contributi, stati di avanzamento e codici MUDE e CUP.

Regime delle abrogazioni e attualità della disciplina

Nel testo consolidato risultano espressamente abrogate alcune disposizioni, tra cui quelle sui commi e articoli indicati come abrogati. La disciplina conserva utilità operativa soprattutto nei settori amministrativi e di trasparenza ancora attuali, ma alcune previsioni sono storicamente legate a specifici sistemi, programmi o emergenze, come la ricostruzione sisma 2012, le procedure di certificazione/rep. competenze e altri flussi informativi settoriali.

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