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Legge

L.R. Emilia-Romagna 23/2007

COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 23/2007Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina composizione, nomina, funzioni e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria della Regione Emilia-Romagna, organo autonomo e indipendente che esprime pareri di conformità allo Statuto, decide su iniziativa popolare, referendum e conflitti di competenza, e individua gli atti di ordinaria amministrazione nei casi di scioglimento o decadenza degli organi regionali.

Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria dell’Emilia-Romagna

Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria dell’Emilia-Romagna

La legge regola l’organo di garanzia statutaria della Regione Emilia-Romagna, definendone composizione, nomina, compiti e procedimento di funzionamento. La disciplina è rivolta esclusivamente all’ordinamento regionale emiliano-romagnolo e si coordina con lo Statuto regionale e con i regolamenti dell’Assemblea legislativa.

Natura, composizione e requisiti dei componenti

La Consulta di garanzia statutaria è un organo autonomo e indipendente della Regione. È composta secondo le modalità previste dallo Statuto regionale ed è formata da soggetti con qualificata esperienza giuridico-amministrativa. Possono esserne nominati:

  • magistrati e magistrate in quiescenza o fuori ruolo;
  • docenti universitari in materie giuridico-amministrative;
  • avvocati e avvocate iscritti all’albo da almeno dieci anni;
  • altre figure professionali con significativa esperienza nel settore giuridico-amministrativo.

Nomina, durata del mandato e rinnovo

La Consulta è nominata dall’Assemblea legislativa in ogni legislatura, in un intervallo compreso tra il dodicesimo e il diciottesimo mese dall’insediamento. Nello stesso periodo il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali iscrive all’ordine del giorno l’elezione dei componenti di competenza. I componenti restano in carica per un solo mandato e sono eletti a voto segreto con votazione separata. In caso di cessazione anticipata di un componente, il Presidente della Consulta ne dà immediata comunicazione al Presidente dell’organo che lo ha eletto, il quale provvede alla nuova nomina entro sessanta giorni. Le funzioni cessano con l’insediamento della nuova Consulta. Nei casi di decadenza o rinnovo, i componenti restano comunque in carica fino al rinnovo dell’organo.

Presidente e sostituzione interna

La Consulta elegge al proprio interno il Presidente secondo le modalità previste dallo Statuto. La nomina è comunicata immediatamente ai Presidenti dell’Assemblea legislativa, della Giunta regionale e del Consiglio delle Autonomie locali. Il Presidente designa subito dopo l’insediamento un componente che lo sostituisca in caso di impedimento.

Incompatibilità e regime economico

Ai componenti della Consulta si applicano le stesse cause di incompatibilità previste per l’elezione a consigliere regionale. Per la partecipazione alle sedute spetta un gettone di presenza, determinato dall’Assemblea legislativa su proposta dell’Ufficio di presidenza. È inoltre previsto un gettone per le attività di relatore e redattore, nonché il rimborso delle spese di viaggio per i non residenti nel luogo di riunione e il trattamento economico di missione per gli incarichi svolti fuori dalla residenza, secondo le misure previste per i consiglieri regionali.

Autonomia organizzativa, regolamentare e fabbisogno finanziario

La Consulta gode di autonomia organizzativa e regolamentare. La disciplina interna per l’esercizio delle funzioni è approvata con regolamento a maggioranza dei componenti e pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. Ogni anno, prima della predisposizione del bilancio dell’Assemblea legislativa, la Consulta definisce con l’Ufficio di presidenza il proprio fabbisogno finanziario e le risorse umane necessarie.

Funzionamento, quorum e poteri istruttori

I componenti hanno l’obbligo di partecipare alle sedute salvo legittimo impedimento. La Consulta funziona con la presenza di almeno tre componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Se non è possibile il funzionamento dell’organo, il Presidente ne informa immediatamente i Presidenti dell’Assemblea legislativa e del Consiglio delle Autonomie locali per i conseguenti adempimenti di nomina. Alla Consulta sono attribuiti i poteri istruttori riconosciuti alle commissioni assembleari d’inchiesta dallo Statuto, dal regolamento dell’Assemblea e dalla legislazione regionale vigente.

Parere di conformità allo Statuto di leggi e regolamenti

Il parere di conformità allo Statuto sui progetti di legge e di regolamento può essere richiesto, tramite il Presidente dell’Assemblea legislativa, dai gruppi consiliari o da un quinto dei consiglieri regionali. La richiesta è proponibile solo dopo l’approvazione finale in Aula e entro ventiquattro ore, prima della promulgazione, e sospende la procedura legislativa. Deve indicare le disposizioni ritenute contrarie allo Statuto, le norme statutarie violate e i motivi della richiesta.

La Consulta si pronuncia entro quindici giorni e trasmette il parere al Presidente dell’Assemblea, che lo comunica immediatamente ai consiglieri. Se il parere accoglie in tutto o in parte i rilievi, il Presidente iscrive l’oggetto al primo punto dell’ordine del giorno della prima seduta utile; altrimenti si procede secondo la disciplina statutaria. L’Assemblea può recepire o non recepire il parere, in tutto o in parte, modificando il testo oppure motivando con apposito ordine del giorno il mancato recepimento. Il testo finale entra comunque in vigore secondo le regole statutarie.

La Consulta può dichiarare la non conformità totale o parziale di disposizioni, oppure indicare le modifiche necessarie per rimuovere le incompatibilità; le sue decisioni sono trasmesse ai Presidenti dell’Assemblea legislativa e della Giunta regionale.

Iniziativa legislativa popolare e referendum

In materia di iniziativa legislativa popolare, la Consulta verifica la sussistenza del quorum richiesto e dichiara l’ammissibilità dell’iniziativa. In materia di referendum abrogativo, valuta l’ammissibilità del quesito secondo criteri di omogeneità e univocità definiti dalla legge regionale, verifica se modifiche successive rendano superfluo il referendum e, se l’intervento è solo parziale, riformula i quesiti. In materia di referendum consultivo, si pronuncia sull’ammissibilità del quesito sempre secondo i criteri di omogeneità e univocità previsti dalla legge regionale. Dopo le procedure di sottoscrizione, verifica la correttezza e il numero delle firme e determina i tempi di indizione dei referendum consultivi e abrogativi.

Conflitti di competenza tra organi statutari

La Consulta esprime pareri sui conflitti di competenza tra gli organi previsti dallo Statuto, anche in relazione al principio di leale collaborazione. La richiesta può provenire dall’Assemblea legislativa, dal Consiglio delle Autonomie locali o dalla Giunta regionale; per i primi due organi la richiesta è avanzata dal Presidente su iniziativa di almeno un quinto dei rispettivi componenti, mentre per la Giunta è necessaria una deliberazione dell’organo.

La richiesta può riguardare atti o comportamenti ritenuti lesivi delle attribuzioni statutarie. L’Assemblea legislativa e il Consiglio delle Autonomie locali possono proporla anche contro atti di un singolo assessore. L’istanza deve descrivere l’atto contestato, le norme statutarie violate, i motivi del ricorso, le norme di legge o regolamento rilevanti e gli eventuali precedenti atti o comportamenti tra le stesse parti.

Il procedimento prevede la trasmissione immediata della richiesta all’organo autore dell’atto e al Presidente della Consulta; entro trenta giorni l’organo interessato presenta osservazioni, poi la Consulta convoca le parti per ulteriori elementi e decide entro trenta giorni dall’audizione, trasmettendo il parere agli interessati.

Ordinaria amministrazione nei casi di scioglimento o decadenza

Nei casi di scioglimento anticipato dell’Assemblea legislativa o di decadenza della Giunta regionale, il Presidente dell’Assemblea informa subito il Presidente della Consulta. Dopo aver ascoltato i Presidenti dell’Assemblea e della Giunta, la Consulta individua gli atti di ordinaria amministrazione e quelli improrogabili che possono essere compiuti fino all’elezione della nuova Assemblea. I pareri resi in questa materia sono trasmessi al Presidente della nuova Assemblea prima degli atti di ratifica previsti dallo Statuto.

Norma transitoria

Fino alla scadenza della legislatura in corso, la Consulta opera con i soli componenti nominati dall’Assemblea legislativa e limita la propria attività alle funzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 69 dello Statuto. In tale composizione il Presidente è eletto dal collegio interno a maggioranza dei voti e la prima convocazione spetta al Presidente dell’Assemblea legislativa.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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