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Legge

L.R. Emilia-Romagna 26/2007

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE IN ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296 (DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007))

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 26/2007Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge dell’Emilia-Romagna disciplina, per le società partecipate in via totale o maggioritaria dalla Regione, la composizione degli organi sociali, i compensi degli amministratori e alcuni limiti di mandato. Modifica inoltre varie leggi regionali su specifiche partecipazioni societarie, imponendo adeguamenti statutari entro 6 mesi dall’entrata in vigore. Restano escluse le società quotate e quelle dello Stato o di enti pubblici nazionali.

Razionalizzazione delle partecipazioni societarie regionali e limiti a organi e compensi

Razionalizzazione delle partecipazioni societarie regionali

La legge dell’Emilia-Romagna interviene, in attuazione dei principi della legge finanziaria statale 2007, sulla disciplina delle società partecipate dalla Regione, fissando limiti alla nomina/designazione degli amministratori, ai compensi e alla durata degli incarichi. La disciplina opera principalmente per le società di cui la Regione detiene la totalità o la maggioranza assoluta del capitale, anche unitamente ad enti dipendenti o aziende sanitarie.

Ambito di applicazione

La legge si applica alle società in cui la Regione Emilia-Romagna detiene la totalità o la maggioranza assoluta del capitale. Per tali società le regole regionali costituiscono condizione per la partecipazione della Regione.

Per le altre società partecipate dalla Regione:

  • se è presente anche una partecipazione di enti locali, si applicano le norme generali previste per le società partecipate da tali enti;
  • negli altri casi continua ad applicarsi la disciplina dell’ordinamento civile.

Sono escluse:

  • le società quotate in borsa;
  • le società partecipate dallo Stato o da enti pubblici nazionali.

Organi di amministrazione e revisione

Per tutte le società partecipate dalla Regione, il numero dei componenti del consiglio di amministrazione nominati o designati dalla Regione non può superare tre.

Per le società a partecipazione totale o maggioritaria regionale, l’organo di gestione deve essere:

  • un amministratore unico, oppure
  • un consiglio di amministrazione di tre membri;
  • può arrivare a cinque membri solo se le specifiche leggi regionali che autorizzano la partecipazione lo consentono.

L’organo di revisione contabile delle società rientranti nell’ambito principale della legge è, salvo diversa previsione dell’ordinamento civile, monocratico.

Compensi degli amministratori

Per le società rientranti nell’ambito principale della legge, il compenso lordo annuale onnicomprensivo degli amministratori è soggetto a tetti massimi:

  • amministratore unico: non oltre l’80% dell’indennità di carica di un consigliere regionale;
  • presidente del consiglio di amministrazione: non oltre il 60% dell’indennità di carica di un consigliere regionale;
  • altri componenti del consiglio: euro 2.500 annui, aumentabili fino al doppio solo nei casi in cui sia ammesso un consiglio di cinque membri.

La Giunta regionale può aggiornare tali importi in relazione all’indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Durata della carica

Il presidente e il consiglio di amministrazione non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

Modifiche alla disciplina di specifiche società partecipate

La legge modifica varie leggi regionali relative a singole società partecipate, allineandole ai nuovi criteri su composizione degli organi, compensi e revisione.

ERVET S.p.A.

La disciplina di ERVET viene aggiornata per:

  • ampliare i possibili soci anche ad enti locali della regione, altri enti pubblici, università pubbliche con sede nella regione e loro consorzi/associazioni;
  • ridefinire alcuni riferimenti ai compiti societari e al controllo analogo;
  • riscrivere la disciplina degli organi sociali.

La Regione nomina l’amministratore unico, oppure il presidente e la maggioranza del consiglio di amministrazione, nonché la maggioranza del collegio sindacale, secondo l’art. 2449 c.c.

Lo statuto deve prevedere:

  • amministratore unico se la società è totalmente partecipata dalla Regione, oppure Cda massimo di 3 membri, o di 5 membri in presenza di capitale superiore a 2.000.000 euro interamente versato o fatturato annuo superiore a 10.000.000 euro negli ultimi tre esercizi;
  • compensi entro i limiti regionali indicati;
  • organo di revisione monocratico, salvo diversa previsione dell’ordinamento civile.

Reggio Children S.r.l.

È soppressa la previgente disciplina dell’articolo 3 e si stabilisce che i diritti derivanti dalle quote regionali sono esercitati dal Presidente della Giunta o da un suo delegato.

Ferrovie Emilia-Romagna S.r.l.

La partecipazione regionale è subordinata a previsioni statutarie analoghe su:

  • amministratore unico o Cda entro i limiti numerici indicati;
  • compensi massimi degli amministratori;
  • organo di revisione monocratico;
  • designazione da parte della Regione di almeno un rappresentante nell’organismo di gestione.

Altre società regionali richiamate dalla legge finanziaria 2004 e dalla legge sull’informazione

Vengono introdotte analoghe condizioni statutarie per le società disciplinate dalle leggi regionali n. 28/2003 e n. 11/2004, con limiti su:

  • composizione dell’organo di gestione;
  • compensi degli amministratori;
  • revisione contabile monocratica, ove compatibile con l’ordinamento civile.

Per le società della legge regionale n. 20/2007 si applicano criteri analoghi, con la precisazione che resta possibile prevedere un’indennità specifica per l’eventuale amministratore delegato.

Disposizioni transitorie

Le società devono adeguare i propri statuti entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge.

Per ERVET S.p.A. è previsto un regime transitorio particolare:

  • la società deve adeguare la propria compagine sociale, con conseguente variazione della quota regionale;
  • il previgente testo dell’articolo 5 della legge regionale n. 25/1993 continua ad applicarsi fino alla dismissione delle partecipazioni societarie detenute da ERVET S.p.A. in attuazione della normativa statale del 2006 sulle liberalizzazioni e razionalizzazioni.

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