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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21236/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Di Bacco impugnava la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 316-ter c.p. (indebita compensazione) sostenendo: 1) estinzione del reato per prescrizione (il fatto sarebbe consumato il 20/04/2017 e il termine prescrizionale sarebbe decorso prima del deposito della motivazione della sentenza di appello); 2) violazione dell'onere della prova perché la Corte di appello avrebbe invertito l'onere probatorio facendo gravare sulla difesa la prova dell'estraneità dell'imputato, ritenendo decisiva la mancata escussione del consulente del lavoro; 3) errata individuazione del beneficiario dell'indebita compensazione, dato che la società era già in stato di fallimento e il conguaglio avrebbe potuto avvantaggiare la procedura fallimentare e non l'imputato direttamente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati il secondo e il terzo motivo (vizi nella valutazione indiziaria e nell'attribuzione dell'illecito all'imputato) e ha annullato la sentenza di merito: ha dichiarato estinto il reato per prescrizione (annullamento senza rinvio delle statuizioni penali) e, tuttavia, ha disposto l'annullamento con rinvio limitato ai soli effetti della confisca ex art. 578-bis c.p.p., disponendo che il giudizio di impugnazione prosegua ai soli fini della decisione sulla confisca perché la prescrizione è maturata dopo la pronuncia della sentenza di primo grado.

Norme richiamate

  • art. 316-ter cod. pen.

    Norma incriminatrice applicata al caso (indebita compensazione). La Corte non ha riformulato la fattispecie ma rimane il capo di imputazione originario.

  • art. 157 cod. pen.

    Disciplina dell'estinzione del reato per prescrizione; la Corte ha applicato i principi relativi alla decorrenza e all'interruzione dei termini prescrizionali.

  • art. 161 cod. pen.

    Previsione del termine massimo di prescrizione; la Corte ha rilevato che, per effetto dell'interruzione dovuta alla sentenza di primo grado, non risultava decorso neppure il termine massimo al momento della pronuncia d'appello.

  • art. 160 cod. pen.

    Collegamento dell'interruzione della prescrizione alla pronuncia della sentenza; la Corte ha precisato che l'interruzione si ricollega alla lettura del dispositivo (data di pronuncia) e non al deposito della motivazione.

  • art. 187 cod. proc. pen.

    Sull'onere della prova: la Corte ha riaffermato che grava sull'accusa l'onere di provare la responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio e che non è ammissibile una inversione dell'onere probatorio a carico della difesa.

  • art. 172 cod. proc. pen.

    Regole di computo dei termini: la Corte ha osservato che, quando il termine è espresso in anni e mesi, non si tiene conto del numero di giorni dei singoli mesi nel calcolo della prescrizione.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Regola sulla certezza dell'indizio: la Corte ha richiamato il requisito della precisione e della certezza dell'indizio come condizione per fondare una condanna su prove indiziarie, censurando l'uso del solo criterio del 'cui prodest' senza altri indizi di sicuro valore.

  • art. 578-bis cod. proc. pen.

    Norma che dispone la prosecuzione del giudizio di impugnazione solo ai fini della confisca quando la prescrizione sia maturata dopo la sentenza di primo grado; la Corte ha applicato tale disposizione rimandando il giudizio limitatamente alla confisca.

Massime di principio

  • Il termine di prescrizione espresso in anni e mesi si computa senza tenere conto del diverso numero di giorni dei singoli mesi; pertanto non è corretto conteggiare giorni aggiuntivi per i mesi da cui è composto il periodo.
  • L'interruzione della prescrizione per effetto di una sentenza si ricollega alla data della pronuncia (lettura del dispositivo) e non al deposito della motivazione.
  • Se la prescrizione si estingue dopo la sentenza di primo grado, il giudizio d'impugnazione può proseguire unicamente ai fini della confisca ex art. 578-bis c.p.p.; le statuizioni penali devono essere annullate per estinzione del reato ma la confisca può essere ancora decisa.
  • L'onere di provare la responsabilità penale oltre ogni ragionevole dubbio grava sull'accusa: non è ammissibile una inversione dell'onere probatorio che imponga alla difesa di dimostrare l'estraneità dell'imputato.
  • La valutazione indiziaria non può basarsi sul solo criterio del 'cui prodest' senza altri indizi concreti e plurimi; un indizio deve essere certo e verificato processualmente, e non può derivare dalla sola mancata escussione di un testimone che poteva chiarire i fatti.
  • In presenza di una procedura concorsuale (fallimento) occorre valutare se un vantaggio economico poteva realmente ricadere sul singolo imputato oppure sulla massa fallimentare: la mera asserzione di interesse dell'imputato non esclude altri soggetti con interessi convergenti.
  • Se la decisione di merito presenta lacune sulla ricostruzione dei fatti o sulla valorizzazione degli elementi indiziari essenziali (ad es. mancata escussione di un consulente chiave), la pronuncia puo' essere annullata e, se la prescrizione è maturata, il processo può proseguire soltanto in relazione alla confisca.

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