Cassazione Penale, Sentenza n. 21236/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Di Bacco impugnava la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 316-ter c.p. (indebita compensazione) sostenendo: 1) estinzione del reato per prescrizione (il fatto sarebbe consumato il 20/04/2017 e il termine prescrizionale sarebbe decorso prima del deposito della motivazione della sentenza di appello); 2) violazione dell'onere della prova perché la Corte di appello avrebbe invertito l'onere probatorio facendo gravare sulla difesa la prova dell'estraneità dell'imputato, ritenendo decisiva la mancata escussione del consulente del lavoro; 3) errata individuazione del beneficiario dell'indebita compensazione, dato che la società era già in stato di fallimento e il conguaglio avrebbe potuto avvantaggiare la procedura fallimentare e non l'imputato direttamente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati il secondo e il terzo motivo (vizi nella valutazione indiziaria e nell'attribuzione dell'illecito all'imputato) e ha annullato la sentenza di merito: ha dichiarato estinto il reato per prescrizione (annullamento senza rinvio delle statuizioni penali) e, tuttavia, ha disposto l'annullamento con rinvio limitato ai soli effetti della confisca ex art. 578-bis c.p.p., disponendo che il giudizio di impugnazione prosegua ai soli fini della decisione sulla confisca perché la prescrizione è maturata dopo la pronuncia della sentenza di primo grado.
Norme richiamate
art. 316-ter cod. pen.
Norma incriminatrice applicata al caso (indebita compensazione). La Corte non ha riformulato la fattispecie ma rimane il capo di imputazione originario.
art. 157 cod. pen.
Disciplina dell'estinzione del reato per prescrizione; la Corte ha applicato i principi relativi alla decorrenza e all'interruzione dei termini prescrizionali.
art. 161 cod. pen.
Previsione del termine massimo di prescrizione; la Corte ha rilevato che, per effetto dell'interruzione dovuta alla sentenza di primo grado, non risultava decorso neppure il termine massimo al momento della pronuncia d'appello.
art. 160 cod. pen.
Collegamento dell'interruzione della prescrizione alla pronuncia della sentenza; la Corte ha precisato che l'interruzione si ricollega alla lettura del dispositivo (data di pronuncia) e non al deposito della motivazione.
art. 187 cod. proc. pen.
Sull'onere della prova: la Corte ha riaffermato che grava sull'accusa l'onere di provare la responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio e che non è ammissibile una inversione dell'onere probatorio a carico della difesa.
art. 172 cod. proc. pen.
Regole di computo dei termini: la Corte ha osservato che, quando il termine è espresso in anni e mesi, non si tiene conto del numero di giorni dei singoli mesi nel calcolo della prescrizione.
art. 192 cod. proc. pen.
Regola sulla certezza dell'indizio: la Corte ha richiamato il requisito della precisione e della certezza dell'indizio come condizione per fondare una condanna su prove indiziarie, censurando l'uso del solo criterio del 'cui prodest' senza altri indizi di sicuro valore.
art. 578-bis cod. proc. pen.
Norma che dispone la prosecuzione del giudizio di impugnazione solo ai fini della confisca quando la prescrizione sia maturata dopo la sentenza di primo grado; la Corte ha applicato tale disposizione rimandando il giudizio limitatamente alla confisca.
Massime di principio
- Il termine di prescrizione espresso in anni e mesi si computa senza tenere conto del diverso numero di giorni dei singoli mesi; pertanto non è corretto conteggiare giorni aggiuntivi per i mesi da cui è composto il periodo.
- L'interruzione della prescrizione per effetto di una sentenza si ricollega alla data della pronuncia (lettura del dispositivo) e non al deposito della motivazione.
- Se la prescrizione si estingue dopo la sentenza di primo grado, il giudizio d'impugnazione può proseguire unicamente ai fini della confisca ex art. 578-bis c.p.p.; le statuizioni penali devono essere annullate per estinzione del reato ma la confisca può essere ancora decisa.
- L'onere di provare la responsabilità penale oltre ogni ragionevole dubbio grava sull'accusa: non è ammissibile una inversione dell'onere probatorio che imponga alla difesa di dimostrare l'estraneità dell'imputato.
- La valutazione indiziaria non può basarsi sul solo criterio del 'cui prodest' senza altri indizi concreti e plurimi; un indizio deve essere certo e verificato processualmente, e non può derivare dalla sola mancata escussione di un testimone che poteva chiarire i fatti.
- In presenza di una procedura concorsuale (fallimento) occorre valutare se un vantaggio economico poteva realmente ricadere sul singolo imputato oppure sulla massa fallimentare: la mera asserzione di interesse dell'imputato non esclude altri soggetti con interessi convergenti.
- Se la decisione di merito presenta lacune sulla ricostruzione dei fatti o sulla valorizzazione degli elementi indiziari essenziali (ad es. mancata escussione di un consulente chiave), la pronuncia puo' essere annullata e, se la prescrizione è maturata, il processo può proseguire soltanto in relazione alla confisca.
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