Cassazione Civile, Ordinanza n. 03556/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario credito)
La controversia
Due società avevano proposto opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca per lo scoperto di conto corrente della società debitrice principale, del quale esse rispondevano nei limiti di fideiussioni prestate. L’opposizione era stata respinta in primo grado; l’appello era stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c. Le società garanti hanno quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, in sintesi: (1) violazione del contraddittorio nel procedimento ex art. 348-bis c.p.c.; (2) illegittimità della declaratoria di inammissibilità perché la Corte d’appello aveva esaminato nel merito i motivi; (3) nullità totale delle fideiussioni per conformità alla modulistica ABI censurata dall’Autorità garante e per la clausola di deroga all’art. 1957 c.c.; (4) liberazione dei fideiussori ex art. 1956 c.c. e cattiva applicazione dell’onere probatorio; (5) erroneo rigetto dell’istanza di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c. e art. 119 t.u.b.; (6) erroneo rigetto della consulenza tecnica contabile; (7) errata considerazione delle doglianze su interessi anatocistici, commissione di massimo scoperto e modifica unilaterale delle condizioni contrattuali; (8) insussistenza dei presupposti del decreto ingiuntivo e incertezza del quantum del credito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i motivi rivolti contro l’ordinanza di inammissibilità dell’appello perché, contro la pronuncia resa ex art. 348-ter c.p.c., sono deducibili solo vizi propri della decisione d’appello e violazioni processuali inerenti al relativo procedimento. Quanto ai motivi che investivano la sentenza di primo grado, la Corte li ha ritenuti in parte inammissibili e in parte infondati: ha escluso la nullità totale delle fideiussioni, rilevando che la nullità dell’intesa anticoncorrenziale si traduce, di regola, in nullità parziale delle sole clausole riproduttive dello schema vietato; ha osservato che la dedotta nullità della clausola di deroga all’art. 1957 c.c. non era decisiva, non risultando proposta tempestiva eccezione di decadenza; ha ritenuto infondata la censura sulla liberazione ex art. 1956 c.c. poiché la qualità di socio delle fideiubenti rispetto alla società debitrice principale escludeva, nel caso concreto, l’operatività della liberazione per mancata preventiva autorizzazione del creditore; ha poi reputato generiche e non specifiche le allegazioni su addebiti illegittimi, esibizione di documenti e consulenza tecnica, osservando che l’istanza istruttoria non può supplire a contestazioni generiche; infine, ha dichiarato inammissibile la doglianza sulla validità del decreto ingiuntivo, poiché nel giudizio di opposizione si accerta il fondamento sostanziale della pretesa e non la sola regolarità originaria del monitorio, salvo ricadute sulle spese, qui non dedotte. Le ricorrenti sono state condannate alle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 348-bis c.p.c.
consente la declaratoria di inammissibilità dell’appello quando non ha ragionevole probabilità di essere accolto; in cassazione sono deducibili solo i vizi propri del relativo provvedimento e le violazioni processuali del procedimento decisorio
art. 348-ter c.p.c.
richiede che l’inammissibilità sia dichiarata sentite le parti; consente la ricorribilità per cassazione dell’ordinanza solo per vizi propri; disciplina anche i rapporti tra motivazione di primo e secondo grado ai fini dell’impugnazione
art. 111, comma 7, Cost.
fondamento del ricorso per cassazione contro l’ordinanza ex art. 348-ter c.p.c. nei limiti dei vizi propri
art. 366, n. 6, c.p.c.
impone la specifica indicazione degli atti processuali e dei fatti rilevanti sui quali il ricorso si fonda
art. 2, comma 2, lett. a), l. n. 287/1990
la nullità dell’intesa anticoncorrenziale incide, di regola, sulle clausole dei contratti a valle che riproducono lo schema vietato
art. 2, comma 3, l. n. 287/1990
supporta la nullità parziale dei contratti a valle nei limiti delle clausole collegate all’intesa vietata
art. 101 TFUE
richiamato quale parametro dell’intesa restrittiva della concorrenza rilevante ai fini della nullità parziale
art. 1418 c.c.
invocato per sostenere la nullità del contratto, ma la Corte ribadisce che l’invalidità colpisce solo le clausole collegate all’intesa vietata salvo diversa volontà delle parti
art. 1421 c.c.
richiamato dalla parte ricorrente, ma non ritenuto idoneo a sostenere la nullità totale in difetto di specifiche allegazioni
art. 1422 c.c.
richiamato dalla parte ricorrente in tema di nullità assoluta, ma non decisivo nel caso
art. 1423 c.c.
richiamato dalla parte ricorrente, senza effetti decisivi sulla controversia
art. 1419 c.c.
la nullità del patto a valle è in linea di principio parziale e limitata alle clausole riproduttive dell’intesa vietata, salvo che risulti una diversa volontà delle parti
art. 1957 c.c.
la nullità della clausola di deroga alla disciplina della decadenza ha rilievo solo se la decadenza è stata tempestivamente eccepita; altrimenti non incide sulla pretesa del creditore
art. 1956 c.c.
la liberazione del fideiussore per concessione di ulteriore credito senza autorizzazione presuppone i relativi fatti costitutivi; nel caso concreto la posizione di socio delle garanti ha escluso la liberazione
art. 2697 c.c.
richiamato in tema di riparto dell’onere della prova; le doglianze sono state ritenute generiche e non autosufficienti
art. 115 c.p.c.
richiamato in relazione alla valutazione delle prove e delle allegazioni, ma senza specifiche censure ammissibili
art. 210 c.p.c.
l’esibizione documentale non può essere accolta se diretta a provare allegazioni generiche e non specificamente articolate
art. 61 c.p.c.
richiamato a sostegno della richiesta di consulenza tecnica, che resta rimessa al prudente apprezzamento del giudice
art. 191 c.p.c.
la nomina del consulente tecnico è discrezionale e richiede comunque allegazioni sufficientemente specifiche
art. 118 t.u.b.
richiamato per la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali; la censura è stata ritenuta generica e non decisiva
art. 112 c.p.c.
richiamato per asserita omissione di pronuncia sulle contestazioni economiche, ma senza specificità sufficiente
art. 119 t.u.b.
l’eventuale richiesta di documentazione bancaria non supera il difetto di specificità delle allegazioni e delle contestazioni nel processo
art. 24 Cost.
richiamato in relazione al diritto di difesa, ma non è stata ravvisata lesione
art. 633 c.p.c.
richiamato sulla disciplina del decreto ingiuntivo; la censura è stata dichiarata inammissibile perché nel giudizio di opposizione rileva il merito della pretesa
art. 2730 ss. c.p.c.
richiamato dalle ricorrenti in tema di prova/confessione, ma senza incidenza decisiva nella decisione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso l’ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348-ter c.p.c. sono deducibili soltanto i vizi propri del provvedimento d’appello e le violazioni del relativo procedimento, non le censure di merito contro la sentenza di primo grado.
- La previsione di "sentire le parti" nel procedimento ex art. 348-bis c.p.c. non impone necessariamente una discussione orale o la presenza personale delle parti, essendo sufficiente che esse siano messe in condizione di interloquire sulla possibile inammissibilità dell’impugnazione.
- La nullità di un’intesa anticoncorrenziale si riflette sui contratti a valle in via tendenzialmente parziale, colpendo le sole clausole che riproducono lo schema vietato; la nullità totale richiede specifiche allegazioni e prova di una diversa volontà negoziale o di ulteriori presupposti.
- La nullità della clausola di deroga all’art. 1957 c.c. non è di per sé decisiva se il fideiussore non abbia tempestivamente eccepito la decadenza, poiché l’eccezione di decadenza è eccezione in senso stretto.
- Nella fideiussione per obbligazione futura, la liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c. non opera automaticamente: occorre che siano allegati e provati i presupposti della concessione di ulteriore credito in presenza di un significativo peggioramento delle condizioni del debitore principale e, nel caso di fideiussore socio della società garantita, la conoscenza della situazione può escludere la tutela liberatoria.
- L’istanza di esibizione documentale e la richiesta di consulenza tecnica non possono supplire a contestazioni generiche: nel processo civile le allegazioni devono essere specifiche prima ancora che si possa discutere della prova.
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si accerta il fondamento sostanziale della pretesa creditoria, non la sola correttezza formale dei presupposti originari del monitorio; eventuali carenze probatorie del decreto incidono, semmai, sulle spese se specificamente dedotte.
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