Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25626/2025 del 11/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugna l'assoluzione pronunciata dal Tribunale di Ragusa nei confronti di Potop Marinel per reati connessi a falsi contratti di locazione e false attestazioni di residenza. L'assoluzione si era basata sulla mancata produzione, nel procedimento autonomo instaurato per Potop, della nuova lista testi da parte del pubblico ministero nei termini dell'art. 468 c.p.p., e sul conseguente ritenuto impossibile esercizio, da parte del giudice, dei poteri officiosi di integrazione probatoria ex art. 507 c.p.p. Il Procuratore ha dedotto che il Tribunale avrebbe dovuto esercitare d'ufficio i poteri di cui all'art. 507 c.p.p., potendo utilizzare la copia della lista testi presente nel fascicolo del procedimento principale (da cui emergeva che la maggior parte dei testi aveva svolto accertamenti riferibili anche alla posizione di Potop) e disponendo l'escussione dei testimoni rilevanti (es. direttore dell'Agenzia delle Entrate di Vittoria, dirigente dell'anagrafe del Comune di Acate, comandante dei carabinieri di Acate).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale non abbia adeguatamente motivato il mancato esercizio dei poteri officiosi ai sensi dell'art. 507 c.p.p., limitandosi ad affermazioni generiche e non valutando correttamente la lista testi del procedimento principale, dalla quale risultava che i testimoni (salvo uno) avevano svolto accertamenti riferibili anche a Potop. Per tale motivo la sentenza di assoluzione è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio al Tribunale di Ragusa (giudice di primo grado), ai sensi dell'art. 569, comma 4, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 507 cod. proc. pen.

    Il giudice ha il dovere di acquisire, anche d'ufficio, i mezzi di prova indispensabili per la decisione; il mancato esercizio di tali poteri richiede motivazione specifica e la sua omissione determina la nullità della sentenza per violazione di legge.

  • art. 468 cod. proc. pen.

    Il pubblico ministero è tenuto a depositare la lista testimoniale nei termini previsti; ove la posizione sia separata rispetto al procedimento principale, è necessario il deposito di una nuova lista nel fascicolo autonomo, salvo che il giudice non possa avvalersi degli atti esistenti per esercitare i poteri officiosi.

  • art. 569, comma 4 cod. proc. pen.

    art. 569, comma 4, cod. proc. pen.

    In caso di annullamento per violazione di legge la Cassazione può rinviare il processo; il rinvio al giudice di secondo grado non si applica quando l'annullamento avrebbe comportato l'annullamento della sentenza di primo grado, per cui si rinvia al giudice di primo grado.

  • art. 593, comma 2 cod. proc. pen.

    art. 593, comma 2, cod. proc. pen. (modificato dalla legge 9 agosto 2024, n. 114)

    La norma limita il potere del pubblico ministero di appellare alcune sentenze di proscioglimento, con riferimento alle ipotesi di citazione diretta previste dagli artt. 550, commi 1 e 2; nella fattispecie la limitazione non si applicava ai reati contestati a Potop, quindi il ricorso era ammissibile.

  • art. 550, commi 1 e 2 cod. proc. pen.

    art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen.

    Richiamata solo ai fini dell'ambito di applicazione della limitazione all'impugnazione da parte del pubblico ministero: le ipotesi ivi previste (citazione diretta a giudizio) non comprendevano i reati contestati nel caso di specie.

Massime di principio

  • Il giudice penale ha l'obbligo di acquisire d'ufficio i mezzi di prova indispensabili ai sensi dell'art. 507 c.p.p.; la mancata attivazione di tali poteri richiede motivazione specifica e la sua omissione può comportare l'annullamento della sentenza.
  • La separazione della posizione processuale di un imputato impone al pubblico ministero di depositare una nuova lista testi nel fascicolo autonomo (art. 468 c.p.p.), ma gli atti del procedimento principale possono comunque costituire 'spunto' per l'esercizio dei poteri officiosi da parte del giudice se da essi è desumibile l'effettiva rilevanza dei testi per la posizione del separato.
  • La semplice affermazione generica che la lista testi del procedimento principale non consente di individuare chi abbia investigato su un imputato separato non è sufficiente: il giudice deve motivare concretamente perché, dagli atti disponibili, non si possa trarre alcuno spunto utile per l'integrazione probatoria.
  • Se la Corte di Cassazione annulla per violazione di legge dovuta a mancata esercitazione di poteri officiosi, il rinvio per nuovo giudizio può essere diretto al giudice di primo grado quando l'annullamento avrebbe comportato nullità già nel primo grado (art. 569, comma 4 c.p.p.).
  • Il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione avverso sentenze di proscioglimento purché non ricadano nelle specifiche limitazioni previste dalla normativa (art. 593 c.p.p. in relazione ad art. 550 c.p.p.); occorre verificare l'appartenenza del reato alle ipotesi di esclusione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.