Ordinanza n. 137/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - del provvedimento del Comune di Torre del Greco 7° Settore - Urbanistica, Assetto del Territorio, Protezione Civile, Valorizzazione Porto e Litorale prot. n. -OMISSIS- di “annullamento d’ufficio, in via di autotutela, ex art. 21 nonies della legge 241/1990 s.m.i. dell’istanza prot. SUE n. 65696 del 28-05-2024”; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di annullamento d'ufficio, in autotutela ex art. 21-nonies l. 241/1990, dell'istanza edilizia presentata al SUE
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento del Comune di Torre del Greco con cui è stata disposta l'autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies l. 241/1990, sull'istanza edilizia identificata nel provvedimento. Dal testo non emergono ulteriori motivi di illegittimità specificamente dedotti né il contenuto delle censure articolate nel ricorso.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità dell'annullamento d'ufficio e non ha concesso né negato espressamente la sospensione dell'efficacia dell'atto. Ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente tutelate mediante la tempestiva fissazione dell'udienza di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Ha quindi fissato l'udienza pubblica del 6 maggio 2026 per la trattazione del merito e ha rinviato la decisione sulle spese alla definizione del giudizio.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
annullamento d’ufficio, in via di autotutela
La disposizione è indicata quale base normativa del provvedimento comunale impugnato; l'ordinanza non ne esamina nel merito i presupposti.
art. 55, comma 10, c.p.a.
nel bilanciamento dei contrapposti interessi, le esigenze cautelari manifestate dalla parte ricorrente possano essere adeguatamente tutelate mediante la tempestiva fissazione dell’udienza di merito
Il giudice può tutelare le esigenze cautelari mediante la fissazione ravvicinata dell'udienza di merito, senza adottare una distinta misura cautelare sospensiva.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute
Costituisce il presupposto, unitamente alla normativa europea e all'art. 2-septies d.lgs. 196/2003, per disporre l'oscuramento dei dati personali sensibili in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
dati idonei a rivelare lo stato di salute
È richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute
È richiamato quale ulteriore base normativa nazionale per la protezione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando il bilanciamento degli interessi può essere adeguatamente assicurato dalla rapida definizione del merito, il giudice amministrativo può fissare tempestivamente l'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza adottare una sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.
- Un'ordinanza cautelare che si limita a fissare l'udienza di merito non anticipa la decisione sulla legittimità dell'atto impugnato né definisce l'esito della domanda di annullamento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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