Sentenza del 16/06/2016 n. 788 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
ACCERTAMENTOIMPOSTE - CLASSIFICAZIONE DEI REDDITI - PROVENTI ILLECITI - REDDITI DIVERSI -LEGITTIMITA' - SUSSISTE. Intema d'accertamento dell'imposta sui redditi opera il principio secondo cui,quando sussistono flussi finanziari che non trovano corrispondenza nelladichiarazione dei redditi - che nel caso di specie è stata completamente omessa- il recupero fiscale non è subordinato alla prova preventiva che ilcontribuente eserciti una specifica attività, incombendo al contribuentel'onere di dimostrare che i movimenti bancari ovvero il possesso di beniindicatori di reddito, che non trovano giustificazione sulla base delle suedichiarazioni, non sono fiscalmente rilevanti. Taleprincipio non soffre eccezioni se il reddito da assoggettare a tassazionecostituisca provento di "fatti, atti o attività qualificabili comeillecito civile, penale o amministrativo" tenuto conto del disposto di cuial D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 34 - bis, (inserito dalla L. n. 248 del2006, art. 1, di conversione) secondo il quale "in deroga alla L. 27luglio 2000, n. 212, art. 3, la disposizione di cui della L. 24 dicembre 1993,n. 537, art. 14, comma 4, si interpreta nel senso che i proventi illeciti iviindicati, qualora non siano classificabili nelle categorie di reddito di cui all'art. 6, comma 1,del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986,n. 917, sono comunque considerati come redditi diversi".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente contestava la legittimità dell'accertamento sintetico fondato sul possesso di autovetture, immobili, estinzione di un mutuo, contratto di locazione e altri dati dell'Anagrafe tributaria. Sosteneva inoltre che i proventi derivanti dall'attività di prostituzione non fossero tassabili, che non fossero correttamente inquadrabili tra le categorie reddituali dell'art. 6 TUIR, che il metodo accertativo fosse inadeguato e che le sanzioni dovessero essere annullate per obiettiva incertezza normativa. L'Agenzia delle Entrate chiedeva invece la conferma integrale degli avvisi e il ripristino delle sanzioni.
La decisione
L'appello della contribuente è stato respinto. È stata confermata la legittimità dell'accertamento sintetico e della tassazione dei proventi derivanti dall'attività di prostituzione, ricondotti fiscalmente ai redditi imponibili, anche come redditi diversi o da lavoro autonomo. L'appello dell'Agenzia delle Entrate è stato accolto: sono state ripristinate le sanzioni per omessa dichiarazione relative agli anni 2004, 2005 e 2006. La contribuente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate complessivamente in euro 8.565,20.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 6 TUIR
I proventi illeciti non classificabili nelle categorie di reddito di cui all'art. 6, comma 1, sono comunque considerati redditi diversi.
Il reddito è imponibile anche quando deriva da attività illecite o non riconducibili immediatamente a una categoria tipica; in via residuale può essere qualificato come reddito diverso.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32
I dati risultanti da conti correnti, possesso di beni e altri elementi acquisiti dall'Amministrazione possono essere utilizzati per ricostruire il reddito imponibile. Spetta al contribuente fornire una giustificazione analitica della loro irrilevanza fiscale.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38
L'accertamento sintetico consente di determinare il reddito sulla base di elementi certi di capacità contributiva e di parametri induttivi, anche quando il contribuente non abbia presentato la dichiarazione.
Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 14, comma 4
I proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo sono soggetti a imposizione fiscale.
D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 34-bis, convertito dalla Legge n. 248/2006
In deroga alla legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, la disposizione di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 14, comma 4, si interpreta nel senso che i proventi illeciti ivi indicati, qualora non siano classificabili nelle categorie di reddito di cui all'art. 6, comma 1, del TUIR, sono comunque considerati come redditi diversi.
La disposizione ha efficacia retroattiva e stabilisce la generale imponibilità dei proventi illeciti, indipendentemente dalla loro origine e dalla possibilità di ricondurli a una categoria reddituale tipica.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6
L'esclusione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa richiede un'incertezza inevitabile e oggettiva sul significato, sull'ambito o sui destinatari della norma, non una semplice difficoltà interpretativa del contribuente.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8
La disapplicazione delle sanzioni per obiettive condizioni di incertezza normativa è ammessa solo quando ricorrono concretamente i presupposti individuati dalla giurisprudenza.
Massime di principio
- In presenza di una dichiarazione omessa e di elementi patrimoniali o finanziari incompatibili con il reddito dichiarato, l'Amministrazione finanziaria può procedere ad accertamento sintetico senza dover prima dimostrare quale specifica attività abbia prodotto il reddito.
- Il contribuente deve dimostrare in modo documentato che i movimenti bancari, i beni posseduti o le spese sostenute derivano da fonti non imponibili, da redditi già dichiarati o da disponibilità di terzi.
- I proventi derivanti da attività illecite o socialmente controverse non sono per ciò solo esclusi dalla tassazione: la fiscalità considera principalmente l'esistenza di una capacità reddituale.
- Quando un reddito non è riconducibile a una categoria tipica, può essere qualificato come reddito diverso in base alla disciplina residuale prevista dal TUIR e dalla normativa sui proventi illeciti.
- L'annullamento delle sanzioni per incertezza normativa è eccezionale e non deriva dalla mera novità o complessità della questione; occorre un'incertezza oggettiva, inevitabile e riconoscibile anche in sede giudiziale.
- Gli elementi e i parametri del redditometro possono essere sufficienti a quantificare sinteticamente il reddito quando l'Amministrazione abbia indicato i beni, le spese e gli incrementi patrimoniali posti a base dell'accertamento.
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