Ordinanza n. 3968/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del decreto del Ministero dell’Interno in data 29 marzo 2026, prot. n. -OMISSIS-, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dalla ricorrente in data 24 novembre 2022, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero dell’Interno del 29 marzo 2026, con cui è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata il 24 novembre 2022, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il testo non espone specifici motivi di illegittimità dedotti contro il diniego, ma dà conto della domanda cautelare e del pregiudizio prospettato, individuato nella lesione di diritti costituzionalmente garantiti e dei diritti civili e politici connessi al mancato riconoscimento tempestivo della cittadinanza.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per insussistenza del periculum in mora. Ha ritenuto che il pregiudizio derivante dal mancato accoglimento della domanda di cittadinanza non presenti, allo stato, i requisiti di gravità e irreparabilità necessari per la sospensione. I diritti inviolabili trovano tutela nella Costituzione e nell’art. 2 d.lgs. 286/1998; quanto ai diritti politici connessi all’elettorato, la loro frequenza di esercizio non rende il pregiudizio irreparabile, potendo la controversia essere esaminata nell’udienza di merito. Il diniego, inoltre, non impedisce alla ricorrente di lavorare, esercitare la libertà economica in condizioni di parità con il cittadino né di permanere sul territorio nazionale in forza di altro titolo di soggiorno, del quale risulta titolare. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; l’istanza è stata respinta per l’insussistenza del periculum in mora.
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
Costituisce la base normativa della domanda di concessione della cittadinanza italiana, oggetto del diniego impugnato.
art. 2 Cost.
Richiamato quale fonte di tutela dei diritti inviolabili dell’uomo, non compromessi dal diniego di cittadinanza nella prospettiva cautelare esaminata.
art. 32 Cost.
Richiamato quale ulteriore garanzia costituzionale dei diritti fondamentali, ritenuta non pregiudicata dal diniego di cittadinanza.
art. 2 d.lgs. 286/1998
Richiamato per evidenziare la tutela dei diritti fondamentali dello straniero anche indipendentemente dall’acquisizione della cittadinanza italiana.
Massime di principio
- Ai fini della tutela cautelare contro il diniego di concessione della cittadinanza, la prospettata lesione dei diritti civili e politici deve tradursi in un pregiudizio concreto, grave e irreparabile; il mero mancato riconoscimento dello status civitatis non è sufficiente.
- La tutela cautelare non può essere fondata sulla lesione di diritti inviolabili quando tali diritti risultano comunque garantiti dalla Costituzione e dalla disciplina generale sui diritti dello straniero.
- La privazione temporanea dei diritti politici connessi all’elettorato, in ragione della frequenza del loro esercizio, non integra di per sé un pregiudizio irreparabile tale da impedire l’esame della controversia nella fase di merito.
- Il diniego di cittadinanza non determina, di per sé, un periculum in mora quando lo straniero possa continuare a lavorare, esercitare la libertà economica in condizioni di parità con il cittadino e soggiornare regolarmente in Italia in forza di altro titolo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 17 lug 2026Ordinanza n. 436/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 17 lug 2026Ordinanza n. 437/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 17 lug 2026Ordinanza n. 438/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 17 lug 2026Ordinanza n. 439/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 17 lug 2026Ordinanza n. 443/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 17 lug 2026Ordinanza n. 1583/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →