Ordinanza n. 9234/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento - della determinazione del 29 dicembre 2025, n. G17793, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 107 del 30/12/2025, contenente l’approvazione dei verbali della Commissione esaminatrice e della graduatoria finale e la nomina dei vincitori della procedura valutativa per la progressione verticale tra aree, indetta con determinazione del direttore n. G10017 del 31 luglio 2025, riservata al personale a tempo indeterminato non dirigente della Giunta, per la copertura di n. 134 posti a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata qualificazione, ex categoria D, posizione economica D1; - della determinazione del 23 febbraio 2026, n. G02288, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n.16 del 24/02/2026, inerente la rettifica in autotutela della graduatoria finale, approvata con determina n. G17793 del 29 dicembre 2025; - della determinazione del 31 luglio 2025, n. G10017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 64, supplemento n. 1 del 05/08/2025, con la quale è stato approvato l’avviso relativo alla procedura valutativa per la progressione verticale tra aree riservata al personale a tempo indeterminato non dirigenziale della Giunta Regionale del Lazio per la copertura complessiva di n. 134 unità di personale da inquadrare nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata qualificazione, ex categoria D, posizione economica D1; - in parte qua e ove occorrer possa del piano triennale di fabbisogno del personale della Giunta Regionale del Lazio 2025-2027 approvato con deliberazione del 30 gennaio 2025 n. 47;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di indizione, approvazione della graduatoria e nomina dei vincitori della procedura valutativa per la progressione verticale tra aree, nonché rettifica in autotutela della graduatoria
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato gli atti relativi alla procedura valutativa riservata al personale non dirigente a tempo indeterminato della Giunta regionale del Lazio, finalizzata alla copertura di 134 posti nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata qualificazione. Sono stati contestati l’avviso della procedura, l’approvazione dei verbali della Commissione, la graduatoria finale e la nomina dei vincitori, la successiva rettifica in autotutela della graduatoria e, ove occorrente, il piano triennale del fabbisogno del personale. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti, essendo l’esame limitato alla richiesta di integrazione del contraddittorio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che l’eventuale accoglimento del ricorso potrebbe arrecare effetti pregiudizievoli nei confronti di tutti i 134 vincitori della procedura, qualificabili come controinteressati. Considerato il loro numero considerevole, ha autorizzato l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, ai sensi dell’art. 49 c.p.a., attraverso la pubblicazione di un avviso sul sito web della Regione Lazio. L’avviso dovrà indicare l’autorità giudiziaria, il numero di registro generale, una sintesi dei motivi di diritto e gli estremi degli atti impugnati, nonché la formula prevista dall’ordinanza. I ricorrenti dovranno provvedere alla pubblicazione entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza e depositare la prova dell’adempimento entro i successivi 7 giorni, termine qualificato come perentorio. La trattazione è stata rinviata all’udienza pubblica del 21 ottobre 2026; non è stata assunta alcuna decisione sul merito del ricorso.
Norme richiamate
art. 49 c.p.a.
La disposizione consente, in presenza di un numero considerevole di controinteressati, l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami; il TAR ha autorizzato tale modalità mediante pubblicazione dell’avviso sul sito web dell’amministrazione.
Massime di principio
- Quando l’eventuale accoglimento del ricorso può pregiudicare una pluralità numerosa di soggetti direttamente interessati agli esiti della procedura, tali soggetti devono essere considerati controinteressati e il giudice può autorizzare l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami ai sensi dell’art. 49 c.p.a.
- La notificazione per pubblici proclami può essere eseguita mediante pubblicazione di un avviso sul sito web dell’amministrazione, purché l’avviso renda conoscibili l’autorità giudiziaria adita, il numero di ruolo del ricorso, una sintesi dei motivi, gli estremi degli atti impugnati e la finalità della pubblicazione quale conoscenza legale del ricorso.
- Quando il giudice autorizza l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, il ricorrente deve rispettare i termini fissati per la pubblicazione e per il deposito della relativa prova; il termine stabilito per il deposito può essere espressamente qualificato come perentorio.
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