Salta al contenuto
Legge

L.R. Basilicata 7/2000

Disciplina della strada del vino, dell'olio e dei prodotti tipici agro- alimentari

Normativa regionaleL.R. Basilicata 7/2000

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge Basilicata disciplina la creazione e il riconoscimento delle Strade del vino e, in modo analogo, delle Strade dell’olio e dei prodotti tipici agro-alimentari, con finalità di promozione turistica, culturale ed economica. Prevede comitati promotori, riconoscimento regionale, trasformazione in associazione entro 60 giorni e decadenza del riconoscimento se ciò non avviene entro un anno. Regola anche contributi regionali e controlli provinciali.

Disciplina delle strade del vino, dell'olio e dei prodotti tipici agro-alimentari in Basilicata

Disciplina delle strade del vino, dell’olio e dei prodotti tipici agro-alimentari

La legge della Regione Basilicata definisce un quadro di valorizzazione territoriale e turistica delle produzioni vitivinicole, olearie e agro-alimentari tipiche. L’intervento regionale mira a promuovere i territori, le tradizioni locali, l’accoglienza e le attività connesse alla fruizione dei prodotti di qualità.

Finalità generali

La legge persegue obiettivi di promozione e valorizzazione dei territori a vocazione vinicola e delle altre produzioni di qualità, con particolare riguardo all’olio di oliva e ai prodotti tipici agro-alimentari. Mira inoltre a favorire la conoscenza della cultura enologica, oleica e gastronomica, dei borghi rurali, del paesaggio e delle identità economico-culturali locali. Tra le finalità rientrano anche la formazione professionale, la ricerca, le attività di informazione tecnico-scientifica e commerciale, nonché la valorizzazione del patrimonio architettonico e ambientale ai fini dell’accoglienza turistica.

Strade del vino: natura e funzione

Le “Strade del vino” sono percorsi segnalati e pubblicizzati da appositi cartelli, lungo i quali si trovano valori naturali, culturali e ambientali, vigneti e cantine di aziende agricole singole o associate aperte al pubblico. Esse costituiscono uno strumento di divulgazione, commercializzazione e fruizione turistica dei territori vinicoli e delle relative produzioni.

Comitato promotore e disciplinare

La realizzazione di ciascuna Strada del vino è proposta alla Giunta regionale da un Comitato promotore. Al comitato possono partecipare enti locali, A.P.T., camere di commercio, aziende vitivinicole, loro organizzazioni, associazioni di promozione del patrimonio vitivinicolo, aziende agricole e agrituristiche, imprese di ristorazione, altri operatori economici e soggetti pubblici o privati interessati agli obiettivi della legge. Il Comitato predispone il disciplinare della Strada del vino in applicazione della legge statale n. 268 del 1999 e allega le sottoscrizioni di impegno dei soggetti aderenti.

Riconoscimento regionale della Strada del vino

La domanda di riconoscimento è presentata alla Giunta regionale dal Comitato promotore e deve contenere il nome della Strada, la zona di produzione, l’atto costitutivo, l’indicazione del rappresentante legale e la dichiarazione sul possesso o sull’impegno ad adeguarsi agli standard minimi di qualità previsti dalla legge e dal disciplinare. Devono essere allegati cartografia, documentazione sulle aziende produttrici, eventuali deleghe, delibere di adesione degli enti pubblici, dichiarazioni di impegno dei soggetti economici o associativi, il disciplinare e, se esistente, il riconoscimento/disciplinare di produzione ai sensi della legge n. 164 del 1992. La Giunta regionale procede al riconoscimento entro 90 giorni dalla domanda, previa verifica della documentazione e approvazione del disciplinare.

Competenze regionali e coordinamento territoriale

La Regione riconosce la Strada con riferimento alla zona geografica interessata e può, d’intesa con gli enti locali, definire strutture e infrastrutture funzionali alla sua realizzazione. In presenza di più richieste per la stessa Strada, è favorita l’unificazione; in mancanza, ha priorità il Comitato con il maggior numero di aziende agricole e la maggiore superficie vitivinicola. La Regione promuove inoltre iniziative di formazione, ricerca e valorizzazione economico-culturale e può prevedere specifiche azioni di finanziamento per le aziende agrituristiche lungo le Strade riconosciute. L’attuazione della legge è demandata all’Ufficio Sviluppo Agricolo.

Associazione, statuto e decadenza

Entro 60 giorni dalla comunicazione del riconoscimento, il Comitato promotore deve trasformarsi in associazione, recepire il disciplinare e adottare uno statuto da trasmettere alla Regione per l’approvazione definitiva. Se entro un anno dal riconoscimento non avviene la trasformazione, il riconoscimento decade. Lo statuto deve disciplinare almeno: nome e sede della Strada, logo e relativo uso, ammissione di nuovi soggetti aventi i requisiti, obblighi e sanzioni degli associati, organi associativi e loro funzionamento, modalità di voto, collegio sindacale, scioglimento anticipato, contributi associativi e strumenti di composizione delle controversie, anche tramite arbitrato rituale o collegio dei probiviri.

Competenze di Comuni e Province

Comuni e Province dispongono sulla localizzazione della segnaletica lungo le strade di rispettiva competenza, anche su proposta dell’associazione. Possono inoltre gestire centri di informazione dedicati all’area vitivinicola interessata. Alle Province spetta il controllo sul rispetto della legge; in caso di gravi inadempienze, esse propongono alla Giunta regionale la revoca del riconoscimento.

Strade dell’olio e dei prodotti tipici agro-alimentari

La disciplina si applica anche alle Strade finalizzate alla valorizzazione dell’olio di oliva e dei prodotti tipici agro-alimentari. Quando nello stesso territorio insistono produzioni di qualità diverse, il Comitato promotore può promuovere Strade congiunte per la valorizzazione dei diversi prodotti.

Contributi regionali e priorità di finanziamento

La Regione concede, nei limiti degli stanziamenti, contributi per la creazione della segnaletica, per la creazione o l’adeguamento di centri e sistemi di informazione, per la realizzazione di musei dedicati alla vite, al vino, all’olio e ai prodotti tipici, e per l’adeguamento agli standard della legge n. 268 del 1999. I contributi sono assegnati prioritariamente alle Strade del vino che valorizzano produzioni qualitative ai sensi della legge n. 164 del 1992 e, per l’olio e i prodotti tipici, alle produzioni conformi ai requisiti previsti da leggi regionali, nazionali o comunitarie. Per segnaletica, centri di informazione e musei il contributo può arrivare all’80% della spesa, fino a L. 200.000.000 per intervento. Per l’adeguamento agli standard, il contributo può arrivare al 50% della spesa, fino a L. 20.000.000 per singola azienda, tramite l’associazione. Il Consiglio regionale approva ogni anno, entro il 31 marzo, il programma annuale di finanziamento; la Giunta definisce termini, documentazione, criteri di selezione e modalità di rendicontazione e verifica annualmente l’effettiva rispondenza dei contributi alle finalità, potendo revocare i finanziamenti in caso di mancata o parziale corrispondenza.

Copertura finanziaria

Gli oneri sono coperti mediante apposito capitolo di bilancio, con i fondi derivanti dall’art. 4 della legge n. 268 del 1999 per il 1999 e successivi, eventuali fondi comunitari e gli stanziamenti del bilancio di previsione per il 2000; per gli esercizi successivi si provvede con le leggi di bilancio.

Ambito temporale e attualità della disciplina

La legge è del 2000 e contiene riferimenti finanziari e programmatici anche al bilancio 2000 e ai primi esercizi successivi; tuttavia la disciplina sostanziale delle Strade del vino, dell’olio e dei prodotti tipici resta impostata come quadro organizzativo generale per il territorio della Basilicata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.