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Legge

L.R. Basilicata 5/2000

Nuova normativa per lo sviluppo dell'acquacoltura

Normativa regionaleL.R. Basilicata 5/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge promuove in Basilicata l’acquacoltura con contributi per impianti, attrezzature, studi, formazione, assistenza tecnica e marketing. Prevede benefici per specifici soggetti, divieto di cumulo, vincoli di destinazione per 5 o 10 anni e restituzione con penale in caso di violazioni. Disciplina finanziaria riferita agli esercizi 2000 e seguenti.

Sviluppo dell'acquacoltura in Basilicata

Sviluppo dell’acquacoltura in Basilicata

La legge regionale disciplina gli interventi della Regione Basilicata per promuovere l’acquacoltura e le attività connesse, nel rispetto del quadro nazionale e comunitario. Il testo definisce tipologie di iniziative ammissibili, soggetti beneficiari, misura degli incentivi, vincoli sui beni agevolati e regole finanziarie.

Finalità e ambito di intervento

La Regione Basilicata sostiene lo sviluppo del settore attraverso contributi e altre misure di incentivazione rivolte sia agli investimenti produttivi sia alle attività di supporto tecnico e professionale. L’obiettivo è favorire la crescita dell’acquacoltura sul territorio regionale.

Interventi agevolabili

Sono incentivati i seguenti ambiti:

  • costruzione, ammodernamento o ampliamento di impianti per l’allevamento di pesci, crostacei e molluschi, con relativa attrezzatura;
  • costruzione, ammodernamento o ampliamento di impianti destinati a raccolta, conservazione, lavorazione e trasformazione, con relativa attrezzatura;
  • programmi di studio, azioni pilota e progetti dimostrativi nel settore;
  • programmi di formazione o aggiornamento professionale per gli operatori;
  • programmi di assistenza tecnica, divulgazione e marketing nel settore dell’acquacoltura.

Soggetti beneficiari

Possono accedere agli incentivi:

  • gli imprenditori agricoli a titolo principale, secondo la disciplina regionale richiamata;
  • gli imprenditori agricoli singoli o associati;
  • le associazioni o i consorzi di produttori;
  • gli enti e gli organismi pubblici.

Le associazioni, i consorzi di produttori, gli enti e gli organismi pubblici possono richiedere incentivi solo per le iniziative di studio, formazione/aggiornamento e assistenza tecnica-divulgazione-marketing.

Misura dei contributi

Gli interventi sono finanziati con contributi in conto capitale fino ai seguenti limiti massimi:

  • 65% della spesa riconosciuta per le strutture relative agli impianti di allevamento e di lavorazione/trasformazione;
  • 50% della spesa riconosciuta per l’acquisto delle attrezzature relative a tali impianti;
  • 90% della spesa riconosciuta per le attività di studio, azioni pilota, progetti dimostrativi e per quelle di assistenza tecnica/divulgazione/marketing.

Per le attività di formazione professionale si rinvia ai piani regionali di formazione professionale. Le aliquote possono essere ulteriormente differenziate o adeguate nei programmi annuali regionali, in coerenza con la normativa comunitaria e nazionale.

Programmazione annuale e procedura

La Giunta regionale, su proposta dell’ufficio competente e previo parere della Commissione consiliare competente, approva il programma annuale degli interventi. In tale sede sono fissati:

  • le priorità;
  • l’iter procedurale amministrativo;
  • i limiti contributivi, in rapporto alle disponibilità finanziarie.

Divieto di cumulo e vincoli sui beni agevolati

Gli incentivi non sono cumulabili con altre provvidenze già ottenute o in via di concessione per i medesimi scopi da altri enti pubblici.

I beni realizzati o acquistati con le agevolazioni restano vincolati alla specifica destinazione per:

  • 5 anni, se beni mobili;
  • 10 anni, negli altri casi.

Durante tali periodi non è consentita la vendita dei beni agevolati.

Decadenza e restituzione delle somme

La violazione del divieto di cumulo o del vincolo di destinazione comporta la restituzione dei contributi percepiti. Alla restituzione si aggiunge una penale pari al doppio del tasso ufficiale di sconto vigente alla data della dichiarazione di decadenza.

Copertura finanziaria

Gli oneri della legge sono coperti, per gli esercizi finanziari 2000 e successivi, mediante gli stanziamenti dell’allora capitolo di spesa 5075 e mediante finanziamenti comunitari e nazionali.

Abrogazione della normativa previgente

La legge abroga la precedente legge regionale 3 maggio 1988, n. 17, e successive modificazioni e integrazioni.

Applicabilità attuale

La disciplina è costruita come regime di incentivazione connesso a programmi annuali e stanziamenti finanziari dell’esercizio 2000 e seguenti. In assenza di ulteriori aggiornamenti nel testo fornito, essa appare oggi sostanzialmente superata e di limitata utilità pratica per fattispecie attuali.

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