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Legge

L.R. Basilicata 8/2000

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 8 SETTEMBRE 1998, N. 29

Normativa regionaleL.R. Basilicata 8/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Basilicata n. 8 del 2 febbraio 2000 modifica la L.R. 29/1998 sulla Commissione e istituisce il Comitato di Coordinamento istituzionale per le Politiche del Lavoro, definendone composizione, nomina, durata quinquennale e funzionamento. La disciplina serve per l’organizzazione amministrativa delle politiche del lavoro nella Regione Basilicata ed è ormai storicamente circoscritta all’assetto istituzionale allora vigente.

Modifiche alla disciplina della Commissione e istituzione del Comitato di coordinamento per le politiche del lavoro in Basilicata

Modifiche alla disciplina della Commissione e istituzione del Comitato per le politiche del lavoro

La legge regionale Basilicata 2 febbraio 2000, n. 8 interviene sulla precedente disciplina regionale in materia di Commissione e di coordinamento istituzionale per le politiche del lavoro. L’atto definisce la composizione, la nomina, la durata e le regole di funzionamento degli organismi collegati ai servizi per l’impiego e alle politiche attive del lavoro e della formazione.

Commissione: nomina, durata e funzionamento

La legge modifica la disciplina della Commissione prevista dalla L.R. 8 settembre 1998, n. 29. La Commissione è nominata con decreto regionale sulla base delle designazioni delle organizzazioni interessate entro 30 giorni dalla richiesta della Regione; se il termine decorre senza che siano pervenute tutte le designazioni, la nomina può comunque avvenire con la metà delle designazioni previste.

La durata dell’incarico è fissata in 5 anni, in deroga alla disciplina generale richiamata. Per quanto riguarda l’attività e il funzionamento, comprese eventuali indennità o gettoni di presenza, essi sono rimessi a un apposito provvedimento approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione.

Comitato di Coordinamento istituzionale per le Politiche del Lavoro

La legge istituisce il Comitato di Coordinamento istituzionale per le Politiche del Lavoro, con il compito di rendere effettiva l’integrazione tra i servizi per l’impiego e di sostenere lo sviluppo delle politiche attive del lavoro e formative.

Il Comitato è composto da:

  • Presidente;
  • Assessore regionale competente o suo delegato;
  • tre consiglieri regionali eletti con voto limitato a uno;
  • Presidenti delle Amministrazioni provinciali o loro delegati;
  • sindaci dei capoluoghi di provincia, oltre a due sindaci e un presidente di comunità montana designati dalla Conferenza permanente delle autonomie.

Il Presidente è nominato dalla Giunta regionale tra soggetti anche esterni ai componenti del Comitato e resta in carica 5 anni, anch’esso in deroga alla disciplina generale richiamata.

Nomina, durata e funzionamento del Comitato

Il Comitato è nominato con decreto regionale sulla base delle designazioni degli enti e organismi competenti entro 30 giorni dalla richiesta della Regione. Se entro il termine non sono pervenute tutte le designazioni, il Comitato può comunque essere nominato quando sia stata acquisita almeno la metà delle designazioni previste.

L’attività e il funzionamento del Comitato, comprese eventuali indennità o gettoni di presenza, sono disciplinati da un provvedimento della Giunta regionale, sentito il Comitato stesso. Alle riunioni partecipano il Direttore dell’Ente Basilicata Lavoro, il Direttore dell’Ufficio regionale del lavoro e il Direttore regionale dell’INPS.

Pubblicazione ed efficacia

La legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata ed è immediatamente vincolante come legge regionale per il territorio della Regione.

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