L.R. Basilicata 2/2000
Integrazioni e modificazioni della L.R. n. 22/1998 in materia di riforma del trasporto pubblico regionale e locale. Recepimento D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge integra e modifica la L.R. Basilicata n. 22/1998 sul trasporto pubblico regionale e locale, recependo il D.Lgs. n. 400/1999. Ridefinisce termini e procedure per contratti di servizio, aggregazioni tra imprese, affidamenti concorsuali e regime transitorio fino al 2003 per i servizi minimi. Prevede inoltre copertura finanziaria nell’ambito del bilancio regionale.
Modifiche alla riforma del trasporto pubblico locale della Basilicata e disciplina transitoria per gli affidamenti
Modifiche alla disciplina regionale del trasporto pubblico locale
La legge regionale Basilicata n. 2 del 2000 interviene sulla L.R. n. 22/1998 in materia di riforma del trasporto pubblico regionale e locale, adeguandola al D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400 e introducendo un regime transitorio per gli affidamenti dei servizi di trasporto.
Aggiornamenti alle disposizioni sulla riforma del settore
Il riferimento normativo iniziale della legge regionale n. 22/1998 viene esteso alle successive modificazioni e integrazioni del decreto legislativo n. 422 del 1997. Sono inoltre aggiornati alcuni rinvii e termini interni della disciplina regionale, tra cui:
- la sostituzione di un termine fissato al 1 giugno 1999 con il rinvio alle apposite disposizioni governative;
- l’estensione del termine per l’affidamento di tutti i servizi tramite procedure concorsuali fino ad agosto 2003;
- l’aumento da due a quattro mesi del preavviso previsto per specifiche comunicazioni;
- la sostituzione di un rinvio interno all’articolo 4 con il rinvio all’articolo 33.
Contratti di servizio e recepimento delle direttive governative
Per le Ferrovie Apulo Lucane è stabilito che i contratti di servizio e i corrispondenti accordi di programma abbiano validità e decorrenza secondo le apposite direttive e disposizioni del Governo. Viene inoltre abrogato il comma 5 dell’articolo 16 della L.R. n. 22/1998.
Regime transitorio per l’affidamento dei servizi di trasporto
La legge riscrive integralmente l’articolo 33 della L.R. n. 22/1998, disciplinando il passaggio al nuovo sistema di affidamento dei servizi di trasporto pubblico. I servizi urbani, extraurbani e interregionali già in esercizio e riconosciuti come servizi minimi, nonché le autorizzazioni rilasciate dalle Province ai sensi della L.R. n. 45/1997, restano prorogati fino al giorno precedente l’entrata in vigore dei contratti di servizio sottoscritti nel nuovo regime.
Facoltà di esodo volontario e contributo economico
Entro il 30 aprile 2000 le imprese concessionarie di servizi provinciali con percorrenza annua inferiore a 1 milione di chilometri possono dichiarare alla Regione l’intenzione di abbandonare il servizio di trasporto pubblico locale. In tal caso è previsto un contributo pari al 20% dell’importo riconosciuto come costo standardizzato determinato per l’anno 1999 in relazione alle percorrenze concesse, a carico del Fondo regionale trasporti.
Obblighi del subentrante e tutela del personale
L’impresa che subentra nei servizi esercitati dall’impresa che aderisce all’esodo volontario deve rilevare le attrezzature e il materiale mobile strumentale, salvo diversi accordi tra le parti, e assumere il personale addetto ai medesimi servizi, riconoscendone l’anzianità maturata.
Aggregazioni tra imprese e soglia minima di percorrenza
Le imprese che non esercitano la facoltà di esodo devono comunicare entro il 31 luglio 2000 la costituzione di aggregazioni con altre imprese esercenti servizi di linea nella Regione Basilicata, tali da raggiungere almeno 1 milione di chilometri annui di percorrenza. Le associazioni temporanee sono trattate come sommatoria dei contributi spettanti alle singole associate secondo le percorrenze vigenti al 31 dicembre 1999. Alle imprese che prima dell’aggregazione avevano una percorrenza inferiore a 1 milione di chilometri è riconosciuto il corrispettivo previsto dalla L.R. n. 26/1999 per la fascia 1.000.001–2.500.000 km.
Stipula dei contratti di servizio e durata
La Regione e le Province, esclusi i Comuni che beneficiano del contributo previsto dalla deliberazione del Consiglio regionale 10 giugno 1997, n. 610 per il trasporto pubblico urbano, devono stipulare entro il 30 settembre 2000 i contratti di servizio secondo lo schema approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 2536 del 26 ottobre 1999. I contratti hanno durata massima fino a dicembre 2003 e possono essere stipulati solo con aziende che, singolarmente o associate, e a prescindere dai bacini di traffico approvati, raggiungano almeno 1 milione di chilometri annui.
Corrispettivi, pagamenti e ulteriori garanzie economiche
I corrispettivi dei contratti di servizio sono determinati al netto dell’IVA, secondo i costi e i contributi previsti dalla L.R. n. 26/1999, aggiornati con il tasso di inflazione programmato dell’anno di riferimento. La corresponsione dei contributi di esercizio è mensile e anticipata, con subordinazione alla presentazione annuale di certificazioni liberatorie. Per la medesima durata, fino a dicembre 2003, sono inoltre confermati:
- la copertura delle quote di trattamento di fine rapporto di lavoro imputabili a tutto l’esercizio 1981;
- il vincolo di destinazione d’uso degli investimenti previsti dalla abrogata L.R. n. 34/1988;
- i contributi integrativi disciplinati dalla abrogata L.R. n. 45/1997.
Mancata costituzione dei soggetti idonei e procedure di gara
Se alla data prevista non risultano costituiti i soggetti idonei alla stipula dei contratti di servizio, si applicano le procedure di gara disciplinate dall’art. 14 della L.R. n. 22/1998. I servizi minimi previsti dalla deliberazione di Giunta regionale n. 3868 del 22 dicembre 1998, non affidati in concessione al 31 dicembre 1999, devono essere affidati con contratto di servizio tramite procedura concorsuale regionale.
Limiti per la prima applicazione delle gare
Alla scadenza dei contratti di servizio stipulati nel regime transitorio e nella prima applicazione delle gare per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale previsti nei piani di bacino di traffico approvati dalla Regione, le imprese, singole o associate, possono ottenere al massimo il 40% del totale delle percorrenze messe a gara.
Copertura finanziaria ed entrata in vigore
La spesa è coperta nell’ambito delle leggi regionali di bilancio, con riferimento alla L.R. n. 22/1998 e ai relativi provvedimenti attuativi, anche mediante riduzione degli stanziamenti destinati ai contributi per gli investimenti nel settore trasporti-autolinee. La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
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