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Legge

L.R. Basilicata 6/2000

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 21-1-1997 n. 7- NORME SUL SUPERAMENTO E SULLA ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Normativa regionaleL.R. Basilicata 6/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Basilicata n. 6/2000 modifica la L.R. n. 7/1997 sul superamento delle barriere architettoniche, soprattutto ricalibrando i contributi per gli interventi e precisando l’uso dei fondi dal 2000 in poi. Ha effetti sulla disciplina regionale ancora in vigore, ma riferisce anche a un fabbisogno pregresso limitato alle domande trasmesse entro il 31/3/1999.

Modifiche alla disciplina regionale sulle barriere architettoniche

Modifiche alla disciplina regionale sulle barriere architettoniche

La legge regionale della Basilicata n. 6 del 2000 interviene sulla L.R. 21 gennaio 1997, n. 7, che disciplina il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche. Le modifiche riguardano soprattutto la misura dei contributi, la terminologia procedurale e la destinazione dei fondi regionali.

Contributi per gli interventi

La nuova formulazione dell’articolo 10 ridetermina il contributo regionale in base alla spesa effettivamente sostenuta:

  • fino a lire 5 milioni, il contributo copre l’intera spesa;
  • per la parte di spesa compresa tra lire 5 milioni e lire 10 milioni, il contributo è pari al 50% della spesa sostenuta;
  • per importi complessivamente superiori a lire 10 milioni, il contributo è pari al 75% della spesa, con un limite massimo di lire 30 milioni.

Per la realizzazione di ascensori nei condomini in cui risiedono persone con disabilità è prevista una disciplina speciale:

  • il contributo può essere concesso all’intero condominio fino al 75% della spesa effettivamente sostenuta, e comunque non oltre lire 40 milioni;
  • la quota riferibile alla persona con disabilità è pari al 75% della spesa a suo carico, con tetto massimo di lire 30 milioni;
  • la parte residua del contributo è ripartita tra gli altri condomini in proporzione alla spesa a carico di ciascuno, secondo i criteri delle quote millesimali previsti dal codice civile.

Dal contributo complessivo così determinato va detratto l’eventuale contributo statale riconosciuto ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge 13/1989.

Procedura e trasmissione delle domande

La legge sostituisce, nell’articolo 11, comma 2, l’espressione “devono pervenire” con “devono essere trasmesse”. La modifica ha natura lessicale/procedurale e riguarda il canale di inoltro delle domande o degli atti previsti dalla disciplina regionale.

Destinazione dei fondi regionali

L’articolo 15, come riformulato, stabilisce che i fondi stanziati a partire dall’anno 2000 siano utilizzati con priorità:

  • per realizzare le finalità del Capo VI della legge;
  • per soddisfare il fabbisogno pregresso relativo alle richieste trasmesse entro il 31 marzo 1999 per gli interventi previsti nei Capi IV e V.

Per gli anni successivi, la spesa sarà quantificata con la rispettiva legge di bilancio e farà carico allo stesso corrispondente capitolo; tali risorse potranno essere impiegate anche per le provvidenze previste dal Capo III.

Ambito temporale e utilità pratica

La legge ha efficacia nella Regione Basilicata e si applica come modifica della disciplina regionale vigente sulle barriere architettoniche. Alcune disposizioni hanno un chiaro rilievo transitorio, in particolare quelle sui fondi dal 2000 e sul fabbisogno pregresso riferito alle domande trasmesse entro il 31 marzo 1999. Non risulta un termine finale di efficacia, ma il richiamo a esigenze finanziarie e a pratiche pregresse rende il provvedimento in larga misura legato a un contesto ormai storico.

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