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Legge

L.R. Basilicata 4/2000

Istituzione dell'Agenzia Euro Sviluppo

Normativa regionaleL.R. Basilicata 4/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce in Basilicata una società per azioni a capitale pubblico maggioritario per promuovere sviluppo economico, sociale e occupazionale, definendone missione, capitale, organi, finanziamento e norme di coordinamento. Il testo coordinato include le modifiche della L.R. 5/2005. È collegata a interventi e risorse pubbliche dell’epoca, quindi oggi ha rilievo soprattutto storico-organizzativo.

Istituzione dell’Agenzia Basilicata Euro Sviluppo (EUROBAS)

Istituzione dell’Agenzia Basilicata Euro Sviluppo

La legge regionale della Basilicata istituisce una società per azioni a capitale pubblico maggioritario, denominata Agenzia Basilicata Euro Sviluppo (EUROBAS), con sede in Potenza. Il provvedimento definisce finalità, assetto societario, organi, fonti di finanziamento e rapporti con gli strumenti regionali di sviluppo.

Finalità e ambito di operatività

L’Agenzia è concepita come strumento per la promozione e lo sviluppo economico, sociale e occupazionale regionale, in coerenza con il decentramento istituzionale ed economico e con le politiche dell’Unione europea. Le sue attività comprendono:

  • supporto alle amministrazioni locali per individuazione delle risorse, programmazione finanziaria e progettazione di interventi di sviluppo;
  • promozione e marketing territoriale per attrarre investimenti e nuove attività produttive in Basilicata;
  • sostegno alla nascita di imprese, a joint ventures e all’inserimento di imprese regionali in reti di cooperazione interregionale e transnazionale;
  • project management per investimenti strategici complessi;
  • analisi di fattibilità delle iniziative produttive sotto il profilo strutturale, infrastrutturale, finanziario, professionale e occupazionale;
  • promozione di azioni finanziate da fondi europei, nazionali e regionali;
  • assistenza tecnica agli strumenti di programmazione negoziata;
  • collaborazione con Agenzia Sviluppo Italia e altri soggetti qualificati.

Interventi specifici affidati all’Agenzia

Alla società è affidata anche la promozione, nei territori individuati dalla L.R. 40/1995 e successive modificazioni, delle azioni di sviluppo previste dal protocollo d’intenti Regione-ENI, da attuarsi con la collaborazione dell’ENI e il concorso di istituzioni, professionalità e imprese locali. L’Agenzia opera inoltre come supporto agli interventi promossi dallo Sportello regionale previsto dall’art. 16 della L.R. 7/1999.

Regole di gestione e rapporti societari

L’attività dell’Agenzia deve essere svolta secondo criteri di economicità e con rendicontazione chiara e completa ai soci. La Regione Basilicata trasferisce alla società le proprie quote di partecipazione in enti o società con finalità compatibili con l’oggetto sociale. L’Agenzia può anche acquisire partecipazioni in società e agenzie operanti nello sviluppo economico e nella promozione di nuove imprese, al fine di costruire una configurazione a rete. Essa partecipa inoltre, con propri rappresentanti, agli organismi consultivi della programmazione economica regionale.

Capitale sociale e composizione della compagine

Il capitale iniziale è determinato al momento della costituzione. La Regione Basilicata sottoscrive il 51% delle azioni; ai soci pubblici può essere riservato fino a un massimo del 20%. Le restanti azioni possono essere assunte da soci privati con qualificazione finanziaria e tecnica specifica, mediante procedure ad evidenza pubblica secondo il d.lgs. 157/1995. È prevista anche la successiva cessione di quote da parte della Regione a soggetti analoghi, con le stesse procedure.

Risorse finanziarie e fonti di entrata

La Regione, quale socio di maggioranza, cura il reperimento e l’attribuzione delle risorse finanziarie iniziali, utilizzando risorse proprie del bilancio regionale e ulteriori risorse statali o dell’Unione europea. Le entrate successive derivano anche dalla remunerazione, a condizioni di mercato, di attività e servizi resi a Regione, enti locali, enti pubblici, soggetti privati e imprese.

Fondo chiuso per il finanziamento delle imprese

La legge prevede la promozione di un fondo chiuso destinato a completare gli strumenti di finanziamento per le imprese lucane e a mettere a disposizione dotazioni finanziarie e capacità imprenditoriali per nuove iniziative produttive. Il fondo è alimentato da contributi di enti pubblici e soggetti privati, con l’obiettivo di mobilitare capitali presso investitori istituzionali e privati.

Organi societari e nomine

Il Consiglio di amministrazione è composto da sette membri: quattro in rappresentanza dei soci pubblici, comprese le agenzie pubbliche di promozione, e tre in rappresentanza dei soci privati, in particolare imprese industriali e di servizi, istituzioni finanziarie e soggetti nazionali ed europei di promozione e finanziamento dello sviluppo, nonché azionariato diffuso. Il CdA definisce i piani strategici, approva i programmi operativi e i documenti contabili, e valuta gestione e risultati.

Alla Regione spetta la nomina del Presidente dell’Agenzia e di due componenti del CdA: il Presidente è nominato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta; i due consiglieri regionali con voto limitato.

Il collegio sindacale è composto da tre effettivi e due supplenti; la maggior parte delle nomine è attribuita al Consiglio regionale con voto limitato, mentre l’assemblea dei soci nomina gli altri componenti nei limiti previsti. Il presidente del collegio sindacale è eletto dall’assemblea dei soci.

Direzione dell’Agenzia

Il Direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione sulla base di specifiche competenze tecnico-professionali nel campo dello sviluppo, della promozione economica e della direzione/coordinamento di organismi pubblici e privati. Egli predispone i programmi annuali di attività e esercita i poteri di direzione e gestione nei limiti dello statuto e delle attribuzioni del CdA, al quale risponde direttamente.

Atto costitutivo, statuto e avvio della società

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere gli atti necessari per la costituzione e l’avvio della società, inclusi quelli collegati alla sottoscrizione delle azioni. Lo statuto deve specificare finalità e funzioni dell’Agenzia e disciplinare il coordinamento con i dipartimenti regionali, gli altri organismi operativi regionali e subregionali e le autonomie locali e funzionali.

Copertura finanziaria e abrogazioni

Gli oneri derivanti dalla legge sono coperti con la quota residua dei proventi della dismissione della partecipazione azionaria in Acquedotto Pugliese S.p.A. o della sua valorizzazione finanziaria. La legge abroga la L.R. 18/1986 e successive modificazioni e integrazioni.

Attualità della disciplina

Il testo coordinato recepisce la modifica della L.R. 27 gennaio 2005, n. 5, ma l’impianto normativo riguarda una società regionale istituita per specifiche politiche di sviluppo dell’epoca e collegata a fonti finanziarie e interventi programmatori ormai storicizzati. Per l’uso pratico odierno, il provvedimento ha prevalentemente rilievo storico e organizzativo.

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