Ordinanza n. 2338/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi Allegati, pubblicato sul sito istituzionale del MUR il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell’anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025 recante la “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Palermo indetto con D.R. n. 6997/2025, nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2025/2026 di cui è causa; - dell’atto recante la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio Sanitario Nazionale di professionisti sanitari per l'anno accademico 2025/2026 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell’art.6-ter, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; - ove occorra, dell’Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 30 luglio 2025, Rep. atti n. 125/CSR in merito alla “Determinazione del fabbisogno, per l’anno accademico 2025-2026, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, nonché dei laureati magistrali farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo, a norma dell’articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche” e le allegate Tabelle, in particolare le stime riportate nella Tabella 1, recante il “fabbisogno formativo per l’anno accademico 2025/2026” di medici chirurghi e medici odontoiatri; - della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati; - degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026; - degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell’odierna parte ricorrente; - dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d’aula dell’Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso; - dei verbali di ritiro delle scatole sigillate per gli esami e le schede anagrafiche; - dei verbali di correzione redatti dal CINECA - dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente. e per ottenere - l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata all’adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Medicina e chirurgia) e di ogni altra misura necessaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatorie nazionali di ammissione a Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026, decreti ministeriali disciplinanti il semestre-filtro e la formazione della graduatoria, atti della procedura selettiva e prova di ammissione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e atenei)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato le graduatorie nazionali pubblicate nei mesi di gennaio 2026, i decreti ministeriali che disciplinano il nuovo accesso ai corsi di Medicina e Chirurgia, il bando dell'Università degli Studi di Palermo, gli atti relativi alla determinazione dei posti e del fabbisogno formativo, i quesiti, gli atti delle commissioni, i verbali di correzione e ogni atto connesso, chiedendo anche l'ammissione al corso, eventualmente in sovrannumero. La ricorrente, dopo aver partecipato ai due appelli del semestre-filtro, non ha conseguito alcuna sufficienza nelle tre materie previste, Biologia, Chimica e Fisica, ed è rimasta esclusa dalla graduatoria. Ha dedotto, tra l'altro, la rilevanza del precedente percorso universitario e degli esami già sostenuti, l'illegittimità delle modifiche introdotte dal D.M. n. 1115/2025 rispetto alla disciplina originaria del D.M. n. 418/2025, alla legge delega n. 26/2025 e al d.lgs. n. 71/2025, la violazione dell'autovincolo e dell'immodificabilità del bando, la lesione dell'affidamento, della par condicio e dell'imparzialità, l'assenza di ulteriori scorrimenti per la copertura dei posti residui, la violazione del principio di anonimato, carenze nella correzione e nella verbalizzazione, difformità didattiche tra gli atenei, difficoltà eccessiva delle prove, difetto di istruttoria nella determinazione dell'offerta formativa e del fabbisogno, nonché l'illegittimità costituzionale della disciplina che esclude, nella prima applicazione, alcune università non statali e i corsi in lingua inglese. Le deduzioni sulle irregolarità nello svolgimento delle prove, non articolate come specifici motivi di ricorso, non sono state esaminate come autonome censure.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto di fumus boni iuris e di periculum in mora, riservando ogni più approfondita valutazione alla fase di merito. Ha ritenuto che gli esami precedentemente sostenuti in altre facoltà rilevino, secondo l'art. 10 del D.M. n. 418/2025, ai fini dell'eventuale iscrizione ad anni successivi o dell'assolvimento della frequenza del semestre-filtro, ma non consentano l'esonero dalla selezione nazionale. Ha ritenuto non manifestamente illegittime le modifiche introdotte dal D.M. n. 1115/2025, che hanno ampliato la platea degli idonei consentendo l'inserimento in graduatoria anche con una sola sufficienza, subordinando l'immatricolazione al recupero dei CFU mancanti e preservando la priorità dei candidati che avevano conseguito tutte le sufficienze secondo le regole originarie. Tali modifiche sono state ricondotte alla discrezionalità tecnica ministeriale e considerate non lesive della legge delega, del d.lgs. n. 71/2025, dell'affidamento, della par condicio e del merito. La ricorrente, non avendo conseguito alcuna sufficienza, non avrebbe comunque ottenuto l'ammissione secondo la disciplina originaria e non ha dimostrato che l'applicazione di regole diverse avrebbe modificato il suo risultato. La mancata previsione di ulteriori scorrimenti è stata ritenuta ragionevole in relazione all'esigenza di stabilizzare tempestivamente le immatricolazioni, garantire la continuità didattica e consentire il regolare svolgimento del secondo semestre, bilanciando tali esigenze con l'obiettivo di saturazione dei posti. Le censure sull'anonimato sono state considerate ipotetiche e prive di prova concreta circa una possibile riconducibilità degli elaborati ai candidati o un'effettiva incidenza sulla valutazione; il sistema di contenitori sigillati, sorteggio degli studenti, rilevazione informatizzata CINECA e predeterminazione delle risposte è stato ritenuto idoneo a escludere favoritismi. Le censure sulla correzione individuale, sulla mancanza dei verbali e sulle difformità didattiche sono state ritenute generiche o non calibrate sulla posizione della ricorrente. Le doglianze sulla difficoltà delle prove sono state ricondotte alla discrezionalità tecnica e non supportate da elementi idonei a dimostrare un vizio macroscopico. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta priva, allo stato, di rilevanza e non manifesta infondatezza, anche perché la differenziazione temporanea tra atenei e corsi trova giustificazione in ragioni organizzative e nella prima applicazione della riforma. Non è stato ravvisato neppure un difetto di istruttoria nella determinazione della capacità formativa degli atenei. Il TAR ha tuttavia disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria nazionale, autorizzando la notificazione per pubblici proclami sul sito del Ministero e fissando termini perentori per gli adempimenti, a pena di improcedibilità. Ha inoltre disposto incombenti istruttori a carico del Ministero, del CINECA e delle università, con deposito di chiarimenti e documentazione su predeterminazione delle risposte, sinonimi ammessi, procedure e criteri di correzione, funzionamento del sistema informatico e verbali. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente, con compensazione nei confronti dell'Università Campus Bio-Medico di Roma.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La concessione della tutela cautelare richiede una prognosi favorevole sulle censure e la sussistenza dei presupposti cautelari; nel caso concreto il TAR ha escluso fumus boni iuris e periculum in mora.
art. 30 c.p.a.
La domanda di accertamento e condanna all'ammissione al corso è stata proposta unitamente all'impugnazione, ma non è stata accolta in sede cautelare.
art. 10 D.M. n. 418/2025
Il precedente percorso universitario e gli esami già sostenuti rilevano ai fini dell'assolvimento della frequenza del semestre-filtro e delle procedure per gli anni successivi, non come esonero dalla selezione nazionale.
art. 7, comma 1, D.M. n. 418/2025
La disciplina originaria richiedeva il conseguimento della sufficienza in tutte e tre le materie del semestre-filtro ai fini dell'idoneità.
art. 4 D.M. n. 1115/2025
Il recupero dei crediti formativi mancanti è stato disciplinato come condizione per il mantenimento dell'immatricolazione, con termini e criteri uniformi.
art. 8, commi 1 e 3, d.lgs. n. 71/2025
La disposizione, nella parte relativa all'ambito di applicazione della riforma, non è stata ritenuta manifestamente incostituzionale per la differenziazione temporanea tra categorie di atenei e corsi.
legge n. 26/2025
La legge delega non imponeva, secondo il TAR, l'applicazione immediata e uniforme della riforma a tutte le tipologie di corsi e atenei e lasciava spazio alla disciplina attuativa.
d.lgs. n. 71/2025
Il decreto legislativo collega l'accesso al secondo semestre al conseguimento dei CFU previsti e alla collocazione utile nella graduatoria nazionale, rimettendo alla disciplina ministeriale le modalità di formazione della graduatoria e di recupero dei crediti.
art. 3 legge n. 264/1999
La programmazione degli accessi deve contemperare il fabbisogno professionale con l'effettiva capacità formativa degli atenei, comprensiva delle strutture didattiche, laboratoriali e cliniche.
art. 76 Cost.
Non è stato ravvisato eccesso di delega nella scelta di applicare gradualmente la riforma, in ragione dell'ampia discrezionalità riconosciuta al legislatore delegato per riforme organiche.
art. 3 Cost.
La differenziazione temporanea dei sistemi di accesso è stata ritenuta sorretta da ragioni oggettive e non arbitrarie, connesse alle diverse condizioni organizzative e formative.
art. 34 Cost.
La censura è stata ritenuta non adeguatamente specificata e priva di concreta incidenza sulla posizione della ricorrente.
art. 97 Cost.
La doglianza non è stata ritenuta adeguatamente specificata; il sistema di correzione e formazione della graduatoria non è stato considerato lesivo dell'imparzialità.
artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.
Consentono l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami quando la notificazione ordinaria a un numero elevato di controinteressati sia oggettivamente sommamente difficile, purché siano individuati nominativamente i destinatari.
Cons. Stato, Adunanza Plenaria n. 27/2013
Una mera irregolarità formale nello svolgimento di una prova concorsuale non determina l'illegittimità della procedura se non emerge una concreta violazione delle garanzie di segretezza degli elaborati.
Massime di principio
- Il precedente percorso universitario e gli esami sostenuti in altri corsi di laurea non esonerano dalla partecipazione a una successiva selezione nazionale per l'accesso a un corso programmato, quando la disciplina di riferimento li valorizzi soltanto ai fini della frequenza del semestre-filtro o dell'iscrizione ad anni successivi.
- La modifica sopravvenuta dei criteri di formazione di una graduatoria nazionale non è di per sé illegittima quando amplia, in senso favorevole ai candidati, la platea degli idonei, preserva la priorità di chi aveva soddisfatto i requisiti originari, mantiene condizioni uniformi di svolgimento e valutazione delle prove e si fonda su un bilanciamento non manifestamente irragionevole tra merito, affidamento e copertura dei posti.
- La contestazione di una violazione dell'anonimato nelle prove concorsuali richiede la dimostrazione di una concreta e non meramente ipotetica possibilità di collegare l'elaborato al candidato e di incidere sulla valutazione; la semplice prospettazione di irregolarità organizzative non è sufficiente.
- La mancata previsione di ulteriori scorrimenti dei posti residui può essere ritenuta ragionevole quando sia giustificata dall'esigenza di stabilizzare tempestivamente le immatricolazioni, assicurare la continuità didattica e consentire il regolare svolgimento dell'anno accademico, purché il bilanciamento con l'obiettivo di saturazione dei posti non sia manifestamente irragionevole.
- In sede cautelare non può essere disposta l'ammissione in sovrannumero quando le censure dedotte abbiano portata integralmente caducatoria dell'intera procedura, poiché tale misura presupporrebbe la conservazione degli effetti della selezione e potrebbe attribuire al ricorrente un'utilità maggiore di quella conseguibile con l'eventuale accoglimento nel merito.
- Quando il ricorso contro una graduatoria nazionale può pregiudicare la posizione di tutti i soggetti collocati nella graduatoria, questi rivestono la qualità di controinteressati sostanziali; l'integrazione del contraddittorio può essere autorizzata mediante pubblici proclami sul sito istituzionale dell'amministrazione, con indicazione nominativa dei destinatari e termini perentori per l'adempimento.
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