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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26799/2025 del 06/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso avvisi di accertamento IRAP, IVA e IRPEF relativi, tra l'altro, all'annualità 2006 nei confronti della società e dei soci. I contribuenti avevano impugnato l'atto davanti al giudice tributario; la decisione di primo grado era stata favorevole all'Ufficio, mentre la CTR aveva accolto l'appello dei contribuenti. L'Agenzia aveva quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo denunciava vizi di nullità della sentenza e violazione di norme processuali tributarie e del codice di procedura civile; il secondo deduceva violazioni di numerose norme costituzionali, tributarie, civilistiche e amministrative in relazione alla legittimità dell'accertamento e dell'attività istruttoria. Nel corso del giudizio di legittimità i contribuenti hanno però depositato documentazione attestante l'adesione alla definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018, con pagamento della prima e unica rata e senza istanza di trattazione entro il termine previsto. La Corte ha verificato la rituale pendenza della definizione agevolata e ha ritenuto estinto il processo.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata della controversia tributaria. Ha rilevato che i contribuenti avevano presentato domanda di definizione e pagato quanto dovuto, che non era stata presentata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 e che non risultava alcun diniego della definizione. Ha inoltre precisato che l'istanza presentata da una dei soci, pur recando un errore materiale nell'indicazione dell'atto, era riferibile all'avviso corretto. Le spese sono state poste a carico di chi le ha anticipate e la Corte ha escluso l'applicazione del doppio contributo unificato, poiché la definizione agevolata e la qualità di amministrazione pubblica del ricorrente escludevano i presupposti del raddoppio.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo come norma processuale la cui violazione era denunciata dall'Ufficio

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel primo e nel secondo motivo come norma sulla valutazione della prova e sui poteri del giudice

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel primo e nel secondo motivo come norma sulla valutazione delle prove

  • art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo in relazione alla dedotta nullità della sentenza

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato nel primo motivo

  • art. 24 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato nel primo motivo

  • art. 36, secondo comma, n. 4 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato nel primo motivo

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato nei motivi di ricorso e nella disciplina processuale tributaria

  • art. 61 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato nei motivi di ricorso e nella disciplina processuale tributaria

  • art. 23 Cost.

    richiamato nel secondo motivo

  • art. 53 Cost.

    richiamato nel secondo motivo

  • art. 97 Cost.

    richiamato nel secondo motivo

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel secondo motivo

  • art. 136 Cost.

    richiamato nel secondo motivo

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel secondo motivo come norma sull'onere della prova

  • art. 57 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato nel secondo motivo

  • art. 21-septies L. n. 241/1990

    richiamato nel secondo motivo

  • art. 21-octies L. n. 241/1990

    richiamato nel secondo motivo

  • art. 21-nonies L. n. 241/1990

    richiamato nel secondo motivo

  • art. 39 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato nel secondo motivo

  • art. 40 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato nel secondo motivo

  • art. 42, primo comma, d.P.R. n. 600/1973

    richiamato nel secondo motivo

  • art. 3 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato nel secondo motivo

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato nel secondo motivo

  • art. 54 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato nel secondo motivo

  • art. 56, primo comma, d.P.R. n. 633/1972

    richiamato nel secondo motivo

  • d.lgs. n. 446/1997

    richiamato nel secondo motivo in relazione all'IRAP

  • art. 4 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato nel secondo motivo

  • art. 17 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato nel secondo motivo

  • art. 19 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato nel secondo motivo

  • art. 52 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato nel secondo motivo

  • art. 66 L. n. 300/1999

    richiamato nel secondo motivo

  • art. 69 L. n. 300/1999

    richiamato nel secondo motivo

  • art. 5 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate

    richiamato nel secondo motivo

  • art. 4-bis d.l. n. 78/2015

    richiamato nel secondo motivo

  • art. 6, comma 2-ter, d.l. n. 119/2018

    richiamato come base della definizione agevolata della controversia

  • art. 6, commi 8, 9, 10 e 13, d.l. n. 119/2018

    la Corte ha applicato la disciplina della definizione agevolata e ha rilevato che, mancata istanza di trattazione e assente diniego, il processo si estingue decorso il termine del 31 dicembre 2020

  • art. 391, terzo comma, c.p.c.

    richiamato per precisare la possibilità di chiedere la fissazione dell'udienza dopo la definizione agevolata

  • art. 6, comma 10, d.l. n. 118/2018

    richiamato in relazione all'istanza di sospensione per aderire alla definizione agevolata

  • art. 6, comma 2-ter, L. n. 136/2018

    richiamato quale conversione del d.l. n. 119/2018

  • art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018

    richiamato per l'effetto estintivo in mancanza di istanza di trattazione e di diniego impugnato

Massime di principio

  • Quando una controversia tributaria rientra nella definizione agevolata e il contribuente prova di aver presentato domanda nei termini e di aver versato quanto dovuto, il processo si estingue se non è stata presentata tempestivamente istanza di trattazione e non risulta un diniego della definizione.
  • L'errore materiale nell'indicazione degli estremi dell'atto nella domanda di definizione agevolata non impedisce l'efficacia della domanda se l'atto corretto è agevolmente individuabile dalla documentazione complessiva e dagli importi versati.
  • L'estinzione del giudizio per definizione agevolata assorbe l'esame dei motivi di ricorso, rendendo superflua la decisione nel merito delle censure proposte.
  • In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese seguono la regola della compensazione/anticipazione indicata dalla Corte e non opera il raddoppio del contributo unificato quando mancano i presupposti processuali e il ricorrente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaOnere della prova

Testo integrale

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