Cassazione Civile, Ordinanza n. 26799/2025 del 06/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso avvisi di accertamento IRAP, IVA e IRPEF relativi, tra l'altro, all'annualità 2006 nei confronti della società e dei soci. I contribuenti avevano impugnato l'atto davanti al giudice tributario; la decisione di primo grado era stata favorevole all'Ufficio, mentre la CTR aveva accolto l'appello dei contribuenti. L'Agenzia aveva quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo denunciava vizi di nullità della sentenza e violazione di norme processuali tributarie e del codice di procedura civile; il secondo deduceva violazioni di numerose norme costituzionali, tributarie, civilistiche e amministrative in relazione alla legittimità dell'accertamento e dell'attività istruttoria. Nel corso del giudizio di legittimità i contribuenti hanno però depositato documentazione attestante l'adesione alla definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018, con pagamento della prima e unica rata e senza istanza di trattazione entro il termine previsto. La Corte ha verificato la rituale pendenza della definizione agevolata e ha ritenuto estinto il processo.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata della controversia tributaria. Ha rilevato che i contribuenti avevano presentato domanda di definizione e pagato quanto dovuto, che non era stata presentata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 e che non risultava alcun diniego della definizione. Ha inoltre precisato che l'istanza presentata da una dei soci, pur recando un errore materiale nell'indicazione dell'atto, era riferibile all'avviso corretto. Le spese sono state poste a carico di chi le ha anticipate e la Corte ha escluso l'applicazione del doppio contributo unificato, poiché la definizione agevolata e la qualità di amministrazione pubblica del ricorrente escludevano i presupposti del raddoppio.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
richiamato nel primo motivo come norma processuale la cui violazione era denunciata dall'Ufficio
art. 115 c.p.c.
richiamato nel primo e nel secondo motivo come norma sulla valutazione della prova e sui poteri del giudice
art. 116 c.p.c.
richiamato nel primo e nel secondo motivo come norma sulla valutazione delle prove
art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.
richiamato nel primo motivo in relazione alla dedotta nullità della sentenza
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato nel primo motivo
art. 24 d.lgs. n. 546/1992
richiamato nel primo motivo
art. 36, secondo comma, n. 4 d.lgs. n. 546/1992
richiamato nel primo motivo
art. 53 d.lgs. n. 546/1992
richiamato nei motivi di ricorso e nella disciplina processuale tributaria
art. 61 d.lgs. n. 546/1992
richiamato nei motivi di ricorso e nella disciplina processuale tributaria
art. 23 Cost.
richiamato nel secondo motivo
art. 53 Cost.
richiamato nel secondo motivo
art. 97 Cost.
richiamato nel secondo motivo
art. 111 Cost.
richiamato nel secondo motivo
art. 136 Cost.
richiamato nel secondo motivo
art. 2697 c.c.
richiamato nel secondo motivo come norma sull'onere della prova
art. 57 d.lgs. n. 546/1992
richiamato nel secondo motivo
art. 21-septies L. n. 241/1990
richiamato nel secondo motivo
art. 21-octies L. n. 241/1990
richiamato nel secondo motivo
art. 21-nonies L. n. 241/1990
richiamato nel secondo motivo
art. 39 d.P.R. n. 600/1973
richiamato nel secondo motivo
art. 40 d.P.R. n. 600/1973
richiamato nel secondo motivo
art. 42, primo comma, d.P.R. n. 600/1973
richiamato nel secondo motivo
art. 3 d.P.R. n. 600/1973
richiamato nel secondo motivo
art. 60 d.P.R. n. 600/1973
richiamato nel secondo motivo
art. 54 d.P.R. n. 633/1972
richiamato nel secondo motivo
art. 56, primo comma, d.P.R. n. 633/1972
richiamato nel secondo motivo
d.lgs. n. 446/1997
richiamato nel secondo motivo in relazione all'IRAP
art. 4 d.lgs. n. 165/2001
richiamato nel secondo motivo
art. 17 d.lgs. n. 165/2001
richiamato nel secondo motivo
art. 19 d.lgs. n. 165/2001
richiamato nel secondo motivo
art. 52 d.lgs. n. 165/2001
richiamato nel secondo motivo
art. 66 L. n. 300/1999
richiamato nel secondo motivo
art. 69 L. n. 300/1999
richiamato nel secondo motivo
art. 5 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate
richiamato nel secondo motivo
art. 4-bis d.l. n. 78/2015
richiamato nel secondo motivo
art. 6, comma 2-ter, d.l. n. 119/2018
richiamato come base della definizione agevolata della controversia
art. 6, commi 8, 9, 10 e 13, d.l. n. 119/2018
la Corte ha applicato la disciplina della definizione agevolata e ha rilevato che, mancata istanza di trattazione e assente diniego, il processo si estingue decorso il termine del 31 dicembre 2020
art. 391, terzo comma, c.p.c.
richiamato per precisare la possibilità di chiedere la fissazione dell'udienza dopo la definizione agevolata
art. 6, comma 10, d.l. n. 118/2018
richiamato in relazione all'istanza di sospensione per aderire alla definizione agevolata
art. 6, comma 2-ter, L. n. 136/2018
richiamato quale conversione del d.l. n. 119/2018
art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018
richiamato per l'effetto estintivo in mancanza di istanza di trattazione e di diniego impugnato
Massime di principio
- Quando una controversia tributaria rientra nella definizione agevolata e il contribuente prova di aver presentato domanda nei termini e di aver versato quanto dovuto, il processo si estingue se non è stata presentata tempestivamente istanza di trattazione e non risulta un diniego della definizione.
- L'errore materiale nell'indicazione degli estremi dell'atto nella domanda di definizione agevolata non impedisce l'efficacia della domanda se l'atto corretto è agevolmente individuabile dalla documentazione complessiva e dagli importi versati.
- L'estinzione del giudizio per definizione agevolata assorbe l'esame dei motivi di ricorso, rendendo superflua la decisione nel merito delle censure proposte.
- In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese seguono la regola della compensazione/anticipazione indicata dalla Corte e non opera il raddoppio del contributo unificato quando mancano i presupposti processuali e il ricorrente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
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