Sentenza del 25/03/2016 n. 5970 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato una cartella di pagamento di Euro 2.509.752,41 relativa a IRAP, IRES e IVA per l'anno 2005, emessa a seguito di controllo automatizzato ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis. In Cassazione ha dedotto, da un lato, l'inesistenza o nullità della notificazione della cartella per mancanza della relata, sostenendo che la notifica era stata eseguita da un soggetto abilitato dal concessionario e non direttamente tramite servizio postale. Dall'altro, ha sostenuto che l'Amministrazione avesse modificato o rettificato alcuni dati dichiarati, in particolare versamenti IVA relativi ai mesi di gennaio e ottobre 2005, rendendo necessario il preventivo invio dell'avviso bonario previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per violazione del principio di autosufficienza, poiché la contribuente non aveva indicato chiaramente se la questione della mancanza della relata fosse stata dedotta in appello, con conseguente possibile formazione del giudicato interno. Il secondo motivo è stato ritenuto tardivo e comunque inammissibile: le nuove circostanze relative ai versamenti IVA costituivano un nuovo motivo di impugnazione, non una semplice integrazione difensiva, e non potevano essere esaminate per la prima volta in Cassazione. Inoltre, il giudice di merito aveva accertato che il ruolo derivava dal confronto tra i dati dichiarati e quelli presenti nel sistema dell'Amministrazione, senza margini di incertezza rilevanti tali da imporre l'avviso bonario. La contribuente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 11.270,61 per ciascun resistente, oltre agli ulteriori importi indicati in sentenza, nonché al versamento di un ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali. Secondo la sentenza, l'iscrizione a ruolo derivante dal confronto tra gli importi dichiarati e i versamenti risultanti all'Amministrazione può costituire una mera liquidazione, senza necessità di un previo contraddittorio, quando non emergano margini di incertezza.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis
Prevede il controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA; la Corte lo considera applicabile alle operazioni di liquidazione dei dati dichiarati, nei limiti in cui non siano necessarie valutazioni sostanziali o nuove indagini di merito.
Legge n. 212 del 2000, art. 6, comma 5
Impone l'invio dell'avviso bonario quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Non è invece necessario quando la pretesa deriva dal semplice riscontro automatizzato di imposte dichiarate e non versate, senza errori o incertezze specificamente provati.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26
Disciplina la notificazione della cartella di pagamento. La questione relativa alla necessità della relata non è stata esaminata nel merito perché la ricorrente non ha dimostrato adeguatamente di averla dedotta nei precedenti gradi di giudizio.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 2
Nel processo tributario i motivi di impugnazione devono essere proposti tempestivamente; nuove circostanze che incidono sulla causa petendi e sul fondamento della richiesta di annullamento costituiscono nuovi motivi, non proponibili tardivamente come mere integrazioni difensive.
Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione
Il ricorrente deve indicare con precisione gli atti processuali e le deduzioni rilevanti che consentano alla Corte di verificare la censura senza ricostruzioni esterne. La mancata indicazione della tempestiva proposizione di una questione può comportare l'inammissibilità del motivo e la formazione del giudicato interno.
Massime di principio
- Nel controllo automatizzato, l'avviso bonario non è normalmente necessario quando la pretesa fiscale deriva dal semplice confronto tra quanto dichiarato e quanto versato, purché non siano coinvolte valutazioni discrezionali, rettifiche sostanziali o effettive incertezze su elementi rilevanti.
- Chi sostiene che l'Amministrazione abbia rettificato dati dichiarati o non abbia considerato pagamenti deve allegare e provare tempestivamente tali circostanze già nel ricorso introduttivo, documentando gli importi, le date e la correlazione con la dichiarazione.
- In appello e soprattutto in Cassazione non è possibile introdurre nuovi fatti costitutivi della contestazione qualificandoli come semplici precisazioni o integrazioni difensive.
- Le questioni relative alla notificazione devono essere formulate con precisione in ogni grado di giudizio, indicando il tipo di vizio, l'atto processuale in cui è stato dedotto e la relativa prova; altrimenti la questione può ritenersi non devoluta al giudice superiore o coperta da giudicato interno.
- La Cassazione non rivaluta normalmente nuove circostanze di fatto né ricostruisce per la prima volta i versamenti fiscali: il giudizio di legittimità verifica errori di diritto sulla base dei fatti già accertati dai giudici di merito.
- Quando la cartella deriva da un controllo automatizzato, la difesa deve distinguere tra semplice liquidazione di dati già dichiarati e vera rettifica della dichiarazione: solo nel secondo caso, o in presenza di incertezze rilevanti, può assumere rilievo l'obbligo di previo avviso bonario.
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