Cassazione Civile, Ordinanza n. 05666/2026 del 12/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo di un fallimento, nella quale un ex liquidatore volontario e soggetto che aveva svolto anche attività consulenziale per la società in concordato chiedeva l’ammissione di due crediti in prededuzione: un importo a titolo di compenso per la carica di liquidatore volontario della società e un importo ulteriore a titolo di compenso per l’attività professionale/consulenziale svolta nel periodo successivo, su incarico del liquidatore giudiziale subentrato. Il tribunale rigettava l’opposizione ritenendo, da un lato, che i compensi già percepiti per l’attività formalmente svolta in forza di procura speciale fossero comprensivi anche della pretesa per la carica gestoria e, dall’altro, che per la consulenza prestata dal 2017 al 2019 non fosse stato formalizzato un incarico specifico né previsto un compenso aggiuntivo. Con il ricorso per cassazione il creditore deduceva: omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. perché il tribunale non avrebbe esaminato la domanda subordinata di riconoscimento almeno parziale del compenso per la carica; omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., sostenendo che l’incarico conferito dal liquidatore giudiziale si era esaurito in un periodo limitato e che il relativo compenso era stato corrisposto solo per quel periodo; violazione degli artt. 1325, 1350, 2225 e 2233 c.c. in relazione al mancato riconoscimento del compenso per l’attività professionale svolta nel triennio 2017-2019; nullità della decisione per motivazione apparente e contraddittoria, assumendo che il tribunale, negando il compenso per la consulenza, avrebbe incoerentemente qualificato la stessa come ricompresa nella carica gestoria senza riconoscere neppure il compenso di quest’ultima.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché il tribunale aveva comunque deciso sulla domanda di compenso per la carica di liquidatore volontario, escludendola integralmente sul rilievo che le somme già percepite per attività formalmente svolte in virtù della procura speciale assorbivano le ulteriori pretese, così da escludere qualsiasi omessa pronuncia anche sulla domanda subordinata. Ha inoltre escluso il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., trattandosi di richiesta di riesame del fatto e di circostanza ritenuta irrilevante dal giudice di merito. Sono stati dichiarati inammissibili anche gli ultimi due motivi, perché generici, non autosufficienti e diretti a contestare la ricostruzione fattuale e la valutazione delle prove compiute dal tribunale; la Corte ha osservato che il giudice di merito aveva motivato in modo sufficiente, affermando sia l’assenza di un compenso specificamente pattuito per la consulenza, sia l’inquadramento dell’attività nell’orbita della carica gestoria, con conseguente preclusione di una duplicazione di compensi. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese e al pagamento dell’ulteriore somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., ritenendo il ricorso connotato da colpa grave per la proposizione di un terzo grado di merito privo di questioni di rilievo nomofilattico.
Norme richiamate
art. 99 l. fall.
norma processuale richiamata quale base dell'opposizione allo stato passivo e del decreto impugnato.
art. 161, comma 1, l. fall.
richiamato per la domanda di concordato preventivo presentata dalle società debitrice.
art. 112 c.p.c.
il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice decide implicitamente in senso incompatibile con la domanda non espressamente esaminata.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per dedurre nullità e motivazione apparente, ma la Corte lo esclude perché la motivazione del tribunale è presente e coerente.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
non consente in cassazione un nuovo esame del fatto, essendo censurabile solo l'omesso esame di un fatto decisivo realmente trascurato.
art. 1325 c.c.
richiamato dal ricorrente per contestare la disciplina dell'accordo, ma la Corte osserva che la norma non è stata violata sulla base della motivazione del tribunale.
art. 1350 c.c.
richiamato dal ricorrente sulla forma degli accordi; la Corte reputa la censura generica e non correlata alla decisione di merito.
art. 2225 c.c.
richiamato in tema di prestazioni d'opera e corrispettivo; la Corte esclude una violazione nella motivazione adottata dal tribunale.
art. 2233 c.c.
richiamato in tema di compenso del professionista; la Corte ritiene che il tribunale abbia correttamente evidenziato l'assenza di un compenso aggiuntivo pattuito.
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato dal ricorrente per denunciare motivazione apparente; la Corte afferma che non vi è alcuna anomalia motivazionale.
art. 96, terzo comma, c.p.c.
applicato per condannare il ricorrente per responsabilità aggravata, in quanto il ricorso era meramente reiterativo di un terzo grado di merito privo di fondamento.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia non ricorre quando la decisione di rigetto del giudice di merito, per la sua impostazione logico-giuridica, è incompatibile con l'accoglimento della domanda o della domanda subordinata non espressamente trattata.
- Nel giudizio di cassazione il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere usato per ottenere un nuovo giudizio sul merito o una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
- Le censure di violazione di legge devono indicare specificamente la norma asseritamente violata e spiegare in modo puntuale il contrasto tra la regola di diritto e la soluzione adottata dal giudice di merito; la mera contrapposizione della propria tesi non è sufficiente.
- Quando il giudice di merito accerta che attività formalmente distinte rientrano in un unico rapporto gestorio e che le somme già percepite lo remunerano integralmente, è legittimo negare un ulteriore compenso per evitare indebite duplicazioni.
- La motivazione è solo apparente quando manca del tutto il percorso argomentativo; non quando il giudice espone una ratio decidendi comprensibile, ancorché sfavorevole alla parte soccombente.
- La proposizione di un ricorso per cassazione che si limiti a riproporre questioni di fatto già decise e non sollevi temi di diritto realmente controversi può integrare colpa grave ai fini dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
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