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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40774/2024 del 06/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello che, in sede di rinvio dalla Cassazione, ha rideterminato la pena per la violazione dell'art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309/1990 nella misura massima edittale (dopo aver applicato la diminuzione per il rito abbreviato). L'unico motivo dedotto è la violazione di legge e carenza di motivazione nella determinazione della pena, in quanto il giudice del rinvio avrebbe inflitto al prevenuto la pena massima prevista per il reato contestato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto corretta la determinazione della Corte territoriale che, partendo da una pena base di 6 anni e 6 mesi e applicando la diminuzione per il rito abbreviato, ha quantificato la pena detentiva in 4 anni e confermato la multa di euro 20.000. La Corte ha ritenuto che la pena sia stata fissata all'interno del massimale edittale e motivata in modo non manifestamente illogico, avendo la Corte di appello considerato la consistente quantità di stupefacente (oltre 31 kg di marijuana, suscettibili di oltre 145.000 dosi) come circostanza idonea a giustificare la scelta della misura massima nel quadro della discrezionalità del giudice del merito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309/1990 (Testo unico stupefacenti), art. 73, comma 4

    La norma è stata ritenuta applicata correttamente: la Corte ha determinato la pena entro il massimale edittale e ha applicato la diminuzione prevista per il rito abbreviato. La significativa quantità di sostanza (oltre 31 kg di marijuana) è stata considerata idonea, nel potere discrezionale del giudice del merito, a giustificare la determinazione della pena al massimo edittale.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Applicato per sanzionare l'inammissibilità del ricorso con condanna al pagamento delle spese processuali e all'obolo di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte del carattere manifestamente infondato del gravame.

Massime di principio

  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice del merito e sarà rispetto alla quale la Cassazione interviene solo se la quantificazione eccede il massimale edittale o presenta vizi logico-giuridici evidenti.
  • La diminuzione prevista per la scelta del rito abbreviato va applicata correttamente alla pena base; una volta applicata, il risultato deve comunque rimanere entro i limiti edittali.
  • La consistenza quantitativa della sostanza stupefacente (anche espressa in numero di dosi potenziali) può essere valutata dal giudice come circostanza idonea a giustificare un trattamento sanzionatorio più severo fino al massimo edittale, purché la motivazione sia congrua e non manifestamente illogica.
  • La Cassazione, se annulla e rinvia per vizio di eccesso rispetto al massimale, non obbliga il giudice del rinvio a una diversa valutazione pratica se il nuovo esito resta motivato e dentro i limiti di legge.
  • Ricorrere in Cassazione richiede il censurare vizi di diritto o motivazionali effettivi: mere divergenze valutative sul peso delle circostanze non bastano a ottenere l'annullamento; rischia invece l'inammissibilità e le relative sanzioni economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Testo integrale

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