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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29206/2024 del 12/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Un avvocato aveva convenuto davanti al Tribunale vari soggetti chiedendone la condanna, a titolo di indebito arricchimento o risarcimento del danno, per asserite dichiarazioni false rese in altri procedimenti giudiziari. Nei confronti della società e di un soggetto fisico allegava la falsità dell'affermazione di avvenuto pagamento di una fattura, mai in realtà pagata né prodotta; nei confronti di due avvocati, che in passato avevano svolto pratica nello stesso studio, deduceva che avessero falsamente riferito che la moglie del ricorrente non aveva mai svolto attività di collaborazione nello studio, benché avesse testimoniato in suo favore sul mancato pagamento della fattura. Il Tribunale aveva rigettato le domande; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto e aveva anche condannato l'appellante per responsabilità aggravata ex art. 96, terzo comma, c.p.c. In cassazione il ricorrente articolava cinque motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per asserito vizio di costituzione del giudice, per la mancata decisione su una richiesta di astensione di un componente del collegio; 2) violazione dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 2041 c.c., per avere la Corte d'appello ritenuto inammissibile il motivo di gravame sulla qualificazione della domanda, che il ricorrente sosteneva essere azione di arricchimento e non illecito aquiliano; 3) omesso esame e violazioni processuali in relazione alla tardività della produzione di una fonoregistrazione di prove penali e agli effetti dell'asserita mancata interruzione del processo di primo grado a seguito di una misura cautelare interdittiva; 4) violazione degli artt. 1218 e 2043 c.c., per l'insussistenza di elementi costitutivi della pretesa risarcitoria; 5) violazione dell'art. 96 c.p.c., per l'erroneità della condanna per responsabilità processuale aggravata. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi: ha escluso che la mera presentazione di un'istanza di astensione facoltativa, non autorizzata, producesse nullità della sentenza; ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla qualificazione della domanda, perché il ricorso non conteneva una critica argomentata alla decisione di merito; ha dichiarato inammissibile il motivo relativo alla produzione tardiva e all'asserita mancata interruzione, perché il vizio non era stato specificamente devoluto in appello e, in ogni caso, il ricorrente chiedeva una rivalutazione del merito; ha dichiarato inammissibile anche la censura sugli artt. 1218 e 2043 c.c. per difetto di specifica indicazione delle affermazioni in diritto censurate e per inammissibilità della deduzione ex art. 360, n. 5, c.p.c. nella forma prospettata; ha infine respinto la doglianza sull'art. 96 c.p.c., ritenendo corretta la valutazione di colpa grave e abuso del processo desunta dalla genericità e pretestuosità delle difese. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva già respinto le domande dell'attore e lo aveva condannato al pagamento delle spese di lite, oltre alla condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, terzo comma, c.p.c. In cassazione il ricorrente è stato ulteriormente condannato alle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti e dichiarato tenuto, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 51 c.p.c.

    L'istanza di astensione facoltativa per gravi ragioni di convenienza non produce effetti processuali fino all'eventuale autorizzazione del capo dell'ufficio; la sola presentazione dell'istanza non determina nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice.

  • art. 158 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 51 c.p.c. nel primo motivo, ma la Corte esclude la nullità perché non vi era un'astensione obbligatoria produttiva di immediato effetto impeditivo.

  • art. 342 c.p.c.

    Il motivo di appello deve contenere una critica argomentata alla decisione impugnata; non è sufficiente un generico rinvio agli atti di primo grado o alle allegazioni originarie.

  • art. 2041 c.c.

    Il riferimento all'azione di arricchimento senza causa è infondato se il gravame non offre una concreta e argomentata qualificazione della domanda diversa da quella aquiliana individuata dal giudice di merito.

  • art. 183 c.p.c.

    Le deduzioni sulle memorie istruttorie e sulla fase istruttoria non sono accolte perché il ricorrente non ha specificamente devoluto in appello il vizio processuale e pretende una rivalutazione del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge deve essere dedotta indicando specificamente le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Nel testo vigente, il vizio motivazionale è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non consente una nuova valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve specificare le ragioni di diritto della censura, altrimenti la doglianza è inammissibile.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    È necessario indicare specificamente gli atti e documenti su cui si fonda il motivo, con precisione quanto a contenuto, provenienza e collocazione processuale.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La deduzione del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede il deposito e la precisa indicazione degli atti rilevanti.

  • art. 1218 c.c.

    La censura è dichiarata inammissibile perché il ricorso non individua specifiche affermazioni in diritto della sentenza impugnata in contrasto con la norma.

  • art. 2043 c.c.

    La domanda risarcitoria è esaminata come pretesa aquiliana; tuttavia il motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità e per improprio tentativo di rivalutazione del fatto.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La responsabilità aggravata presuppone mala fede o colpa grave della parte soccombente; la soccombenza da sola non basta. Sono sintomatiche della colpa grave la genericità dei motivi, la pretestuosità delle difese e la reiterazione di argomenti già respinti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • L'astensione facoltativa del giudice, fondata su gravi ragioni di convenienza, non incide automaticamente sulla validità degli atti compiuti o della sentenza se non interviene la necessaria autorizzazione del capo dell'ufficio; solo l'astensione obbligatoria produce un effetto immediato sulla capacità di giudicare.
  • Nel giudizio di appello il motivo di gravame deve contenere una censura effettiva e specifica alla decisione impugnata: il mero rinvio alle difese o agli atti del primo grado non soddisfa l'onere di specificità ex art. 342 c.p.c.
  • Nel ricorso per cassazione la deduzione di violazione di legge richiede l'indicazione puntuale delle affermazioni in diritto della sentenza impugnata che si assumono errate; non è ammissibile trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione dei fatti.
  • Il vizio motivazionale oggi sindacabile in cassazione è solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, principale o secondario, che sia stato discusso tra le parti; non è consentita una rivalutazione complessiva del materiale istruttorio.
  • La nullità derivante dalla mancata interruzione del processo deve essere fatta valere come motivo specifico di impugnazione, nei limiti del vizio dedotto; in cassazione non può essere introdotta come questione nuova né utilizzata per sollecitare un riesame del merito.
  • La responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. presuppone un quid pluris rispetto alla soccombenza: la mala fede o la colpa grave, desumibili dalla consapevolezza dell'infondatezza della pretesa o dalla mancanza di normale diligenza nell'accertarla.
  • La genericità delle deduzioni, la reiterazione di argomenti già respinti in altri giudizi e la pretestuosità delle difese possono integrare indici sintomatici di colpa grave e di abuso del processo.
  • In sede di legittimità, la censura su un preteso error in iudicando o in procedendo è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e se mira solo a una diversa ricostruzione del fatto.
  • La proposizione di una domanda risarcitoria o di tesi manifestamente infondate, sostenute senza un serio sforzo argomentativo, può giustificare la condanna per responsabilità aggravata quando emerga la consapevolezza o la colpevole ignoranza dell'infondatezza della posizione processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicatoBuona fede e correttezza

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