Sentenza del 03/02/2016 n. 2094 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno contestato la debenza dell'imposta di registro complementare e la definitività dell'avviso di rettifica del valore dell'immobile. Hanno sostenuto che l'avviso di accertamento del maggior valore fosse ancora sub iudice per effetto della loro impugnazione e che, trattandosi di imposta complementare dovuta per un fatto imputabile a una sola parte, non operasse nei loro confronti la solidarietà tra venditore e acquirente. Hanno inoltre lamentato il difetto di motivazione dell'avviso, per mancata indicazione dei criteri utilizzati per determinare il maggior valore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza: i ricorrenti non hanno riprodotto né indicato con precisione nel ricorso gli atti e i documenti relativi all'impugnazione dell'avviso di accertamento e all'esito del relativo giudizio, elementi indispensabili per dimostrare che l'accertamento non fosse definitivo. Di conseguenza, è rimasta valida la pretesa dell'Agenzia delle Entrate, fondata anche sul vincolo di solidarietà tra venditore e acquirente per l'imposta di registro. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, liquidate in 1.500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 55 del D.P.R. n. 634 del 1972, oggi art. 57 del D.P.R. n. 131 del 1986
Prevede la solidarietà tra venditore e acquirente per il pagamento dell'imposta di registro, consentendo all'amministrazione finanziaria di rivolgersi a ciascun obbligato per l'intera prestazione, salvo i limiti derivanti dalla non definitività dell'accertamento.
Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Impone al ricorrente per Cassazione di indicare specificamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda, riportandone il contenuto rilevante e precisandone la collocazione processuale.
Art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiede il deposito degli atti e documenti necessari a sostenere il ricorso, quando essi costituiscono il fondamento della censura proposta.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Consente di denunciare in Cassazione la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto.
Art. 111 della Costituzione
È stato richiamato dai ricorrenti in relazione ai principi del giusto processo e della motivazione delle decisioni, ma la censura non è stata esaminata nel merito perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- Nel giudizio di Cassazione vale il principio di autosufficienza: chi contesta una decisione deve riportare nel ricorso il contenuto essenziale degli atti rilevanti e indicare con precisione dove si trovano nei fascicoli, senza limitarsi a richiami generici.
- Quando la debenza di un'imposta dipende dalla pendenza o dalla definitività di un precedente accertamento, è indispensabile documentare puntualmente la proposizione del ricorso, il suo oggetto e il relativo esito.
- In materia di imposta di registro, venditore e acquirente possono essere obbligati in solido; pertanto l'amministrazione può rivolgersi a uno solo di essi per il pagamento, salvo che sia dimostrata una specifica ragione di esclusione o la non definitività dell'accertamento presupposto.
- La mancata dimostrazione processuale della pendenza di un giudizio precedente può impedire al giudice di verificare la fondatezza della contestazione, anche se la tesi difensiva è astrattamente corretta.
- La Cassazione può rigettare o dichiarare inammissibile il ricorso per carenze formali senza esaminare nel merito le questioni tributarie prospettate.
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