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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27422/2026 del 21/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un decreto di sequestro preventivo disposto su denaro, giacenze di conti correnti e, in mancanza, su altri beni mobili e immobili nella disponibilità di un ente consortile e del suo presidente/legale rappresentante, fino all’importo di euro 2.723.439,42, in relazione a contestazioni ex artt. 10-bis e 5 del d.lgs. 74/2000, connesse al mancato pagamento di imposte. Dopo un primo annullamento della Cassazione limitato al profilo del periculum in mora, il Tribunale del riesame, in sede di rinvio, ha nuovamente rigettato la richiesta di riesame, affermando che le indagini restituivano un quadro di condotte dimostrative di una propensione alla distrazione di somme per un periodo prolungato (anni 2017-2021) e valorizzando anche la sproporzione tra i beni sequestrati all’ente e quelli riferibili all’indagato. Nel ricorso per cassazione l’indagato ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al periculum in mora: ha sostenuto che il tribunale non aveva esaminato la relazione stimativa giurata prodotta dalla difesa, dalla quale risultava un compendio immobiliare di valore molto superiore all’importo sequestrato; ha censurato l’automatismo logico con cui il periculum era stato desunto dalla stessa condotta contestata, richiamando giurisprudenza che esclude motivazioni apparenti o meramente stereotipate basate sulla mera entità del debito tributario; ha infine sostenuto che il pericolo di dispersione non può presumersi dalla natura del reato, ma richiede specifici elementi ulteriori, che sarebbero mancati nel caso concreto. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, nel giudizio di rinvio, il Tribunale del riesame avesse corretto la precedente motivazione tautologica e avesse invece individuato il periculum in mora in elementi specifici e individualizzati: la protrazione per più anni delle condotte distrattive ascritte all’indagato, considerate sintomatiche di una propensione alla sottrazione di somme costituenti illecito profitto, nonché la rilevanza della posizione patrimoniale dell’indagato rispetto a quella dell’ente. La motivazione è stata reputata non apparente e coerente con il dictum rescissorio, quindi insindacabile in sede di legittimità, che nelle misure cautelari reali è limitata alla violazione di legge. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 321 c.p.p.

    Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede una concisa motivazione anche sul periculum in mora, da rapportare alla necessità di anticipare l’effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio.

  • art. 324, comma 5, c.p.p.

    In caso di annullamento con rinvio, il giudizio è devoluto al tribunale competente per un nuovo esame del punto annullato.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    La violazione di legge è motivo di ricorso in cassazione, richiamato dalla difesa in relazione al periculum in mora.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    La censura riguarda il vizio di motivazione, ma la Corte ricorda che nel sequestro reale il sindacato di legittimità è ristretto ai vizi radicali della motivazione equiparati alla violazione di legge.

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    Le ordinanze devono essere motivate a pena di nullità; la mancanza assoluta o la motivazione apparente integrano violazione di legge.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Impone la motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 325, comma 1, c.p.p.

    Nel sequestro preventivo il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, comprensiva dei vizi motivazionali estremi.

  • art. 240 c.p.

    Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca è funzionale all’anticipazione dell’effetto ablativo.

  • art. 10-bis d.lgs. 74/2000

    È la norma incriminatrice posta a base del sequestro, richiamata per il mancato pagamento di imposte dovute.

  • art. 5 d.lgs. 74/2000

    È richiamata tra i reati tributari contestati nel procedimento a carico dell’indagato.

  • art. 616 c.p.p.

    La soccombenza nel ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro preventivo, il sindacato è limitato alla violazione di legge; i vizi della motivazione sono deducibili solo se la motivazione è del tutto mancante o meramente apparente, cioè priva dei requisiti minimi di coerenza e comprensibilità.
  • Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere una specifica motivazione sul periculum in mora: non basta richiamare in modo automatico la natura del reato, la fungibilità del denaro o l’entità del debito tributario.
  • Il periculum in mora va desunto da elementi concreti e individualizzati, come condotte patrimoniali distrattive, occultatorie o comunque idonee a rendere più difficile l’apprensione del bene da confiscare; una motivazione che valorizzi condotte protratte nel tempo può essere sufficiente se consente di ricostruire chiaramente il ragionamento del giudice.
  • In sede di rinvio, il giudice deve conformarsi al principio di diritto fissato dalla Corte di cassazione e colmare il vizio rilevato; se lo fa con motivazione specifica e non tautologica, la nuova decisione è sottratta al sindacato di legittimità nei limiti propri delle misure cautelari reali.
  • La mera esistenza di un patrimonio o di una garanzia reale in capo all’indagato non esclude di per sé il periculum, ma il giudice deve spiegare perché, nonostante ciò, permanga un concreto rischio di dispersione o depauperamento delle garanzie patrimoniali.

Come è indicizzato

MaterieSequestroOmesso versamento
RamiProcesso penaleReati tributariMisure cautelari
IstitutiInutilizzabilità della prova

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