Cassazione Penale, Sentenza n. 20356/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della misura cautelare della custodia in carcere (applicata per reati di tentata estorsione pluriaggravata e inizialmente per partecipazione ad associazione di stampo mafioso) per vizi di motivazione e di applicazione della legge: omissione della valutazione di misure meno afflittive dopo l'annullamento del capo associativo; mancata dimostrazione del pericolo di fuga e di inquinamento probatorio (art. 274 c.p.p.); inesistenza delle condizioni soggettive e oggettive dell'adesione alla consorteria mafiosa; travisamento e irrilevanza delle intercettazioni; mancata prova di estorsione nei rapporti con le presunte parti offese; errata identificazione degli interlocutori intercettati; mancata considerazione dell'affidamento in prova e dell'attività lavorativa del figlio.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Ritiene infondati i primi due motivi: il Tribunale ha fornito motivazione ampia e congrua sulle esigenze cautelari, ritenendo che, nonostante l'annullamento del capo associativo, la custodia in carcere fosse necessaria per contenere la concreta inclinazione criminale dell'indagato, dedotta da gravi vicende illecite, precedenti per reati di armi e contro il patrimonio e significative intercettazioni del 2025 che documentano condotte di prevaricazione e tentativi di imporre prestazioni a imprenditori. I motivi terzo, quarto, quinto e sesto sono dichiarati inammissibili perché generici, assertivi o diretti a rinnovata valutazione del fatto non consentita in Cassazione. La Corte osserva che la "doppia presunzione" prevista per i delitti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis si estende anche ai tentativi aggravati, ma che nel caso specifico la decisione del Tribunale non dipende esclusivamente da tale presunzione. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dispone gli adempimenti ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 275 cod. proc. pen.
Richiamato come riferimento alla motivazione dei provvedimenti cautelari; il ricorso denunciava un vizio di applicazione ma la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse motivato adeguatamente le esigenze cautelari
art. 274 cod. proc. pen.
Riferito alle esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio e reiterazione); la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse valutato e motivato la sussistenza dei pericoli ex art. 274, lett. a) e b)
art. 273 cod. proc. pen.
Ricondotto ai requisiti per l'applicazione delle misure cautelari; il motivo relativo è stato ritenuto generico e inammissibile
art. 416-bis cod. pen.
Norma sulla associazione di tipo mafioso; il Tribunale aveva annullato la contestazione associativa per l'indagato, ma la Corte ha riconosciuto che anche in assenza di intraneità il metodo mafioso può caratterizzare singole condotte
art. 416-bis.1 cod. pen.
Richiamata per l'aggravazione dei reati (tentata estorsione aggravata ai sensi della disposizione); la Corte ha richiamato precedente giurisprudenza secondo cui la "doppia presunzione" cautelare si estende anche ai tentativi aggravati ai sensi di questa norma
art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Riferimento alla 'doppia presunzione' in tema di esigenze cautelari e adeguatezza della custodia in carcere per taluni reati; la Corte conferma l'applicabilità anche ai tentativi aggravati ma sottolinea che, nel caso di specie, la decisione è sorretta da motivazione indipendente
art. 56, 81, 110, 628 e 629 cod. pen.
Norme richiamate nelle censure sui singoli reati (concorso, tentata estorsione, consumazione/ tentativo, cause di aggravamento): la Corte ritiene che il Tribunale abbia adeguatamente motivato la sussistenza, quanto ai capi 20-22
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese in caso di rigetto del ricorso: applicata alla condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Dispositivo indicato per gli adempimenti conseguenti alla decisione della Corte; la Corte rinvia alla cancelleria per gli adempimenti previsti
Massime di principio
- La valutazione delle esigenze cautelari è personale e specifica per ciascun indagato: l'annullamento di una contestazione (es. associazione mafiosa) non obbliga automaticamente a misure meno afflittive se permangono altri elementi che dimostrano pericolosità.
- La "doppia presunzione" prevista per reati aggravati da modalità mafiose può estendersi anche ai tentativi aggravati, ma la custodia in carcere deve comunque essere motivata compiutamente e non affidata esclusivamente alla presunzione.
- In Cassazione il sindacato è limitato alla verifica di legittimità e di logicità della motivazione: non è ammessa una rivalutazione ex novo delle prove o dell'intensità degli indizi.
- Le intercettazioni e l'interpretazione del loro contenuto sono valutazioni tipiche del giudice del merito; la suprema Corte censura solo vizi logico-giuridici manifesti nella loro interpretazione.
- Differenze di misura cautelare tra coindagati possono essere legittime se il giudice dimostra specifiche ragioni individuali che giustificano un diverso grado di aggressività della misura.
- Per opporsi con successo a una custodia cautelare occorre dedurre criticamente e specificamente le carenze della motivazione (non con censure generiche) e indicare elementi concreti che escludano i rischi previsti dagli artt. 274 e 275 c.p.p.
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